Ai fini della qualificazione dell’opera come innovazione, deve aversi riguardo anche alla effettiva rilevanza ed apprezzabilità della modificazione che essa produce.
Il caso. L’assemblea di condominio, con maggioranza semplice e non all’unanimità, aveva deciso di destinare uno spazio comune a parcheggio di autovetture, così modificandone la sua destinazione a verde. La delibera veniva impugnata da un condomino, ma i giudici di merito ritenevano che l’intervento non costituisse una innovazione vietata dall’articolo 1120 c.c Si tratta di innovazione? Secondo il condomino ricorrente per cassazione, l’eliminazione della porzione di verde condominiale, anche nella più limitata misura riconosciuta dal giudicante, avrebbe dovuto portare a ritenere illegittima l’innovazione. Se la modifica è rilevante. La Corte di Cassazione, dal canto suo, precisa che «ai fini della qualificazione dell’opera come innovazione, deve aversi riguardo anche alla effettiva rilevanza ed apprezzabilità della modificazione che essa produce, che lo ha condotto ad escludere, nel caso di specie, “attesa la pochezza dell’intervento”, i presupposti stessi dell’innovazione». Pertanto, il ricorso viene respinto.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, sentenza 8 giugno – 4 luglio 2012, numero 11177 Presidente Goldoni – Relatore Bertuzzi Fatto e diritto La Corte letto il ricorso proposto da V.A. per la cassazione della sentenza numero 302 della Corte di appello di Milano, depositata l'8 febbraio 2010, che aveva respinto il suo appello per la riforma della pronuncia di primo grado che aveva rigettato la sua domanda diretta ad accertare l'illegittimità della delibera con cui l'assemblea del Condominio, con maggioranza semplice e non all'unanimità, aveva deciso di destinare uno spazio comune a parcheggio di autovetture, così modificandone la sua destinazione a verde, avendo reputato il giudice di secondo grado che la modifica deliberata, consistente nell'aggiungere ai cinque posti auto esistenti altri due posti auto ed un terzo di dimensioni ridotte, per la sostanziale irrilevanza dell'intervento in relazione alla superficie interessata rispetto a quella condominiale, non costituisse innovazione vietata ai sensi dell'articolo 1120 cod. civ. letto il controricorso del Condominio intimato vista la relazione redatta ai sensi dell'articolo 380 bis cod. proc. civ. dal consigliere delegato Dott. Mario Bertuzzi, che ha concluso per l'infondatezza del ricorso, osservando che - l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, sollevata dal Condominio resistente sulla base del nuovo testo dell'articolo 327 cod. proc. civ., come introdotto dall'articolo 46 della legge numero 69 del 2009, appare infondata, tenuto conto che la nuova disposizione si applica, ai sensi dell'articolo 58, comma 1, della predetta legge, soltanto ai procedimenti instaurati successivamente alla data della sua entrata in vigore, laddove il presente processo risulta introdotto nel 2004 - il primo motivo di ricorso denunzia il vizio di omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione, lamentando che la Corte di merito, disattendendo le deduzioni ed i documenti introdotti dall'attore, abbia ritenuto che l'intervento del Condominio avesse interessato soltanto l'aggiunta di due posti auto, più uno di ridotte dimensioni, ai cinque già esistenti, laddove invece esso aveva avuto ad oggetto tutti i posti auto, atteso che in precedenza lo spazio condominiale in questione non era mai stato destinato a parcheggio di autovetture - il motivo appare inammissibile in quanto investe un accertamento di fatto che risulta adeguatamente motivato dalla Corte di appello mediante il rinvio ai documenti prodotti in causa dal Condominio rappresentazione grafica e computo della misura della superficie interessata dai lavori per cui è causa e non contestato efficacemente dal ricorrente mediante la trascrizione o riproduzione del contenuto di elementi di prova contrari - costituisce orientamento consolidato di questa Corte che, per il principio di autosufficienza, il ricorrente per cassazione che ritenga di fondare le proprie ragioni su documenti o risultanze di prova che assume colpevolmente ignorati o malamente interpretati dal giudice a quo ha l'onere di trascriverne il contenuto, al fine di consentire a questa Corte, che, attesa la natura del vizio lamentato non ha accesso diretto agli atti del processo di merito, di valutare la consistenza e decisività della censura Cass. numero 17915 del 2010 Cass. numero 18506 del 2006 Cass. numero 3004 del 2004 - il secondo motivo di ricorso, denunziando violazione o falsa applicazione dell'articolo 1120 cod. civ., assume che l'errore compiuto dal giudice di merito nella ricostruzione dei fatti ha influenzato anche la sua conclusione in ordine alla sostanziale irrilevanza dell'innovazione, per la scarsa entità della superficie interessata, aggiungendo comunque che l'eliminazione della porzione di verde condominiale, anche nella più limitata misura riconosciuta dal giudicante, avrebbe dovuto portarlo a ritenere illegittima l'innovazione - che il motivo appare in parte assorbito dal rigetto del primo motivo, in relazione all'assunto difensivo secondo lui l'intervento del Condominio avrebbe interessato una superficie maggiore di quella accertata dal giudicante, nonché inammissibile con riguardo alla seconda censura, che, con riferimento all'entità ed alla rilevanza dell'intervento contestato, investe un apprezzamento di fatto, mentre non risulta specificamente contestato il criterio interpretativo adottato dal giudice distrettuale in sede di applicazione della disposizione di cui all'articolo 1120 cod. civ. peraltro conforme all'orientamento di questa Corte Cass. numero 11936 del 1999 , secondo cui, ai fini della qualificazione dell'opera come innovazione, deve aversi riguardo anche alla effettiva rilevanza ed apprezzabilità della modificazione che essa produce, che lo ha condotto ad escludere, nel caso di specie, attesa la pochezza dell'intervento, i presupposti stessi dell'innovazione rilevato che la relazione è stata regolarmente comunicata al Procuratore Generale, che non ha svolto controsservazioni, e notificata alle parti ritenuto che le argomentazioni e la conclusione della relazione meritano di essere interamente condivise, apparendo rispondenti sia a quanto risulta dall'esame degli atti di causa che all'orientamento della giurisprudenza di questa Corte sopra indicato, cui questo Collegio ritiene di dover dare piena adesione, meritando solo aggiungere che la sentenza impugnata appare sostanzialmente conforme anche all'orientamento giurisprudenziale di questa Corte, laddove ha affermato la piena compatibilità della destinazione del cortile condominiale al parcheggio di autovetture con l'uso consentito ai singoli condomini del bene comune Cass. numero 15319 del 2011 Cass. numero 13879 del 2010 Cass. numero 5997 del 2008 che, pertanto, il ricorso va respinto, con condanna della parte ricorrente, per il principio di soccombenza, al pagamento delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.700, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali e contributi di legge.