Meno ICI per gli immobili storici, anche se al restyling

Gli immobili di interesse storico e artistico, anche se ristrutturati, pagano una minor ICI la base imponibile dell'imposta va calcolata sulla rendita catastale.

Gli immobili di interesse storico e artistico, anche se ristrutturati, pagano una minor ICI la base imponibile va calcolata sulla rendita catastale, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, d.l. numero 16/93. Si sono così espresse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza numero 5518 depositata lo scorso 9 marzo, mettendo fine alla querelle tra comune e contribuente.La fattispecie. Il comune di Genova notificava ad un contribuente avviso di accertamento ICI su un immobile di interesse storico-artistico, poiché, secondo l'ente, la base imponibile andava calcolata tenendo conto dei lavori di ristrutturazione che elevavano il valore dell'immobile articolo 5, comma 2, d.lgs. numero 504/1992 . Tale tesi, però, non trova il conforto né delle Commissioni Tributarie liguri, né tanto meno della Corte di Cassazione.ICI light per gli immobili storici, anche se oggetto di ristrutturazione. Infatti, al riguardo, la S.C. ribadisce che in materia di tassazione ai fini ICI degli immobili di interesse storico o artistico è applicabile esclusivamente la regola stabilita dall'articolo 2, comma 5, D.L. numero 16/1993, convertito con l. numero 75/1993, come interpretato dall'articolo 74, comma 6, l. numero 342/2000, anche qualora per tali immobili fossero effettuati interventi di restauro e di risanamento conservativo o interventi di ristrutturazione edilizia o interventi di ristrutturazione urbanistica, quali indicati dalle lettere c , d ed e del comma 1 dell'articolo 31, L. numero 457/1978 . Base imponibile da calcolare sulla rendita catastale. In sostanza, la base imponibile ICI è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, i moltiplicatori ex articolo 5, comma 2, d.lgs. numero 504/1992.Vige uno speciale regime tributario sostitutivo. Secondo, la S.C. per gli immobili in questione la legge numero 413/1991 individua uno speciale regime tributario sostitutivo basato non già su una esenzione o riduzione di imposta ma su una particolare modalità di imposizione astrattamente determinata senza alcun rapporto con il valore reale del bene oggetto di tassazione. Al contrario, la previsione contenuta nell'articolo 5, comma 6, del citato d.lgs., alternativa alla tassazione degli immobili storico-artistici oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, fa riferimento ad una situazione eccezionale ma transitoria, conseguente all'esecuzione su di un immobile soggetto a tassazione ordinaria di particolari lavori tra i quali interventi di restauro e di risanamento conservativo, interventi di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica. In realtà, si tratta di una norma che ha carattere eccezionale - trattandosi proprio di un'agevolazione fiscale interna al regime di tassazione ordinaria Ici - che non può trovare collocazione in altri regimi di tassazione basati sulle qualità specifiche dell'immobile. Contrasto risolto in favore del contribuente. Pertanto, le sezioni Unite concludono affermando l'applicazione del d.l. numero 16/1993 agli immobili di interesse storico e artistico, anche se oggetto di ristrutturazione conseguentemente la base imponibile ICI sarà costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale i moltiplicatori ex articolo 5, comma 2, d.lgs. numero 504/92.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 15 febbraio - 9 marzo 2011, numero 5518Presidente Triola - Relatore BottaSvolgimento del processoLa controversia concerne l'impugnazione di un avviso di accertamento ICI con il quale il Comune di Genova riteneva di dover determinare l'imposta con applicazione della disposizione di cui all'articolo 5, comma 6, D.Lgs. numero 504 del 1992 relativamente ad un immobile di interesse storico-artistico per il quale la proprietaria aveva intrapreso un importante intervento di ristrutturazione.La Commissione adita, ritenuto che il Comune avesse correttamente operato, sollevava eccezione di legittimità costituzionale della norma applicata, evidenziando, da un lato, che la spesa sostenuta dalla contribuente non fosse indice di capacità contributiva, ma conseguenza necessitata di interventi manutentivi su immobile soggetto a vincoli storici e ambientali, e, dall'altro, che la norma discriminerebbe tra i contribuenti in ragione del possesso di un immobile che necessiti di onerosi interventi di manutenzione. La Corte costituzionale, con ordinanza numero 6 del 2003, dichiarava la questione manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza, sottolineando come il giudice rimettente non avesse considerato l'esistenza di altra norma, l'articolo 2, comma 5, D.L. numero 16 del 1993, specificamente riguardante la base imponibile per i fabbricati di interesse storico e artistico.Riassunta la controversia, la Commissione Provinciale accoglieva il ricorso della contribuente affermando come la Corte costituzionale avesse sostanzialmente indicato a quale norma dovesse farsi riferimento nella fattispecie e il giudice d'appello, con la sentenza in epigrafe, confermava la decisione. Avverso tale sentenza il Comune di Genova propone ricorso per cassazione con tre motivi. Resiste la contribuente con controricorso, illustrato anche con memoria, proponendo, con lo stesso atto, ricorso incidentale con due motivi.Chiamata la causa innanzi alla Sezione Tributaria di questa Corte, il Collegio, con ordinanza numero 14362/10 del 5 maggio - 15 giugno 2010, ha disposto la rimessione della causa al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, innanzi alle quali la causa è, quindi, chiamata all'odierna udienza.Motivazione1. Preliminarmente occorre disporre la riunione del ricorso principale e del ricorso incidentale ai sensi dell'articolo 335 c.p.c.2. La questione sottoposta all'esame delle Sezioni Unite, definita questione di massima di particolare importanza, è il rapporto di specialità tra le norme di cui all'articolo 5, comma 6, D.Lgs. numero 504 del 1992 e all'articolo 2, comma 5, D.L. numero 16 del 1993, rapporto che è alla base della soluzione della questione coinvolta dal terzo motivo proposto nel ricorso principale nella parte in cui censura violazione di legge . Tale censura, infatti, denuncia la violazione dell'articolo 5, comma 6, D.Lgs. numero 504 del 1992 per aver il giudice di merito escluso che la norma fosse applicabile nella fattispecie, risolvendo, invece, la controversia mediante l'applicazione dell'articolo 2, comma 5, D.L. numero 16 del 1993, nemmeno interpretando correttamente l'ordinanza numero 6 del 2003 della Corte costituzionale.3. La sostanza della controversia sta, quindi, nella individuazione della norma applicabile se, cioè, ai fini della determinazione della base imponibile di un immobile di interesse storico-artistico, che sia oggetto di uno degli interventi di recupero di cui all'articolo 31, comma 1, lettere c , d ed e , L. numero 457 del 1978, debba farsi riferimento all'articolo 5, comma 6, D.Lgs. numero 504 del 1992 o all'articolo 2, comma 5, D.L. numero 16 del 1993.4. L'articolo 5, D.Lgs. numero 540 del 1992, stabilisce quale sia la base imponibile dell'ICI e leu identifica nel valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli posseduti dal contribuente. Nel caso di specie la categoria che interessa è quella dei fabbricati , relativamente ai quali, quando iscritti in catasto, il comma 2 della citata disposizione stabilisce che il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, numero 131 .5. La base imponibile è, tuttavia, determinata secondo una diversa regola allorché su un fabbricato soggetto ad ICI si svolgano interventi di restauro e di risanamento conservativo, o di ristrutturazione edilizia o di ristrutturazione urbanistica. A definire quali siano questi interventi che modificano la regola di determinazione della base imponibile provvede l'articolo 31, comma 1, lettere c , d ed e , L. numero 457 del 1978. Giusta tale norma - interventi di restauro e di risanamento conservativo sono quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio - interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti - infine interventi di ristrutturazione urbanistica sono quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico - edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale .6. Il comma 6 dell'articolo 5, D.Lgs. numero 504 del 1992, stabilisce, in tal modo, una diversa base di calcolo dell'imposta, che tiene conto di una particolare - e transitoria - situazione nella quale si trova il fabbricato, situazione che ne pregiudica la normale redditività , giustificando il riferimento della base imponibile non più al fabbricato, ma al valore dell'area sulla quale il fabbricato insiste. Stabilisce, infatti, la disposizione in esame che In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c , d ed e , L. 5 agosto 1978, numero 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato .7. La norma ora esaminata si riferisce con tutta evidenza ad ogni fabbricato, che non sia altrimenti qualificato, ed è esclusivamente attenta ad una situazione esterna , che non concerne una caratteristica o ad una qualità propria del fabbricato, ma esclusivamente la condizione temporanea nella quale un comune fabbricato si trovi allorquando vengano eseguiti i lavori descritti dalle ricordate lettere c , d ed e del comma 1 dell'articolo 31, L. numero 457 del 1978.8. Qualora il fabbricato di cui si tratti sia soggetto ad un vincolo storico-artistico, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, L. n, 1089 del 1939 ed attualmente secondo le disposizioni cui agli articolo 10 ss., D.Lgs. numero 42 del 2004 , la base imponibile ai fini ICI è determinata da una apposita norma, l'articolo 2, comma 5, D.L. numero 16 del 1993 convertito con L. numero 75 del 1993 .Tale norma stabilisce Per gli immobili di interesse storico o artistico ai sensi dell'articolo 3 della legge 1 giugno 1939, numero 1089, e successive modificazioni, la base imponibile, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili ICI , è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, i moltiplicatori di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, numero 504 .Della norma in questione il legislatore ha dato una interpretazione autentica con l'articolo 74, comma 6, L. numero 342 del 2000, stabilendo che le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1992, numero 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, numero 75, si interpretano nel senso che, ai soli fini del medesimo decreto, tra le imposte dirette è inclusa anche l'imposta comunale sugli immobili ICI .9. In questa prospettiva appare ineludibile verificare come sia regolata la tassazione degli immobili di interesse storico-artistico. In proposito, ormai con orientamento consolidato, questa Corte ha affermato che la norma di cui all'articolo 11, comma 2, L. numero 413 del 1991 individua per gli immobili storico-artistici una sorta di regime tributario sostitutivo prevedendo non un'esenzione o una riduzione di imposta secondo una fissata percentuale , bensì una peculiare modalità di imposizione astrattamente determinata senza alcun rapporto con il valore reale locativo o fondiario del bene tassato, dato che il reddito dei predetti immobili è determinato mediante l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato Cass. numero 2332 del 2009, in motivazione .Esaminando la lettera della norma, appare immediatamente evidente che l'oggetto dell'imposizione è individuato tout court negli immobili soggetti a vincolo storico-artistico, senza che sia aggiunta alcuna altra aggettivazione o qualificazione che autorizzi l'interprete a darne una specificazione, ulteriore rispetto alla qualità - carattere storico-artistico - che il legislatore ha ritenuto determinante al fine di sottoporre gli immobili in questione ad uno speciale regime impositivo, tanto più che la norma in questione espressamente dispone che tale regime si applica in ogni caso .10. La scelta del legislatore di far riferimento ad un criterio astratto - in ogni caso il reddito è determinato mediante l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato -, non consente all'interprete di introdurre una limitazione all'applicabilità della norma che ridurrebbe il valore dell'espressione in ogni caso utilizzata dal legislatore e svaluterebbe anche la qualità, il carattere storico-artistico dell'immobile, che rappresenta, nell'insindacabile scelta legislativa, l'unica ragione giustificatrice dell'applicazione di un regime impositivo speciale.11. D'altro canto, come ha chiarito la Corte costituzionale nella sentenza numero 346 del 2003, la scelta del legislatore appare tutt'altro che arbitraria o irragionevole, in considerazione del complesso di vincoli ed obblighi gravanti per legge sulla proprietà di siffatti beni quale riflesso della tutela costituzionale loro garantita dall'articolo 9 Cost., comma 2 . Ed è chiaro che questo complesso di vincoli ed obblighi gravanti per legge sulla proprietà di siffatti beni quale riflesso della tutela costituzionale loro garantita dall'articolo 9 Cost., comma 2 , non muta, né nella sostanza, né nella gravosità, a seconda della destinazione, ad uso abitativo o ad uso diverso, o anche della categoria catastale di classificazione dell'immobile che ne sia specificamente oggetto, costituendo gli immobili di interesse storico-artistico, sotto l'indicato aspetto, una categoria omogenea.12. Né può ritenersi irragionevole la scelta del legislatore laddove prevede che il reddito imponibile sia in ogni caso determinato mediante l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato ciò perché una volta esclusa la comparabilità della disciplina fiscale degli immobili di interesse storico o artistico con quella degli altri immobili, la censura di irragionevolezza risulta priva di consistenza, in uno con quella, ad essa connessa, di violazione del principio di eguaglianza, essendo l'una e l'altra basate sull'erroneo presupposto della sostanziale omogeneità delle due categorie di beni . È evidente che la disomogeneità che distingue gli immobili di interesse storico o artistico, da un lato, dagli immobili che non siano tali, dall'altro, e che legittima il diverso trattamento fiscale degli uni e degli altri, prescinde necessariamente dalla destinazione d'uso ed anche dalla classificazione catastale che abbiano gli immobili di interesse storico o artistico, essendo tale destinazione, o classificazione, ininfluente al fine di determinarne l'appartenenza alla categoria protetta . A tanto si aggiunge l'estrema difficoltà di una precisa determinazione del reddito degli immobili in questione per la forte incidenza dei costi di manutenzione e conservazione di tali beni . Da tali affermazioni si ricava che la ratio legis della disposizione di cui alla L. numero 413 del 1991, articolo 11, comma 2, è data dalla necessità di tenere conto del fatto che i proprietari degli immobili appartenenti alla tipologia considerata dalla norma in questione debbono affrontare, nell'interesse pubblico alla conservazione dei beni culturali, costi di manutenzione così rilevanti da rendere non sicuramente determinabile il reddito effettivo una riprova può essere data dalla disposizione di cui alla L. numero 133 del 1999, articolo 18, lett. c , che conferma il principio stabilito dalla L. numero 413 del 1991, articolo 11, comma 2, per il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi della L. numero 1089 del 1939, articolo 3, inteso a tenere conto dei vincoli gravanti su di essi nonché dell'interesse pubblico alla loro conservazione . Se ciò è vero, come è vero, ha affermato questa Corte, con orientamento che il Collegio condivide e conferma, non avrebbe senso logico introdurre, all'interno dell'unitaria categoria degli immobili di interesse storico-artistico, una distinzione tra detti immobili secondo la loro destinazione d'uso o la loro classificazione catastale né l'interesse pubblico alla conservazione dell'immobile di interesse storico-artistico, né i costi di manutenzione, finalizzati alla tutela di tale interesse, né l'incertezza sulla determinazione del reddito effettivo che l'incidenza di tali costi causa, dipende né può dipendere dalla diversa destinazione, abitativa o meno, o dalla diversa classificazione catastale dell'immobile. Sicché limitare l'applicazione della disposizione di cui alla L. numero 413 del 1991, articolo 11, comma 2, ai soli immobili di interesse storico-artistico destinati ad uso abitativo o a quelli classificati in una determinata categoria catastale ad es. la categoria A , significherebbe introdurre nel sistema una distinzione non ragionevole - tenuto conto della ratio legis della norma speciale - e optare, di conseguenza, per un'interpretazione della stessa norma che non sarebbe costituzionalmente orientata Cass. numero 14149 del 2009, in motivazione .13. L'aver chiarito che la tassazione degli immobili di interesse storico o artistico, ai fini delle imposte sui redditi, non è ispirata ad una regola di a-gevolazione , bensì ad una regola di specialità , cioè all'istituzione di un regime tributario sostitutivo di quello ordinario, non può non aver conseguenze anche con riferimento alla tassazione dei medesimi immobili con riferimento all'ICI, anche alla luce della ricordata esistenza di una apposita disposizione - l'articolo 2, comma 5, D.L. numero 16 del 1993 convertito con L. numero 75 del 1993 - che disciplina la tassazione dei predetti immobili ai fini ICI e della ricordata norma di interpretazione autentica - l'articolo 74, comma 6, L. numero 342 del 2000 - di tale disposizione. In altri termini, anche ai fini ICI, la tassazione degli immobili risponde ad una regola speciale che istituisce un regime tributario sostitutivo di quello cui soggiacciono gli immobili che non abbiano quella particolare qualità - il vincolo di interesse storico o artistico -, costitutiva della ratio della specialità della disciplina.14. Una ratio quest'ultima assolutamente diversa da quella che sorregge la regola stabilita dal comma 6 dell'articolo 5, D.Lgs. numero 504 del 1992, che fa riferimento, con tutta evidenza, ad una situazione eccezionale ma transitoria , conseguente alla esecuzione su un immobile soggetto a tassazione Ordinaria di particolari lavori quelli specificati al comma 1, lettere c , d ed e , dell'articolo 31, L. numero 457 del 1978 . Si tratta, cioè, di una eccezione o agevolazione fiscale interna al regime ordinario di tassazione ai fini ICI degli immobili non altrimenti qualificati, che non può avere, per sua natura e collocazione, applicazione in altri regimi di tassazione , che si caratterizzano per specialità propria, connessa ad una qualità specifica e sostanzialmente intrinseca dell'immobile non da altri immobili posseduta oggetto dell'imposta. Il valore , ai fini della tassazione, di un immobile di interesse storico o artistico è considerato dalla legge minore , con carattere permanente stante la peculiare situazione soggettiva dell'immobile stesso, per i pesanti oneri manutentivi che il riconoscimento della specifica qualità comporta , e non occasionalmente per l'esecuzione di lavori, che diminuiscono temporaneamente cioè fino alla loro ultimazione il valore ordinario del bene tanto più se si considera che il valore diminuito in ragione dello svolgimento dei lavori di cui si parla, sarebbe comunque maggiore di quello che la legge attribuisce, indipendentemente da ogni altra circostanza, all'immobile di interesse storico o artistico.15. Sicché deve affermarsi il seguente principio di diritto In materia di tassazione ai fini ICI degli immobili di interesse storico o artistico è applicabile esclusivamente la regola stabilita dall'articolo 2, comma 5, D.L. numero 16 del 1993, convertito con L. numero 75 del 1993, come interpretato dall'ari 74, comma 6, L. numero 342 del 2000, anche qualora per tali immobili fossero effettuati interventi di restauro e di risanamento conservativo o interventi di ristrutturazione edilizia o interventi di ristrutturazione urbanistica, quali indicati dalle lettere c , d ed e del comma 1 dell'articolo 31, L. numero 457 del 1978 .16. Poiché la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del suddetto principio, il ricorso principale deve essere rigettato resta assorbito il ricorso incidentale. La novità della questione giustifica la compensazione delle spese della presente fase del giudizio.P.Q.M.La Corte Suprema di Cassazione riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale. Compensa le spese.