Con la circolare numero 2/E del 1° marzo 2013, l’Agenzia delle Entrate fornisce i chiarimenti relativi alla responsabilità solidale dell’appaltatore per il versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA dovuta dal subappaltatore.
La norma di legge a cui ci si riferisce è l’articolo 13-ter, D.L. 22 giugno 2012, numero 83 cd. Decreto crescita – convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, numero 134 che ha sostituito integralmente il comma 28 dell’articolo 35, D.L. numero 223/2006 ed ha aggiunto i commi 28-bis e 28-ter -. In sostanza, la novella normativa ha introdotto la responsabilità dell’appaltatore con il subappaltatore per il versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto. Sanzioni per il committente. In capo al committente, è stata introdotta una sanzione amministrativa pecuniaria - da 5.000,00 a 200.000,00 euro - nel caso in cui lo stesso provveda ad effettuare il pagamento all’appaltatore senza che questi abbia esibito la documentazione attestante che i versamenti fiscali, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, siano stati correttamente eseguiti, eventualmente anche dal subappaltatore. Tale responsabilità, comunque, è limitata all’ipotesi in cui, pur in assenza della presentazione della documentazione, tali versamenti non risultino eseguiti dall’appaltatore o dall’eventuale subappaltatore. La documentazione può consistere anche nella asseverazione rilasciata da CAF o da professionisti abilitati. Con la circolare numero 40/E/2012, questa Agenzia, nel fornire i primi chiarimenti, ha ritenuto valida, in alternativa alle asseverazioni prestate dai CAF e dai professionisti abilitati, la presentazione di una dichiarazione sostitutiva - resa ai sensi del D.P.R. numero 445/2000 - con cui l’appaltatore/subappaltatore attesti l’avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla disposizione. La medesima circolare ha precisato, inoltre, che la norma si applica ai contratti di appalto/subappalto stipulati a decorrere dal 12 agosto 2012. È stato chiesto di chiarire se l’articolo 13-ter, D.L. numero 83/2012 trovi applicazione solo in relazione ai contratti stipulati dagli operatori economici del settore edilizio, ovvero se lo stesso abbia una portata generale. Lo scopo della norma va quindi ravvisato non nella finalità di introdurre specifiche misure di contrasto all’evasione nel settore edile, ma in quella di far emergere la base imponibile in relazione alle prestazioni di servizi rese in esecuzione di contratti di appalto e subappalto intesi nella loro generalità, a prescindere dal settore economico in cui operano le parti contraenti. Contratti esclusi. Dall’esame dei commi 28, 28-bis e 28-ter dell’articolo 35 deriva che sono escluse dal loro campo di applicazione le tipologie contrattuali diverse dal contratto di appalto di opere e servizi quali, ad esempio 1. gli appalti di fornitura dei beni. Tale tipologia contrattuale sebbene richiamata dal comma 28-ter, non è prevista nelle disposizioni recate dagli altri commi 28 e 28-bis che, invece, richiamano esclusivamente l’appalto di opere o servizi 2. il contratto d’opera, disciplinato dall’articolo 2222 c.c. 3. il contratto di trasporto di cui agli articolo 1678 e seguenti del c.c. 4. il contratto di subfornitura disciplinato dalla legge 18 giugno 1998, numero 192 5. le prestazioni rese nell’ambito del rapporto consortile. La norma in esame, peraltro, trova applicazione sia nell’ipotesi in cui vi sia un contratto di subappalto, che presuppone la coesistenza di almeno tre soggetti economici distinti committente, appaltatore e subappaltatore , sia nella ipotesi in cui l’appaltatore provveda direttamente alla realizzazione dell’opera affidatagli dal committente Sono escluse dall’ambito applicativo della norma, per espressa previsione normativa, le stazioni appaltanti di cui all’articolo 3, comma 33, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, numero 163, nonché, per carenza del requisito soggettivo, le persone fisiche che ai sensi degli articolo 4 e 5, D.P.R. numero 633/1972 risultano prive di soggettività passiva ai fini IVA. Deve, inoltre, ritenersi escluso il condominio in quanto non riconducibile fra i soggetti individuati agli articolo 73 e 74 del TUIR.
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