di Marilisa Bombi
di Marilisa BombiHa diritto ad essere ammesso a frequentare il corso speciale finalizzato al conseguimento dell'idoneità o dell'abilitazione all'insegnamento indetto ai sensi dell'articolo 1 del decreto ministeriale 9 febbraio 2005, numero 21, Scuole di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario, S.S.I.S., e per il reclutamento del personale docente a tempo determinato nelle scuole secondarie colui il quale ha conseguito il titolo prima dell'entrata in vigore delle norme in materia di scuole aventi particolari finalità d.P.R. numero 970/1975 a seguito di un corso istituito ai sensi del Regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare r.d. numero 1297/1928 .I titoli preesistenti rimangono validi. Il contenuto precettivo dell'articolo 8 del d.P.R. numero 970 del 1975, per il quale Sono aboliti i corsi di fisiopatologia dello sviluppo fisico e psichico di cui all'articolo 404 del regio decreto 26 aprile 1928, numero 1297 deve essere ricostruito distinguendo l'effetto abolitivo della norma - riferito ai corsi di fisiopatologia dello sviluppo fisico e psichico di cui all'articolo 404 r.d. 26.04.1928, numero 1297 sostituiti ai fini dell'applicazione nelle scuola aventi particolari finalità dai nuovi corsi biennali a contenuto teorico/pratico disciplinati dal primo comma dell'articolo 8 - dall'effetto abrogativo della disposizione in esame, che non ha inciso sugli effetti abilitanti dei titoli conseguiti in base alla disciplina previgente e che sono stati mantenuti fermi per il personale in servizio. La disciplina sopravvenuta, in particolare l'articolo 65 della legge numero 270/1982 - che ha riconosciuto valutabili i titoli in questione ai fini dell'immissione in ruolo del personale precario ai sensi della legge predetta, conferma l'intento del Legislatore di mantenere fermo il valore abilitante dei titoli conseguiti a conclusione dei corsi previsti dall'articolo 404 del r.d. numero 1297/1928.È sufficiente che il corso sia stato indetto prima del 31-10-1975. In effetti, l'articolo 325 del t.u. numero 297/1994, ai fini dell'insegnamento su posti di sostegno, riconosce altresì, quali titoli di specializzazione, i titoli conseguiti in base a norme vigenti prima dell'entrata in vigore del d.P.R. 31.10.1975 , numero 970, anche se il loro conseguimento abbia avuto luogo dopo tale data, purché a seguito di corsi indetti prima della data medesima , diversamente da quanto ritenuto dall'Amministrazione, trova applicazione anche nei confronti dei titoli conseguiti in esito ai soppressi corsi di fisiopatologia dello sviluppo fisico e psichico di cui all'articolo 404 r.d. 26.04.1928, numero 1297, i cui effetti abilitanti non sono stati disconosciuti dall'articolo 8 del d.P.R. numero 979/1975, ma anzi confermati nel tempo dallo jus superveniens.Non può, inoltre, ravvisarsi alcun rapporto di specialità tra l'articolo 325, comma 3, del d.lgs. numero 297/1994, che considera espressamente rilevanti quali titoli di specializzazione i titoli conseguiti in base a norme vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, numero 970 , e l'articolo 8 dello stesso d.P.R. numero 970/1975, che ha invece abolito i corsi di fisiopatologia dello sviluppo fisico e psichico di cui all'articolo 404 del r.d. numero 1297/1928, facendo salvi i diritti acquisiti dal personale in servizio alla data di entrata in vigore dello stesso decreto per quanto attiene alla validità di titoli di specializzazione precedentemente conseguiti . A tale esito si perviene sulla base di una lettura testuale dell'articolo 325, comma 3, del d.lgs. numero 297/1994, che sancisce la rilevanza non già dei soli titoli di specializzazione fatti salvi o considerati persistentemente valutabili dal d.P.R. numero 970/1975 ma, al contrario, di tutti quelli conseguiti in base a norme vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, numero 970 , compresi quindi quelli previsti da disposizioni nei cui confronti si intendesse estendere l'effetto abrogativo del d.P.R. predetto.
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 5 aprile - 2 maggio 2011, numero 2576Presidente Maruotti - Relatore MeschinoFatto1. Il signor A. M., con il ricorso numero 1139 del 2005, proposto al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, ha chiesto l'annullamento del provvedimento numero 2615/14 del 15 aprile 2004 del dirigente coordinatore dell'Ufficio scolastico regionale per la Puglia - Centro servizi amministrativi di Bari, con il quale è stata disposta la sua esclusione dal corso speciale finalizzato al conseguimento dell'idoneità o dell'abilitazione all'insegnamento indetto ai sensi dell'articolo 1 del decreto ministeriale 9 febbraio 2005, numero 21. 2. Il TAR, con la sentenza numero 1014 del 2007, ha respinto il ricorso compensando tra le parti le spese del giudizio. 3. Con l'appello in epigrafe è chiesto l'annullamento della sentenza di primo grado con istanza incidentale di sospensione dell'esecutività.L'istanza cautelare è stata accolta con l'ordinanza 28 agosto 2007, numero 4413.4. All'udienza del 5 aprile 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.Diritto1. Con la sentenza gravata numero 1014 del 2007, il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Bari, Sezione prima, ha respinto il ricorso numero 1139 del 2005 proposto dal ricorrente avverso il provvedimento recante la sua esclusione dal corso speciale finalizzato al conseguimento dell'idoneità o dell'abilitazione all'insegnamento, indetto ai sensi dell'articolo 1 del decreto ministeriale 9 febbraio 2005, numero 21, riservato alle categorie di docenti indicate nel comma 2 dello stesso articolo, in possesso del diploma di specializzazione per il sostegno ad alunni disabili.L'esclusione è stata disposta dall'Amministrazione dell'istruzione per il mancato possesso del diploma di specializzazione per il sostegno e, inoltre, poiché il diploma di fisiopatologia non è titolo di accesso per l'insegnamento di sostegno DPR 31/10/1975, numero 970 . 2. Nella sentenza si afferma che a correttamente l'Amministrazione non ha ritenuto il ricorrente in possesso del titolo di studio necessario per l'ammissione, avendo egli il diploma di fisiopatologia dello sviluppo psico-fisico del fanciullo rilasciato a seguito dei corsi di cui all'articolo 404 del regio decreto 26 aprile 1928, numero 1297, aboliti dal d.P.R. 31 ottobre 1975, numero 970 Norme materia di scuole aventi particolari finalità e non trovandosi egli, al contempo, in nessuna delle due posizioni salvaguardate in via transitoria dall'articolo 8, comma 3, del detto decreto numero 970 del 1975, a seguito dell'abolizione dei corsi prima previsti, individuate nei diritti acquisiti dal personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto per quanto attiene alla validità dei titoli di specializzazione precedentemente conseguiti ovvero nella previsione per cui Tali titoli di specializzazione, purché già conseguiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono altresì validi ai fini dell'ammissione al primo concorso indetto successivamente alla predetta data di entrata in vigore del presente decreto b né il ricorrente aveva titolo ai sensi dell'articolo 65 della legge 20 maggio 1982, numero 270 recante revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola , poiché tale norma non ha comportato una indefinita estensione della validità dei diplomi di fisiopatologia, ma l'ha limitata ai soli fini delle immissioni in ruolo ai sensi della legge 9 agosto 1978, numero 463 e della stessa legge numero 270 del 1982, nonché ai titoli conseguiti dopo l'entrata in vigore del d.P.R. numero 970 del 1975 ma sulla base di corsi indetti in precedenza c non si applica quanto previsto dall'articolo 325 del d.lgs. 16 aprile 1994, numero 297 Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado poiché, anche in questo caso, l'estensione della rilevanza dei diplomi in questione non è prevista come indefinita, ma circoscritta alla fase transitoria antecedente l'entrata in vigore dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, numero 341, di riforma degli ordinamenti universitari, entrata in vigore ormai da tempo con conseguente perdita di efficacia della disposizione citata.2. Nell'appello si deduce quanto segue - l'Amministrazione non solo ha male interpretato l'articolo 8, comma 3, del d.P.R. numero 970 del 1975, ritenendo che esso limitasse la validità del diploma di fisiopatologia dello sviluppo psico-fisico del fanciullo soltanto ai fini dell'ammissione al primo concorso indetto dopo l'entrata in vigore del d.P.R. come indicato nella successiva nota del dirigente coordinatore numero numero 2615/14/A del l'11 maggio 2005 , ciò che non è nel testo, ma ha ulteriormente errato nella interpretazione dello jus superveniens, di cui agli articoli 65 della legge numero 270 del 1982 e 325 del d.lgs. numero 297 del 1994, da cui emerge con chiarezza che i titoli di specializzazione conseguiti prima della entrata in vigore del d.P.R. numero 970 del 1975 sono qualificati come valutabili ai fini dell'insegnamento di cui qui si tratta sia se conseguiti prima dell'entrata in vigore dello stesso decreto, sia se conseguiti successivamente, sempre che i corsi siano stati indetti prima della entrata in vigore del decreto stesso - entrambe le disposizioni di legge ora citate, infatti, affermano la valutabilità in quanto tale dei titoli suddetti e non in via transitoria, per cui la sentenza impugnata ha errato nel ritenere che quanto disposto dall'articolo 65 della legge numero 270 del 1982 sia limitato alle immissioni in ruolo previste ai sensi della stessa legge, poiché, insieme con tali immissioni, la normativa disciplina le modalità ordinarie per l'inserimento nei ruoli, così come ha errato nel ritenere che la previsione di cui all'articolo 325 del d.lgs. numero 297 del 1994, per cui sino all'attuazione di scuole di specializzazione in ambito universitario di cui alla legge numero 341 del 1990 il titolo di specializzazione per l'insegnamento ad allievi inabili si consegue con corsi biennali presso il Ministero della pubblica istruzione, abbia comportato che, che una volta attivati i corsi universitari, perdano efficacia sia i titoli conseguiti prima del 1975 che quelli biennali di cui si è ora detto - il ricorrente ha perciò titolo all'ammissione al corso speciale, avendo conseguito il titolo prima dell'entrata in vigore del d.P.R. numero 970 del 1975 a seguito di un corso istituito ai sensi del regio decreto numero 1297 del 1928, dovendosi inoltre richiamare che egli era in servizio all'atto della emanazione del d.P.R. numero 970 del 1975, non essendo neppure privo, perciò, dell'ulteriore requisito richiesto dall'articolo 8, comma 3, del decreto, al contrario di quanto ritenuto nella sentenza di primo grado. 3. Ritiene la Sezione che le censure così riassunte siano fondate.Questo Consiglio Sez. VI, 12 ottobre 2006, numero 6090 ha chiarito, con valutazioni da cui non vi è motivo di discostarsi per il caso in esame, che il contenuto precettivo dell'articolo 8 del d.P.R. numero 970 del 1975, per il quale Sono aboliti i corsi di fisiopatologia dello sviluppo fisico e psichico di cui all'articolo 404 del regio decreto 26 aprile 1928, numero 1297 deve essere ricostruito distinguendo l'effetto abolitivo della norma - riferito ai corsi di fisiopatologia dello sviluppo fisico e psichico di cui all'articolo 404 r.d. 26.04.1928, numero 1297 sostituiti ai fini dell'applicazione nelle scuola aventi particolari finalità dai nuovi corsi biennali a contenuto teorico/pratico disciplinati dal primo comma dell'articolo 8 - dall'effetto abrogativo della disposizione in esame, che non ha inciso sugli effetti abilitanti dei titoli conseguiti in base alla disciplina previgente e che sono stati mantenuti fermi per il personale in servizio. La disciplina sopravvenuta, in particolare l'articolo 65 della legge numero 270/1982 - che ha riconosciuto valutabili i titoli in questione ai fini dell'immissione in ruolo del personale precario ai sensi della legge predetta, conferma l'intento del Legislatore di mantenere fermo il valore abilitante dei titoli conseguiti a conclusione dei corsi previsti dall'articolo 404 del r.d. numero 1297/1928. Ciò comporta che l'articolo 325 del t.u. numero 297/1994, che ai fini dell'insegnamento su posti di sostegno riconosce altresì quali titoli di specializzazione i titoli conseguiti in base a norme vigenti prima dell'entrata in vigore del d.P.R. 31.10.1975, numero 970, anche se il loro conseguimento abbia avuto luogo dopo tale data, purché a seguito di corsi indetti prima della data medesima , diversamente da quanto ritenuto dall'Amministrazione, trova applicazione anche nei confronti dei titoli conseguiti in esito ai soppressi corsi di fisiopatologia dello sviluppo fisico e psichico di cui all'articolo 404 r.d. 26.04.1928, numero 1297, i cui effetti abilitanti non sono stati disconosciuti dall'articolo 8 del d.P.R. numero 979/1975, ma anzi confermati nel tempo dallo jus superveniens .Non può, inoltre, ravvisarsi alcun rapporto di specialità tra l'articolo 325, comma 3, del d.lgs. numero 297/1994, che considera espressamente rilevanti quali titoli di specializzazione i titoli conseguiti in base a norme vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, numero 970 , e l'articolo 8 dello stesso d.P.R. numero 970/1975, che ha invece abolito i corsi di fisiopatologia dello sviluppo fisico e psichico di cui all'articolo 404 del r.d. numero 1297/1928, facendo salvi i diritti acquisiti dal personale in servizio alla data di entrata in vigore dello stesso decreto per quanto attiene alla validità di titoli di specializzazione precedentemente conseguiti .A tale esito si perviene sulla base di una lettura testuale dell'articolo 325, comma 3, del d.lgs. numero 297/1994, che sancisce la rilevanza non già dei soli titoli di specializzazione fatti salvi o considerati persistentemente valutabili dal d.P.R. numero 970/1975 ma, al contrario, di tutti quelli conseguiti in base a norme vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, numero 970 , compresi quindi quelli previsti da disposizioni nei cui confronti si intendesse estendere l'effetto abrogativo del d.P.R. predetto per tali considerazioni, cfr. anche Cons. St., Sez. VI, numero 7691/2004 .4. Per le ragioni che precedono, l'appello è fondato e deve perciò essere accolto, sicché, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado va accolto, nei limiti dell'interesse del ricorrente.Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dei due gradi del giudizioP.Q.M.Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Sesta definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, numero 5853 del 2007, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla il provvedimento numero 2615/14 del 15 aprile 2004 del dirigente coordinatore dell'Ufficio scolastico regionale per la Puglia - Centro servizi amministrativi di Bari, impugnato con il ricorso di primo grado.Spese dei due gradi compensate.Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.