Fiscalità OICR e Confidi: regimi particolari

Con la risoluzione n. 43/E del 2 luglio 2013, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sui regimi fiscali ai fini delle imposte sui redditi applicabili agli Organismi di investimento collettivo del risparmio OICR residenti ed ai Confidi.

L’Agenzia delle Entrate fornisce dunque alcuni chiarimenti sui regimi fiscali ai fini delle imposte sui redditi degli OICR e dei Confidi risoluzione n. 43/E del 2 luglio 2013 . Regime di tassazione degli OICR. Ai fini delle imposte sui redditi, a decorrere dal 1 luglio 2011, il regime di tassazione degli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio è disciplinato dall’articolo 73, comma 5- quinquies T.U.I.R., pertanto gli OICR residenti in Italia sono inclusi tra i soggetti passivi IRES. Secondo l’art. 73, comma 5- quinquies T.U.I.R., agli OICR è applicato un prelievo delle ritenute sui redditi di capitale limitato a specifiche ipotesi in cui sono applicate a titolo d’imposta, mentre non si applicano le ritenute sugli interessi e altri proventi dei conti correnti e dei depositi bancari, italiani ed esteri, sui proventi delle operazioni di riporto, pronti contro termine e di mutuo di titoli garantito di cui all’art. 44, comma 1, lettere gbis e gter del TUIR, sui redditi di capitale diversi da quelli indicati nei commi da 1 a 4 dell’art. 26 d.p.r. n. 600/73 e diversi da quelli per i quali sia prevista l’applicazione di altra ritenuta alla fonte o di imposte sostitutive delle imposte sui redditi, sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad altri OICR italiani e lussemburghesi storici, sui proventi derivanti dalla partecipazione agli organismi di investimento collettivi o in valori immobiliari di diritto estero. Tali fondi non subiscono neppure la ritenuta sugli interessi e sugli altri proventi delle obbligazioni e titoli simili emessi dai grandi emittenti Stato, soggetti esteri, banche, S.p.A. con azioni negoziate in mercati regolamentati, enti pubblici trasformati in S.p.A Regime esteso anche alle cambiali finanziarie. Da ultimo, il D.L. 83/2012, convertito con la Legge n. 134/2012, ha esteso il medesimo regime anche alle cambiali finanziarie che precedentemente erano soggette alla ritenuta, ai sensi dell’art. 26, comma 1, d.p.r. 600/73. Ne consegue che gli OICR verranno trattati come soggetti lordisti , ovvero percepiranno i loro proventi al lordo dell’imposta sostituiva essendo soggetti inclusi tra quelli passivi IRES, pur beneficiando di un regime tributario particolare. Non potranno pertanto essere considerati soggetti esenti dall’imposta in relazione al profilo soggettivo. Prelievo sui redditi di capitale limitato. In conclusione, la Risoluzione 43/E precisa che nei confronti degli OICR il prelievo sui redditi di capitale è limitato a determinati casi interessi e altri proventi delle cambiali finanziarie, delle obbligazioni e titoli similari non quotati in mercati regolamentati proventi delle accettazioni bancarie proventi dei titoli atipici. In questi casi, ai sensi dell’art. 73, comma 5- quinquies T.U.I.R., le ritenute operate su tali redditi di capitale si intendono a titolo d’imposta. Regime fiscale speciale anche per i Confidi. Anche i Confidi sono tra i soggetti IRES che godono di un regime fiscale speciale, ovvero, ai fini delle imposte sui redditi sono considerati enti commerciali. Pertanto, i Confidi assumono la veste di enti commerciali, ai sensi dell’art. 73, lettere a e b T.U.I.R., sono assoggettati alle regole del reddito d’impresa secondo le disposizioni previste nei Titolo II, capo II, sezione I del T.U.I.R Tuttavia, il reddito d’impresa dei Confidi è determinato senza apportare al risultato netto del conto economico le eventuali variazioni in aumento indicate dalle disposizioni del T.U.I.R Ne consegue che, come per gli OICR, il particolare regime fiscale riservato ai Confidi non possa configurarsi come un regime di esenzione, né sotto il profilo soggettivo né sotto il profilo oggettivo. Pertanto, anche i Confidi sono da ritenersi soggetti lordisti ai fini dell’imposta sostitutiva e le ritenute alla fonte previste dall’art. 26 del D.P.R. 600/73 si applicano a titolo di acconto.

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