L’applicazione o la disapplicazione del regime differenziato è direttamente proporzionale al sodalizio con l’organizzazione criminosa

Anche dopo le modifiche introdotte dalla l. numero 94/2009, il controllo di legalità demandato al Tribunale di Sorveglianza, in ordine ai presupposti del decreto ministeriale che ha disposto o prorogato la misura di cui all’articolo 41-bis, comma 2, ord.penumero , consiste nel verificare la sussistenza di un pericolo di permanenza dei collegamenti del detenuto con la criminalità organizzata, che deve possedere i caratteri della effettività e concretezza e non della mera astrattezza , ma che postula pur sempre una situazione potenziale immanente nella nozione stessa di pericolo , e che non può pertanto essere identificato – in via esclusiva – nella accertata ricorrenza di un necessario collegamento in atto tra il soggetto e l’associazione mafiosa di appartenenza.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 40632, depositata il 1° ottobre 2014. Il caso. Il Tribunale di Sorveglianza, in accoglimento del reclamo proposto ai sensi dell’articolo 41-bis, comma 2-quinquies, ord.penumero da un detenuto, dichiarava l’illegittimità, disponendone la disapplicazione, del decreto con cui il Ministero della Giustizia aveva disposto la sospensione di alcune regole e istituti del trattamento al quale il detenuto era sottoposto nella casa circondariale in cui era ristretto, in applicazione del regime differenziato previsto dall’articolo 41-bis ord.penumero , sul presupposto che l’uomo continuasse a mantenere contatti con esponenti in libertà dell’organizzazione mafiosa di appartenenza. Il Tribunale riteneva che, benché il titolo detentivo fosse idoneo in astratto a giustificare l’applicazione del regime differenziato, difettassero tuttavia gli elementi dai quali trarre il convincimento dell’esistenza attuale di collegamenti tra il detenuto e l’associazione mafiosa, che non poteva fondarsi su automatismi e giudizi di tipo presuntivo tratti dai gravi indizi di colpevolezza del reato di cui all’articolo 416 bis c.p., ma esigeva un rigoroso accertamento in concreto dei suoi presupposti. Avverso l’ordinanza del Tribunale ricorreva per cassazione il Procuratore Nazionale Antimafia. L’applicazione del trattamento differenziato. A giudizio della Corte di Cassazione l’ordinanza impugnata è viziata da una lettura dell’articolo 41-bis, comma 2, ord.penumero , regolante i presupposti di applicazione del trattamento differenziato al soggetto detenuto per uno dei titoli di reato che lo consentono, che non corrisponde alla ratio sistematica e a una corretta interpretazione della norma, che è pertanto riconducibile a un error in iudicando deducibile e censurabile in sede di legittimità. Anche dopo le modifiche introdotte dalla l. numero 94/2009, il controllo di legalità demandato al Tribunale di Sorveglianza, in ordine ai presupposti del decreto ministeriale che ha disposto o prorogato la misura di cui all’articolo 41-bis, comma 2, ord.penumero , consiste nel verificare la sussistenza di un pericolo di permanenza dei collegamenti del detenuto con la criminalità organizzata, che deve possedere i caratteri della effettività e concretezza e non della mera astrattezza , ma che postula pur sempre una situazione potenziale immanente nella nozione stessa di pericolo , e che non può pertanto essere identificato – in via esclusiva – nella accertata ricorrenza di un necessario collegamento in atto tra il soggetto e l’associazione mafiosa di appartenenza Cass., Sez. I, numero 22721/13 . Il Tribunale di Sorveglianza ha omesso di valutare se i comportamenti accertati del detenuto, consistiti nella veicolazione all’esterno di informazioni, istruzioni e richieste, dirette e rivolte ai correi rimasti in libertà, concernenti il pagamento dello “stipendio”, delle parcelle legali e di altre provvidenze economiche, per quanto apparentemente funzionali ad esigenze di sostentamento personali e familiari, possano ritenersi potenzialmente e indirettamente significative di una concreta capacità di mantenere i collegamenti e i legami col sodalizio mafioso di appartenenza, in modo tale da assicurare la permanente validità del vincolo associativo in termini coerenti agli scopi criminali dell’organizzazione. Per questi motivi la Corte accoglie il ricorso e annulla con rinvio l’ordinanza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 29 aprile– 1 ottobre 2014, numero 40632 Presidente Cortese– Relatore Sandrini Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con ordinanza pronunciata il 27.09.2013, in accoglimento del reclamo proposto ai sensi dell'articolo 41-bis comma 2-quinquies ord.penumero da B.S., ha dichiarato l'illegittimità, disponendone la disapplicazione, del decreto in data 20.12.2012 con cui il Ministro della Giustizia aveva disposto la sospensione di alcune regole e istituti del trattamento al quale il B. era sottoposto nella casa circondariale in cui era ristretto, in applicazione dei regime differenziato previsto dall'articolo 41-bis ord.penumero , sul presupposto che il detenuto, soggetto alla misura della custodia cautelare in carcere in esecuzione di ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Catania per i reati di associazione di tipo mafioso, di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, di detenzione illecita di sostanze stupefacenti aggravata ex articolo 7 legge numero 203 del 1991, e ritenuto affiliato al clan Nardo di Lentini consorteria mafiosa la cui esistenza era stata accertata in più procedimenti giudiziari e che contava numerosi aderenti , mantenesse anche attualmente contatti con esponenti in libertà dell'organizzazione mafiosa di appartenenza. Il Tribunale - premesso che il decreto ministeriale di cui era stata chiesta la disapplicazione aveva dato atto delle informative pervenute dalla competente DDA circa l'utilizzo da parte del B., mentre era detenuto nel carcere di Siracusa, di missive e colloqui coi familiari per mantenere i contatti con gli affiliati liberi e discutere di comuni interessi economici, nonché delle risultanze dell'attività di captazione delle conversazioni in carcere e dei colloqui telefonici di altri soggetti da cui era emerso che il B. era uno dei principali affiliati al clan ed era stipendiato dallo stesso, nonché ancora del fatto che egli si avvaleva del regime di detenzione comune per mantenere i contatti con altri affiliati di spicco e informarsi della sorte di altri sodali arrestati, secondo circostanze confermate dai collaboratori di giustizia - riteneva che, benché il titolo detentivo rientrante nel novero dei delitti di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 4bis ord.penumero fosse idoneo in astratto a giustificare l'applicazione del regime differenziato, difettassero tuttavia gli elementi dai quali trarre il convincimento dell'esistenza attuale di collegamenti tra il B. e l'associazione mafiosa, che non poteva fondarsi su automatismi e giudizi di tipo presuntivo tratti dai gravi indizi di colpevolezza dei reato di cui all'articolo 416 bis cod. penumero , ma esigeva un rigoroso accertamento in concreto dei suoi presupposti. In particolare, il Tribunale rilevava che il B. era stato individuato dal titolo custodiale come un mero appartenente al sodalizio mafioso, e non come un capo o un organizzatore che il tema centrale dei colloqui avvenuti in carcere tra il B. e i propri congiunti, pur coinvolgendo altri soggetti legati alla cosca mafiosa, era costituito dall'esigenza di ottenere provvidenze economiche per i familiari al fine di soddisfare le loro necessità quotidiane, senza che fossero state impartite direttive criminali che anche le informative richiamate nel decreto reclamato non indicavano un ruolo autonomo o preminente del B. nell'ambito della consorteria criminale, né la sua partecipazione a decisioni di natura strategica che l'osservazione penitenziaria aveva dato risultati neutrali, alla stregua della riscontrata correttezza dei rapporti del detenuto con gli operatori e dei suo adattamento alle regole carcerarie. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore Nazionale Antimafia, deducendo violazione di legge per erronea applicazione dell'articolo 41-bis ord. penumero , sotto due diversi profili, in forza dei quali chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 2.1. Come primo errore di diritto, il ricorrente lamenta l'erronea argomentazione del Tribunale di Sorveglianza che il trattamento carcerario differenziato fosse riservato ai soli soggetti apicali, o comunque titolari di un ruolo di rilievo nell'associazione mafiosa, mentre scopo essenziale della norma di cui all'articolo 41bis era quello di recidere i collegamenti in essere tra il detenuto e il sodalizio criminale, a prescindere dalla veste di capo o di mero partecipe, come emergeva dallo stesso testo dei decreto ministeriale emesso nei riguardi del B 2.2. Come secondo motivo di violazione di legge, il ricorrente lamenta l'errata comprensione, da parte dell'ordinanza impugnata, del contenuto dei collegamenti alla cui rescissione è finalizzata l'applicazione dei trattamento differenziato rileva che i collegamenti mantenuti in costanza di detenzione dal B. con altri associati, per il tramite dei propri familiari, incaricandoli di prendere i contatti necessari, istruendoli sul punto e trasmettendo loro biglietti clandestini, trovavano riscontro in una specifica annotazione del nucleo di polizia tributaria della G.d.F. di Siracusa, comunicata alla DDA di Catania e recepita nel decreto impugnato deduce la conducenza, erroneamente negata dal tribunale di sorveglianza, della circostanza che i contatti riguardassero lo stipendio corrisposto dall'organizzazione mafiosa all'affiliato in carcere, il pagamento da parte di quest'ultima delle parcelle degli avvocati incaricati di difenderlo e le altre provvidenze economiche legate alla permanenza del vincolo associativo, posto che proprio l'esistenza dei rapporto di assistenza prestato dagli associati in libertà a quelli detenuti costituisce uno degli aspetti più pericolosi delle organizzazioni mafiose, che ne rafforzano la funzionalità e le rendono appetibili ai nuovi adepti, integrando il collegamento che la soggezione al regime detentivo differenziato mira a recidere evidenzia che i contatti mantenuti dal B. riguardavano anche le vicende processuali di altri detenuti, come riscontrato in occasione di una lettera alla moglie segnalante l'esigenza di far avere del denaro a un avvocato perché si recasse a Roma a parlare coi giudici. 3. Il Procuratore Generale ha presentato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto, per le ragioni che seguono. 2. Occorre premettere che, come esattamente rilevato dal procuratore generale nelle sue conclusioni, l'ambito dei sindacato devoluto alla Corte di cassazione dall'articolo 41-bis comma 2-sexies ord.penumero , sull'ordinanza emessa dal tribunale di sorveglianza in materia di reclamo avverso il provvedimento di applicazione o di proroga del regime detentivo differenziato di cui al comma 2 della norma, è limitato alla sola violazione di legge, con conseguente incensurabilità degli eventuali vizi di contraddittorietà o illogicità che inficino la motivazione del provvedimento impugnato Sez. 1 numero 19093 del 9/05/2006, Rv. 234179 . 3. Nel caso di specie, l'ordinanza impugnata è viziata da una lettura dell'articolo 41bis comma 2 ord.penumero , regolante i presupposti di applicazione dei trattamento differenziato al soggetto detenuto per uno dei titoli di reato che lo consentono, che non corrisponde alla ratio sistematica e a una corretta interpretazione della norma, conforme all'orientamento di questa Corte, che è pertanto riconducibile a un error in iudicando deducibile e censurabile in questa sede. Anche dopo le modifiche normative introdotte dalla legge numero 94 del 2009, il controllo di legalità demandato al tribunale di sorveglianza, in ordine ai presupposti del decreto ministeriale che ha disposto o prorogato la misura di cui all'articolo 41-bis comma 2 ord.penumero , consiste nel verificare la sussistenza di un pericolo di permanenza dei collegamenti del detenuto con la criminalità organizzata Sez. 1 numero 22721 del 26/03/2013, Rv. 256495 , che deve possedere i caratteri della effettività e concretezza e non della mera astrattezza , ma che postula pur sempre una situazione potenziale immanente nella nozione stessa di pericolo , e che non può pertanto essere identificato - in via esclusiva - nella accertata ricorrenza di un necessario collegamento in atto tra il soggetto e l'associazione mafiosa di appartenenza. 4. Una tale, corretta, interpretazione del dato normativo è stata fatta propria dal decreto che ha disposto la soggezione del B. al regime differenziato, laddove, nelle premesse, ha richiamato le esigenze di prevenzione sottese all'adozione del provvedimento, individuandole non solo nei confronti dei soggetti titolari di cariche apicali o direttive all'interno del sodalizio criminale, o che risultino aver fatto parte dei relativi gruppi di fuoco, ma anche nei riguardi di chi in virtù dei precedenti rapporti con i vertici, ovvero per le proprie conoscenze o per altre ragioni, sia comunque in grado di veicolare all'esterno le disposizioni fatte pervenire dai capi, permanendo il loro obbligo verso il sodalizio criminoso di portare a compimento, anche per il tramite dei loro correi rimasti in libertà, i reati loro commissionati e non ancora eseguiti pag. 2 del decreto 20.12.2012 . Anche volendo accedere alla tesi, sostenuta dal Tribunale di sorveglianza e contestata dal ricorrente, che il decreto ministeriale abbia inteso così autolimitare i propri poteri, contenendo l'ambito dei destinatari della misura restrittiva ai soggetti come sopra individuati, non vi è dubbio che la cerchia di questi ultimi si estenda a ricomprendere - in base al dato testuale - coloro che siano comunque in grado , secondo un requisito potenziale per quanto supportato da elementi concreti , di mantenere i collegamenti con l'organizzazione criminale di appartenenza l'ordinanza impugnata, che ha interpretato tale potenzialità come necessità di una situazione in atto di trasmissione all'esterno di istruzioni criminali da parte dell'associato detenuto che il Tribunale non ha ritenuto riscontrata nei confronti del B. , è dunque incorsa, sul punto, in un errore di diritto nell'interpretazione e nell'applicazione della norma di cui all'articolo 41-bis ord.penumero , che è stato legittimamente denunciato dal ricorrente. Il Tribunale di Sorveglianza, in definitiva, ha omesso di valutare se i comportamenti accertati del B., e tra essi anche quelli segnalati nell'informativa del 19.09.2012 del nucleo di polizia tributaria della G.d.F. di Siracusa, consistiti nella veicolazione all'esterno - tramite i propri familiari - di informazioni, istruzioni e richieste, dirette e rivolte ai correi rimasti in libertà, concernenti il pagamento dello stipendio , delle parcelle legali e di altre provvidenze economiche, per quanto apparentemente funzionali ad esigenze di sostentamento personali e familiari oltre che di difesa processuale , possano ritenersi potenzialmente e indirettamente significative di una concreta capacità di mantenere i collegamenti e i legami col sodalizio mafioso di appartenenza, in modo tale da assicurare la permanente vitalità dei vincolo associativo in termini coerenti agli scopi criminali dell'organizzazione. 5. Sotto tale assorbente profilo, l'ordinanza che ha disapplicato il decreto ministeriale dei 20.12.2012 deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Roma per nuovo esame del reclamo del B., da condursi nell'osservanza del criterio interpretativo sopra indicato. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Roma.