I Conti non tornano...il lodo sull'appartenenza del titolo nobiliare è giuridicamente inesistente

di Carmen Ceschel

di Carmen CeschelIl Tribunale di Prato rigetta l'istanza di dichiarazione di esecutività di un lodo arbitrale relativo alla spettanza di un titolo nobiliare con riferimento alla XIV disp. trans. e finumero della Costituzione, infatti, i titolo nobiliari non sono riconosciuti. Ne deriva che il lodo che si pronuncia su una situazione giuridicamente inesistente in quanto non riconosciuta dall'ordinamento giuridico è da considerarsi, a sua volta, inesistente.La questione. Al Tribunale di Prato viene presentata istanza di dichiarazione di esecutività di un lodo arbitrale. Il lodo dirimeva una controversia tra un fratello ed una sorella in merito alla spettanza del titolo di conte ai soli discendenti maschi della famiglia. Il Tribunale rigetta l'istanza.Il sindacato di regolarità formale. L'articolo 825 c.p.c. sancisce che il Tribunale dichiara il lodo esecutivo con decreto dopo averne accertata la regolarità formale. Tale accertamento va inteso come verifica della regolarità documentale, ma non può investire il processo formativo della decisione o la validità della nomina e dell'accettazione degli arbitri, le cause di invalidità previste dall'articolo 829 c.p.c., il rispetto del termine per la pronuncia e la corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.Nel decreto in commento, tuttavia, si chiarisce che, in base ad un orientamento giurisprudenziale, condiviso dal giudice nel decreto de quo, l'esclusione dal sindacato di regolarità formale ex articolo 825 c.p.c. dei motivi che sono causa di impugnazione del lodo ai sensi dell'articolo 829 c.p.c. non può estendersi a quei motivi di invalidità che integrano vere e proprie ipotesi di inesistenza giuridica del lodo.Tra queste ipotesi, rientrano quelle nelle quali l'arbitro ha pronunciato in materia di diritti indisponibili articolo 806 c.p.c. , ma anche quelle relative a situazioni giuridiche che non possono qualificarsi come diritti.Non ci può essere arbitrato se non c'è rilevanza giuridica della situazione di cui si chiede tutela. L'arbitrato è un mezzo di risoluzione delle controversie alternativo alla giurisdizione ordinaria, che affonda le proprie radici nel principio di autonomia contrattuale di cui all'articolo 1322 c.c.Perché possa sorgere un bisogno di tutela tale da poter essere garantito, tanto in sede di giurisdizione ordinaria quanto dinanzi a degli arbitri, è necessario che sussista una situazione tale da aver ricevuto il crisma della rilevanza giuridica da parte dell'ordinamento. L'articolo 24 Cost. prevede che tutti possano agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi da ciò deriva, in negativo, che senza diritto non c'è azione, né davanti alla giurisdizione ordinaria né innanzi alle istanze che si pongono come alternative rispetto a quest'ultima.Nel caso di un lodo arbitrale, il giudice, nel valutare la regolarità formale, deve poter valutare che sia stato pronunciato in una materia rientrante nella disponibilità delle parti e, prima ancora, che la richiesta di tutela abbia avuto per oggetto una situazione qualificabile come diritto.Le disposizioni transitorie e finali della Costituzione nessuna rilevanza giuridica per i titoli nobiliari. Nel caso in esame, la XIV disp. trans. e finumero della Costituzione sancisce che i titoli nobiliari non sono riconosciuti ed i predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome. La Costituzione, quindi, esclude la rilevanza giuridica dei titoli nobiliari. La Corte Costituzionale, con sentenza numero 101 del 1967, ha chiarito che i titoli nobiliari non costituiscono il contenuto di un diritto e, più ampiamente, non conservano alcuna rilevanza restano, quindi, fuori del mondo giuridico. Da ciò, prosegue la Consulta, deriva che l'ordinamento giuridico non può contenere norme che impongano ai pubblici poteri di dirimere controversie intorno a pretese alle quali la Costituzione disconosce ogni carattere di giuridicità.Il Tribunale di Prato precisa che, se il potere di risoluzione delle controversie in tali casi non può essere riconosciuto al giudice ordinario, nemmeno può esserlo a quelle istanze alternative alla giurisdizione ordinaria, pena la violazione del principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 Cost. e del relativo corollario costituito dal principio di ragionevolezza attraverso la pronuncia del lodo, la parte non può ottenere un effetto che non potrebbe conseguire mediante il ricorso al giudice ordinario, come quello di dare rilevanza giuridica a situazioni che la stessa Costituzione ha collocato fuori dal mondo giuridico, in particolare alla luce dell'articolo 824 bis c.p.c. che conferisce al lodo gli stessi effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria.Il lodo relativo a situazioni giuridiche inesistenti è da considerarsi, a sua volta, inesistente pertanto, il Tribunale rigetta l'istanza di dichiarazione di esecutività del lodo.

Tribunale di Prato, decreto 26 settembre 2011Giudice Unico BrogiPremesso che mediante compromesso per arbitrato rituale I. R. e I. R., constatata la presenza di una controversia inter partes avente ad oggetto la proprietà dei documenti e degli oggetti storico-araldico-genealogici riguardanti il cognome R. ed il titolo nobiliare di Conte di pertinenza di I. R., hanno stabilito di demandare all'arbitro scelto di comune accordo, L. G. C., di dire a se il titolo nobiliare espresso nelle documentazione prodotta, le prerogative e le pertinenze di Capo di Nome e d'Armi della Casa R. spettano esclusivamente ad I. R. o anche alla sorella I. b conseguentemente a chi spetta la proprietà, la conservazione degli antichi e nuovi documenti comprovanti il titolo nobiliare antico di Conte.L'Arbitro nominato dalle parti, in data 5 gennaio 2011 ha emesso la propria decisione con la quale ha dichiarato erga omnes che 1. il documento concernente il riconoscimento del titolo di Conte ed il riconoscimento ed ammissione al Corpo della Nobiltà Europea, cioè il citato Decreto di S.A.R. il Principe Cesare D'Altavilla Sicilia - Napoli, spettano all'Ingegner I. R. ed a tutti i suoi discendenti maschi, ed alle femmine secondo la prassi dettato dall'Ordinamento Araldico del Regno d'Italia, di esclusiva proprietà e pertinenza del Conte I. R. 2. che i documenti concernenti il riconoscimento del titolo di Nobile dei Conti spettano anche alla di lui sorella, I. R. 3. che la proprietà ed il possesso degli elencati antichi documenti storico-araldico-genealogici riguardanti la famiglia R. stemma e genealogia , spettano a tutti i membri della famiglia come sopra indicati e, a loro tutti congiuntamente, spetta la conservazione dei medesimi documenti che dovrà avvenire in luogo scelto di comune accordo tra le parti, idoneo alla corretta conservazione ed accessibile a tutte le parti medesime cioè alla parte ed alla controparte. I. R. ha quindi chiesto al Tribunale di Prato di dichiarare l'esecutività del lodo emesso in data 5 gennaio 2011 da L. G. C.Le questioni che deve affrontare il Giudice in sede di exequatur sono due la prima attiene all'ambito di applicazione dell'articolo 825 c.p.c., mentre la seconda riguarda l'identificazione dei contenuti del sindacato giurisdizionale di regolarità formale che il giudice deve fare in base alla norma appena richiamata.Con riguardo alla prima questione occorre, in particolare, accertare se il decreto di esecutività sia necessario solo nel caso in cui la decisione arbitrale sia di condanna o se sia altresì richiesto anche nell'ipotesi di pronunce di accertamento e costitutive.A seguito delle recenti riforme normative si impone una lettura sistematica dell'articolo 825 c.p.c. con l'articolo 824 bis c.p.c., dalla quale emerge che il decreto di esecutività è necessario per le sole statuizioni di condanna contenute nel lodo.Difatti, in base all'articolo 824 bis c.p.c., introdotto dalla legge numero 40/2006, Salvo quanto disposto dall'articolo 825 c.p.c., il lodo ha dalla data della sua ultima sottoscrizione gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria. Inoltre, prima ancora dell'introduzione dell'articolo 824 bis c.p.c. era venuto meno l'obbligo imposto agli arbitri di depositare il lodo nella cancelleria del tribunale il cui circondario è sede di arbitrato entro cinque giorni dalla sottoscrizione. A seguito della legge numero 28/1983 il deposito del lodo è infatti diventato un onere per la parte che intenda fare eseguire il lodo nel territorio della Repubblica, dapprima entro un anno ed attualmente senza che sia imposto alcun termine a pena di decadenza. Da quanto esposto risulta che l'efficacia giuridica del lodo discende direttamente dalla legge, secondo lo schema norma - fatto - effetto, al momento del verificarsi del presupposto costituito dall'ultima sottoscrizione di cui all'articolo 824 bis c.p.c Da tale momento il lodo, al pari della sentenza emessa dal giudice ordinario, viene recepito all'interno dell'ordinamento giuridico come regola che disciplina la fattispecie concreta oggetto del processo arbitrale. Ne consegue che solo nell'ipotesi in cui la parte del giudizio arbitrale intenda far eseguire il lodo nel territorio della Repubblica è necessario il suo deposito nella cancelleria del Tribunale per ottenere l'esecutività. Ciò significa che l'exequatur è necessario solo per il caso in cui il lodo arbitrale abbia per oggetto una statuizione di condanna. In tale prospettiva la funzione del decreto di esecutività è quella di fare assumere al lodo la funzione di titolo esecutivo ex articolo 474, II comma, numero 1 c.p.c. Sono titoli esecutivi 1 le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva. , realizzando il presupposto necessario, ai sensi del I comma della norma appena richiamata, perché possa essere azionata la tutela esecutiva.Il deposito del lodo e la successiva esecutività sono riferibili pertanto solamente ai casi in cui lo stesso abbia un contenuto condannatorio o sia soggetto al regime della trascrizione. Non è invece necessario l'exequatur per i casi nei quali la decisione arbitrale abbia un contenuto di accertamento o costitutivo. In tali ipotesi infatti è lo stesso articolo 824 bis c.p.c. ad attribuire al lodo gli stessi effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria, dalla data della sua ultima sottoscrizione.Considerato che nel caso in esame la statuizione contenuta nel lodo depositato ha solo contenuto di accertamento circa la spettanza del titolo di Conte e circa la proprietà dei documenti storico-araldico-genealogici, ma non ha contenuto di condanna, non sussistono i presupposti per procedere alla pronuncia del decreto di esecutività.Anche a non voler condividere tale interpretazione restrittiva dell'articolo 825 c.p.c., si rileva che anche il sindacato giurisdizionale di regolarità formale del lodo imposto dalla norma appena richiamata per la concessione dell'exequatur, evidenzia un ulteriore motivo di rigetto dell'istanza presentata da I. R., che finisce per essere decisivo ed assorbente.Si tratta della seconda questione accennata nella parte iniziale quella relativa al contenuto del sindacato di regolarità formale di cui all'articolo 825 c.p.c.Il controllo di regolarità formale deve essere in primo luogo inteso come verifica della regolarità documentale. Il giudice dell'exequatur non può invece entrare nel processo formativo della decisione o verificare la validità della nomina e dell'accettazione degli arbitri, le cause di invalidità di cui all'articolo 829 c.p.c., il rispetto del termine per la pronuncia e la corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato. Tuttavia, secondo un orientamento dottrinale condivisibile, l'esclusione dal sindacato di regolarità formale del giudice, ai sensi dell'articolo 825 c.p.c., dei motivi che sono causa di impugnazione del lodo ex articolo 829 c.p.c. non può essere estesa a quei motivi di invalidità che integrano delle vere e proprie ipotesi di inesistenza giuridica del lodo. Tra queste ultime rientrano, secondo il già citato orientamento, quelle nelle quali l'arbitro ha pronunziato in materia di diritti indisponibili.Nondimeno, prima ancora dell'ipotesi di indisponibilità del diritto, può verificarsi un'ulteriore causa di inesistenza giuridica del lodo.L'esegesi letterale dell'articolo 806 c.p.c. evidenzia che le materie che possono essere devolute ad arbitri sono quelle relative a situazioni giuridiche che, prima ancora del predicato della disponibilità, devono poter essere qualificate come diritti. L'arbitrato costituisce infatti un mezzo di risoluzione delle controversie alternativo alla giurisdizione ordinaria, il quale affonda le proprie radici nel principio di autonomia contrattuale delle parti di cui all'articolo 1322 c.c. In tal senso è stato correttamente osservato che gli articolo 806 s.s. c.p.c. non creano, ma disciplinano un fenomeno che trova il suo fondamento aliunde.Affinché possa sorgere un bisogno di tutela tale da poter essere garantito, sia in sede di giurisdizione ordinaria che dinanzi agli arbitri, occorre quindi che sussista una situazione non solo di natura disponibile, ma, prima ancora, tale da aver ricevuto il crisma della rilevanza giuridica da parte dell'ordinamento.Del resto, tutta la tutela giurisdizionale ruota intorno ai diritti, così come sancito dall'articolo 24 Cost. in base al quale Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi. Da tale norma in disparte la questione relativa agli interessi legittimi la cui giurisdizione appartiene al G.A. se in positivo discende il corollario dell'atipicità del diritto di azione, in base al quale è sufficiente che l'ordinamento riconosca l'esistenza di un diritto perché lo stesso possa e debba essere tutelato in sede giurisdizionale, in negativo deriva, specularmente, l'ulteriore corollario in base al quale senza diritto non c'è azione, né davanti alla giurisdizione ordinaria, né dinanzi a quelle istanze che si pongono su un piano di alternatività rispetto a quest'ultima. L'ordinamento giuridico in presenza di una situazione giuridica qualificabile in termini di diritto consente un'ampia scelta al suo titolare qualora la stessa sia di natura disponibile . Quest'ultimo può darne infatti un'autonoma regolamentazione in via sostanziale oppure scegliere di ricorrere o meno in giudizio ordinario o arbitrale . L'autonomia contrattuale riconosciuta ai singoli non consente, tuttavia, di creare ex novo situazioni giuridicamente rilevanti, che possono venire ad esistenza solo a seguito di una valutazione positiva da parte dell'ordinamento giuridico.Secondo un'autorevole opinione, l'interesse del singolo ad un bene della vita può essere regolato dall'ordinamento giuridico in termini di illiceità vietando la realizzazione dell'interesse al bene , meritevolezza disciplinando e concedendo al titolare dell'interesse i mezzi giuridici per realizzarlo sia sul piano sostanziale che su quello processuale , indifferenza non viene vietato al singolo di realizzare l'interesse al bene, ma l'ordinamento non riconosce come giuridicamente rilevante tale pretesa, relegandola al di fuori del diritto, sul piano meramente sociale e non giuridico .Tale qualificazione degli interessi in termini di illiceità, meritevolezza e irrilevanza è sottratta alla disponibilità dei singoli, che pertanto possono esercitare la propria autonomia contrattuale e con essa la possibilità di tutelare i propri diritti, se disponibili, anche in una sede alternativa a quella giurisdizionale solo una volta che l'ordinamento giuridico abbia esercitato la propria valutazione, segnando in tal modo il passaggio dal campo della rilevanza sociale a quello della rilevanza giuridica. Solo a seguito di tale passaggio si può parlare di una situazione giuridica qualificabile in termini di diritto e come tale assoggettabile alla tutela giurisdizionale ordinaria ed alle forme alternative ad essa, come il giudizio arbitrale.Da quanto esposto consegue che nel caso di lodo arbitrale il giudice, ai fini dell'emissione del decreto di esecutività, deve poter valutare che questo non solo sia stato pronunciato in una materia rientrante nella disponibilità delle parti, ma, prima ancora, che la richiesta di tutela abbia avuto per oggetto una situazione qualificabile come diritto.Se così non fosse, il giudizio arbitrale estenderebbe il suo campo di applicazione ben al di là dei limiti imposti alla tutela giurisdizionale ordinaria, che, ai sensi dell'articolo 24 Cost., viene radicata in presenza di un diritto. In altre parole, sarebbe possibile per i privati dare vita a situazioni giuridicamente rilevanti, in assenza del preventivo vaglio di meritevolezza da parte dell'ordinamento giuridico. Ciò comporterebbe una palese violazione del principio di uguaglianza e di ragionevolezza di cui all'articolo 3 Cost., tale da comportare una censura di costituzionalità dell'articolo 825 c.p.c. Nondimeno, tale ultima norma può ben essere oggetto di un'interpretazione costituzionalmente orientata che impedisca il ricorso al Giudice delle Leggi, laddove si faccia rientrare nell'ambito del sindacato di regolarità formale del lodo, anche la valutazione dei casi di inesistenza giuridica di quest'ultimo, tra i quali è compreso quello in cui la decisione arbitrale verta su una situazione giuridicamente irrilevante.Nel caso in esame il lodo di cui si chiede l'exequatur riguarda l'accertamento sulla spettanza del titolo di Conte.Con riferimento ai titoli nobiliari la XIV disp. trans. e finumero della Costituzione prevede che I titoli nobiliari non sono riconosciuti. I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome. Per effetto dell'entrata in vigore della Costituzione è stata quindi esclusa la rilevanza giuridica dei titoli nobiliari. Che il rapporto tra questi ultimi e l'ordinamento giuridico sia in termini di irrilevanza è stato affermato dalla stessa Corte Costituzionale, che nella sentenza numero 101/1967 stabilisce che . i titoli nobiliari non costituiscono contenuto di un diritto e, più ampiamente, non conservano alcuna rilevanza in una parola, essi restano fuori del mondo giuridico. Da questa premessa, che nessuno contesta, inevitabilmente discende che l'ordinamento non può contenere norme che impongano ai pubblici poteri di dirimere controversie intorno a pretese alle quali la Costituzione disconosce ogni carattere di giuridicità. Si rileva, inoltre, come il Giudice delle Leggi sottolinei gli effetti che scaturiscono sul piano processuale dal fatto che i titoli nobiliari non possano essere considerati oggetto di un diritto i pubblici poteri non possono infatti dirimere controversie intorno a pretese prive del carattere della giuridicità. Parimenti, il potere di soluzione delle controversie in tali casi non può essere riconosciuto neppure a quelle istanze alternative alla giurisdizione ordinaria, come il giudizio arbitrale, pena la violazione del principio di uguaglianza e del relativo corollario costituito dal principio di ragionevolezza. Il binomio diritto - tutela giurisdizionale di cui all'articolo 24 Cost. vale infatti sia per i giudizi davanti al giudice ordinario che per quelli svolti davanti al giudice privato, tanto più alla luce dell'articolo 824 bis c.p.c., che riconnette al lodo gli stessi effetti della sentenza pronunziata dall'autorità giudiziaria. Attraverso la pronunzia del lodo la parte non può quindi ottenere un effetto che non sarebbe conseguibile a mezzo del ricorso davanti al giudice ordinario, come quello di dare giuridica rilevanza a situazioni che la stessa Costituzione ha collocato fuori dal mondo giuridico. Da quanto esposto consegue che il lodo avente per oggetto una situazione giuridicamente inesistente, in quanto non riconosciuta dall'ordinamento giuridico, è da considerarsi, a sua volta, giuridicamente inesistente. La stessa conclusione vale anche con riferimento alla questione relativa alla proprietà ed alla conservazione degli antichi documenti, in quanto consequenziale, per la stessa volontà delle parti espressa nel compromesso, a quella relativa ai titoli nobiliari.Nella specie, il lodo emesso il 5 gennaio 2011, avente ad oggetto una situazione non riconosciuta per effetto di una norma contenuta nella Costituzione, deve essere considerato giuridicamente inesistente, con la conseguenza che il decreto di esecutività non può essere pertanto emesso e la relativa istanza deve essere rigettata.Visto l'articolo 825 c.p.c.P.Q.M.rigetta l'istanza di esecutività del lodo emesso da L. G. C. il 5 gennaio 2011.