Si ha concorso nel reato quando l’agente partecipa in qualunque modo alla realizzazione dell’illecito è sufficiente anche la semplice presenza sul luogo del delitto, attiva o passiva, nel caso in cui si ravvisa nell’agente la coscienza e la volontà dell’evento.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza numero 10305/13, depositata il 6 marzo. Il caso. Una donna viene condannata per estorsione in quanto, con l’aiuto di due complici, si alternava nel ruolo di vedetta e parcheggiatore abusivo nelle vicinanze di un ospedale di Torino, costringendo i visitatori a consegnare del denaro al fine di non ritrovarsi con la propria vettura danneggiata. L’imputata ricorre allora per cassazione, lamentando essenzialmente un vizio di motivazione, posto che la sua partecipazione alle condotte delittuose sarebbe stata dedotta dalla sua semplice presenza nel parcheggio. Una presenza non casuale A giudizio degli Ermellini, tuttavia, la Corte territoriale ha puntualmente motivato il fatto che la donna non si recava solo occasionalmente nel piazzale del parcheggio, ma era inserita nel gruppo dei coimputati, partecipando alla funzione di parcheggiatore abusivo e rafforzando con la propria presenza l’altrui volontà. Si ha infatti concorso nel reato quando l’agente partecipa in qualunque modo alla realizzazione dell’illecito, anche agevolando o rafforzando con la propria presenza il proposito criminoso altrui. Anche la semplice presenza può integrare il concorso. Nella fattispecie, gli imputati si basavano appunto sulla forza intimidatrice del gruppo, che convergeva immediatamente sulla vittima non appena questa aveva parcheggiato la propria macchina. A tal proposito, i giudici di legittimità ribadiscono che il concorso si può concretizzare in atteggiamenti e comportamenti che costituiscono contributi causali alla realizzazione dell’evento è sufficiente anche la semplice presenza sul luogo del delitto, attiva o passiva, quando, come nel caso di specie, l’agente ha la coscienza e la volontà dell’evento. Per questi motivi la Cassazione dichiara il ricorso inammissibile.
Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 13 febbraio – 6 marzo 2013, numero 10305 Presidente Esposito – Relatore Gentile Ritenuto in fatto S.G. . 1.1 -ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino in data 03.02.2012 confermativa della decisione del Gup presso il Tribunale della stessa città del 14.03.2011 che l'aveva condannata per a - il reato ex articolo 110, 112, 56, 61/1 n5, 81 cpv, 629 co.2 in relazione all'articolo 628/co 3 numero 1, CP, perché in concorso con C.F. , S.M. , in più occasioni, alternandosi nel ruolo di vedetta e in quello di parcheggiatore abusivo, stazionando, vigilando ed operando in area di parcheggio nei pressi dell'ospedale omissis , mediante violenza e minaccia, costringevano ovvero in talune occasioni tentavano di costringere cittadini che usufruivano degli spazi adibiti a parcheggio a consegnare loro del denaro al fine di evitare il danneggiamento delle autovetture in omissis Il Difensore deduce 2.0 - MOTIVI ex articolo 606, 1 co, lett. b e c.p.p 2.1 - Nullità della sentenza per mancanza o manifesta illogicità della motivazione avendo ritenuto la penale responsabilità della S. con motivazione apparente e priva di analisi delle deduzioni avanzate nei motivi di appello - il ricorrente lamenta che la motivazione impugnata sia del tutto carente riguardo alle prove sulla sua partecipazione ai fatti delittuosi e sottolinea come, in sostanza, si sia ritenuto che la semplice presenza della S. nel piazzale del parcheggio costituisse la prova del concorso nel reato - a parere del ricorrente gli elementi contestati restavano al di sotto della soglia del penalmente punibile, atteso che mancava la prova a suo carico di atti di violenza o di minaccia ed atteso che la motivazione impugnata sembrava riguardare il concorso nel reato associativo che, però, non era contestato - a tale ultimo proposito si osserva che la Corte di appello ha accolto la tesi accusatoria del condizionamento ambientale onde attribuire valenza probatoria alla mera presenza della S. sul posto, tesi però del tutto infondata. CHIEDE l'annullamento della sentenza impugnata. Considerato in diritto 3.1 - La ricorrente ripropone in questa sede motivi di impugnazione già avanzati in sede di appello, lamentando l'insufficiente risposta motivazionale della Corte territoriale. 3.2 -In realtà la Corte di appello, avendo ben presenti i motivi di gravame, ha richiamato l'articolata e puntuale motivazione della sentenza di primo grado, osservando - che, contrariamente a quanto sostenuto nei motivi, la presenza della S.G. nel piazzale dei parcheggi non era solo occasionale poiché la medesima, oltre a far parte della stessa famiglia, stazionava sul luogo e partecipava con gli altri alla funzione di parcheggiatore abusivo rafforzando in tal modo l'altrui volontà con la sua presenza pag. 16 3.3 - Tale motivazione risulta congrua sul piano fattuale perché fondata su una serie di circostanze probatorie tratte - da filmati - da osservazioni di PG - da dichiarazioni di persone offese, cioè da una serie di elementi espressamente e dettagliatamente menzionati in sentenza, dai quali emerge in maniera chiara il ruolo attribuito dalla Corte territoriale alla ricorrente la motivazione è, per altro, conforme al principio per il quale, mentre la connivenza non punibile postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, si ha concorso nel reato, penalmente rilevante, ogni qualvolta l'agente partecipa in qualsiasi modo alla realizzazione dell'illecito e, quindi, anche quando con la propria presenza agevola o rafforza il proposito criminoso altrui. Cassazione penale, sez. V, 24/06/2008, numero 31626 . 3.4 - La Corte di appello ha significativamente posto in rilievo la circostanza che - dai filmati - dalle osservazioni di PG e - dalle dichiarazioni delle persone offese, emergeva che l'imputata era costantemente inserita nel gruppo degli altri coimputati e che la forza intimidatrice di tale gruppo derivava dalla permanenza assidua e costante nel parcheggio con immediata individuazione delle vittime appena arrivate e con la convergenza del gruppo sulle stesse pag. 15 , convergenza che dimostrava, per un verso, l'adesione all'attività intimidatrice e, per altro verso, il contributo attivo prestato all'azione criminosa. 3.5 - Nel ricorso si censura tale motivazione osservando che la S.G. si sarebbe limitata alla mera attività di parcheggiatore senza compiere atti di minaccia o violenza, ma il motivo non coglie nel segno perché trascura la motivazione sopra richiamata laddove si dimostra che la presenza S. non era meramente casuale e passiva ma era finalizzata a rafforzare il proposito criminoso dei coimputati, in conformità al principio per il quale, ai fini della configurazione del concorso di persone nel reato, è sufficiente che taluno partecipi all'altrui attività criminosa con un contributo anche esclusivamente morale, ed è, quindi, bastevole ad integrare la compartecipazione, non solo l'accordo inteso quale previo concerto oppure quale concorde azione dei vari partecipanti, ma anche la semplice adesione di volontà estrinsecantesi nel caldeggiare e rafforzare il proposito delittuoso altrui. Cassazione penale, sez. II, 23/05/1990 . Pertanto, potendo il concorso concretarsi in atteggiamenti ed in comportamenti che costituiscano, comunque, contributi causali alla realizzazione dell'evento, anche la semplice presenza sul luogo del delitto, sia essa attiva o semplicemente passiva, costituisce concorso quando l'agente ha la coscienza e la volontà dell'evento, circostanza quest'ultima che la Corte di appello deduce con congrua motivazione dalla costante e sistematica partecipazione della S. all'attività sopra descritta. 3.6 - I motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell'articolo 606 lett. e c.p.p. in quanto trascurano di prendere in considerazione aspetti sostanziali e decisivi della motivazione del provvedimento impugnato, proponendo soluzioni e valutazioni alternative, sicché sono da ritenersi inammissibili. Ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione de a causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 1000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.