Il termine per la presentazione delle dichiarazioni annuali non è scaduto? I conti non tornano

Al momento dei controlli non era ancora scaduto il termine per la presentazione delle dichiarazioni annuali, inoltre nella sentenza di merito non viene chiarito se sono state tenute anche per l’anno 2005 le medesime condotte contestate per gli anni precedenti.

La fattispecie. Il legale rappresentante di una autocarrozzeria veniva assolto in primo grado dall’accusa di aver utilizzato, nelle dichiarazioni annuali, fatture per operazioni inesistenti emesse da altra ditta. Secondo il tribunale, la mancanza di struttura imprenditoriale e organizzativa di quest’ultima non dimostrava l’esistenza di una interposizione fittizia di tale ditta rispetto al fornitore tedesco da cui provenivano le autovetture poi commercializzate dalla società dell’imputato. Fatture soggettivamente false integrano il reato come le fatture oggettivamente false? Il verdetto viene ribaltato in appello, dove i giudici hanno ritenuto che la terza ditta non avesse alcuna operatività e fosse stata costituita solo per la realizzazione della frode fiscale contestata all’imputato. Il termine per la presentazione delle dichiarazioni non era ancora scaduto. Il ricorso per cassazione - presentato dall’imputato - si basa sull’errata applicazione di legge. Secondo il ricorrente, con riferimento all’anno di imposta 2005, «posto che al momento dei controlli non era ancora scaduto il termine per la presentazione delle dichiarazioni annuali e non vi è prova che tali dichiarazioni comprendano anche le fatture asseritamente irregolari». È necessario chiarire quale utilizzazione è stata fatta delle fatture. Ed è proprio su questo punto, a parere della S.C., che la motivazione della sentenza impugnata «non chiarisce quale utilizzazione è stata fatta di quelle fatture e se siano state tenute anche per l’anno 2005 le medesime condotte contestate per gli anni precedenti». L’integrazione di tale difetto di motivazione può essere fatto solo da giudice di merito. Proprio per questo, gli Ermellini annullano la sentenza impugnata limitatamente al reato contestato in relazione alle fatture registrate nell’anno 2005, con rinvio alla Corte d’appello per nuovo esame.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 4 aprile – 13 luglio 2012, numero 28139 Presidente Petti – Relatore Marini Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 28/9/2009 il Tribunale di Camerino il Sig. P. è stato assolto dall'accusa di avere, quale legale rappresentante della Autocarrozzeria CAR 2001 di Pieroni Paolo & amp C snc di seguito CAR 2001 , utilizzato nelle dichiarazioni annuali fatture per operazioni inesistenti emesse dalla ditta Ideai Auto negli anni d'imposta 2003, 2004 e 2005 il Tribunale ha ritenuto che la mancanza di struttura imprenditoriale e organizzativa della Ideal Auto non dimostrasse l'esistenza di una interposizione fittizia di tale ditta rispetto al fornitore tedesco da cui provenivano le autovettura poi commercializzate dalla società dell'imputato. 2. Avverso tale decisione ha proposto appello il Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona, lamentando la natura fittizia delle operazioni fatturate e la formazione di un credito Iva non rispondente al vero da parte della CAR 2001. 3. La Corte di appello ha accolto l'impugnazione e condannato l'imputato nei termini sopra riportati. La corte territoriale ha ritenuto che la ditta Ideal Auto non avesse alcuna operatività e fosse stata costituita solo per la realizzazione della frode fiscale contestata all'imputato. Da questi elementi la corte territoriale ha concluso che l'esistenza di fatture soggettivamente false sia chiaramente provata e che questo, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Camerino, integri gli estremi del reato contestato al pari della fatture oggettivamente false. 4. Propone ricorso il Sig. P. tramite il Difensore, in sintesi lamentando a Errata applicazione di legge ai sensi dell'articolo 606, lett.b cod.proc.penumero in relazione all'articolo 649 cod. penumero per avere i giudici di appello omesso di considerare che con diverse sentenze il Tribunale di Camerino ha già assolto il ricorrente dal reato previsto dall'articolo 2 del d.lgs. 10 marzo 2000, numero 74 contestato per gli anni 2003 sentenza 28/10/2008, irrevocabile e 2004 sentenza 8/2/2011, irrevocabile , circostanza che, attesa la natura di unico reato in relazione alla fatture emesse nel medesimo anno d'imposta, comporta l'esistenza di condizione di improcedibilità quanto meno per gli anni 2003 e 2004 b Errata applicazione di legge ai sensi dell'articolo 606, lett.b cod.proc.penumero con riferimento all'anno d'imposta 2005, posto che al momento dei controlli non era ancora scaduto il termine per la presentazione delle dichiarazioni annuali e non vi è prova che tali dichiarazioni comprendano anche le fatture asseritamente irregolari Sez.Unumero penali, sentenza numero 1235 del 28/10/2010 c Errata applicazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'articolo 606, lett.b ed e cod.proc.penumero per difetto di motivazione in ordine all'esistenza dell'elemento soggettivo del reato, e cioè il dolo specifico, che non può essere desunto indiziariamente dalla circostanza che fa Ideal Auto abbia omesso di assolvere il proprio debito Iva, posto che nessuna prova è stata fornita circa i vantaggi che l'imputato avrebbe tratto da quest'ultimo fatto o circa l'esistenza di legami fra lui e i gestori della Ideal Auto da ciò discende che, nel rispetto della sentenza della Corte di Giustizia CE 6 luglio 2006, numero 439, erroneamente gli uffici finanziari hanno valutato esistenti i presupposti della indeducibilità dei costi e dell'Iva in capo alla CAR 2001 d Errata applicazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'articolo 606, lett. b ed e cod.proc.penumero con riferimento agli articolo 1 e 2 del d.lgs. 10 marzo 2000, numero 74 per avere i giudici di appello ritenuto che la fittizietà soggettiva delle fatture integri gli estremi del reato contestato, mentre la stessa amministrazione finanziaria ha applicato al Sig. P. le sanzioni amministrative previste dall'articolo 1, comma 1, della legge 5 luglio 1991, numero 197, a dimostrazione della effettività dei trasferimenti di denaro, che risultano avvenuti per cassa e per contanti e dunque sanzionati nei casi in cui non rispettavano i termini di legge. Considerato in diritto 1. Osserva la Corte che la contestazione mossa agli imputati nell'ambito dei procedimenti conclusisi con le sentenze emesse ex articolo 442 cod, proc. penumero dal Tribunale di Camerino in data 28/10/2008 e 8/2/2011 concerne la violazione dell'articolo 4 del d.lgs. 10 marzo 2000, numero 74 con riferimento alla mancata indicazione di elementi attivi in dichiarazione, e non concerne la diversa contestazione ex articolo 2 della medesima legge, con la conseguenza che non sussiste l'ipotesi invocata dal ricorrente di improcedibilità conseguente al formarsi di giudicato penale in relazione ai medesimi reati. Osserva, poi, la Corte che entrambe le sentenze citate riconoscono la fittizietà soggettiva delle fatture emesse dalla Ideal Auto in favore della CAR 2001 , salvo poi ritenere che i costi effettivamente sostenuti dalla CAR 2001 verso i fornitori esteri per l'acquisto delle vetture fatturate dalla Ideal Auto debbano essere conteggiati ed escludano la sussistenza della violazione ex articolo 4, citato. 2. Ciò premesso, la Corte ritiene di sgombrare il campo dalla censura relativa alle fatture annotate in contabilità nel corso dell'anno d'imposta 2005,a in epoca anteriore ai controlli e allo scadere del termine per la presentazione della dichiarazione annuale. Sul punto, oggetto del secondo motivo di ricorso, va rilevato che in effetti la motivazione della sentenza non chiarisce quale utilizzazione è stata fatta di quelle fatture e se siano state tenute anche per l'anno 2005 le medesime condotte contestate per gli anni precedenti. Si è così in presenza di un difetto della motivazione che necessita di essere integrato da uno specifico accertamento che solo il giudice di merito può fare con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere annullata sul punto con rinvio ai giudici di appello affinché, tenuto conto della presente decisione, provvedano a un nuovo esame. 3. Venendo ai restanti motivi di ricorso, le censure mosse alla sentenza di appello non colgono nel segno. La circostanza che le operazioni effettuate per cassa o per contanti sano state valutate dall'Amministrazione e fatte oggetto di sanzione amministrativa, lungi dall'esaurire l'antigiuridicità della condotta, costituiscono conferma della non regolarità intrinseca dei mezzo di pagamento e in modo logicamente corretto sono state considerate dai giudici di merito come indizio che, assieme agli altri, conduce al giudizio di sussistenza dei reato. Inoltre, non è corretto logicamente desumere dall'avvenuto dichiarato pagamento a mezzo contanti o per cassa la prova dell'esistenza delle operazioni commerciali, posto che la contestazione mossa al ricorrente è proprio quella di avere concorso ad una rappresentazione della realtà documentale diversa da quella effettiva, differenza che sussiste anche qualora i soggetti realmente interessati dalle operazioni commerciali non coincidono con quelli che risultano indicati nella documentazione rilevante ai fini tributari. A questo proposito la Corte ricorda il giudizio di legittimità rappresenta lo strumento di controllo della corretta applicazione della legge sostanziale e processuale e non può costituire un terzo grado volto alla ricostruzione dei fatti oggetto di contestazione. Si tratta di principio affermato in modo condivisibile dalla sentenza delle Sezioni Unite Penali, numero 2120, del 23 novembre 1995-23 febbraio 1996, Fachini rv 203767 e quindi dalla decisione con cui le Sezioni Unite hanno definito i concetti di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione numero 47289 del 2003, Petrella, rv 226074 . Una dimostrazione della sostanziale differenza esistente tra i due giudizi può essere ricavata, tra l'altro, dalla motivazione della sentenza numero 26 del 2007 della Corte costituzionale, che punto 6.1 , argomentando in ordine alla modifica introdotta dalla legge numero 46 del 2006 al potere di impugnazione del pubblico ministero, afferma che la esclusione della possibilità di ricorso in sede di appello costituisce una limitazione effettiva degli spazi di controllo sulle decisioni giudiziali in quanto il giudizio avanti la Corte di cassazione è rimedio che non attinge comunque alla pienezza del riesame di merito, consentito invece dall'appello . Se, dunque, il controllo demandato alla Corte di cassazione non ha la pienezza del riesame di merito che è propria del controllo operato dalle corti di appello, ben si comprende come il nuovo testo dell'articolo 606, lett. e c.p.p. non autorizzi affatto il ricorso a fondare la richiesta di annullamento della sentenza di merito chiedendo al giudice di legittimità di ripercorrere l'intera ricostruzione della vicenda oggetto di giudizio. Ancora successivamente alla modifica della lett. e dell'articolo 606 c.p.p. apportata dall'articolo 8, comma primo, lett.b della legge 20 febbraio 2006, numero 46, l'impostazione qui ricordata è stata ribadita da plurime decisioni di legittimità, a partire dalle sentenze della Seconda Sezione Penale, numero 23419 del 23 maggio-14 giugno 2007, PG in proc. Vignaroli rv 236893 e della Prima Sezione Penale, numero 24667 del 15-21 giugno 2007, Musumeci rv 237207 . Appare, dunque, del tutto convincente la costante affermazione giurisprudenziale secondo cui è preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti fra tutte Sezione Sesta Penale, sentenza numero 22256 del 26 aprile-23 giugno 2006, Bosco, rv 234148 . 4. L'applicazione di tali principi ai motivi di ricorso rende evidente che non è consentito a questo giudice sindacare il merito della decisione della Corte di appello allorché, come nel caso in esame, l'esame della motivazione della sentenza posta a raffronto con quella del tribunale non evidenzi l'esistenza di vizi logici tali da comportarne l'annullamento. Né sul punto appare rilevante il richiamo alle valutazioni operate con la decisione Commissione tributaria richiamata dal ricorrente, posto che i poteri di accertamento e i criteri di valutazione del materiale documentale del giudice tributario sono diversi da quelli del giudice penale e non si pongono in regime di pregiudizialità. Infine, non può condividersi la distinzione che il ricorrente opera in ordine alla rilevanza penale delle fatture false sul piano soggettivo , dovendosi, piuttosto, distinguere il tema delle deducibilità dei costi così documentati presso la singola impresa dal tema della sussistenza della frode in materia di Iva che si verifica alla luce della complessiva gestione dei tributi ad opera di tutte le ditte e società coinvolte nelle operazioni commerciali infedelmente rappresentate sul punto si rinvia alla motivazione della sentenza di questa Sezione, numero 10394 del 14/1/2010, Gerotto . Sulla base delle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata deve essere annullata con riferimento alle sole fatturazioni concernenti l'anno d'imposta 2005 e i restanti motivi di ricorso devono essere respinti. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato contestato in relazione alle fatture registrate nell'anno 2005 con rinvio alla Corte di appello di Perugia per nuovo esame. Rigetta nel resto il ricorso.