Il danno alla reputazione ed all’immagine è un danno-conseguenza che richiede la specifica prova da parte di chi ne invoca il risarcimento.
Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza numero 20558, depositata il 30 settembre 2014. Il caso. Il presidente di una società cooperativa edilizia conveniva in giudizio il commissario governativo della medesima cooperativa. A suo giudizio, il convenuto aveva deciso di presentare ai competenti uffici tributari, per conto della società, la denuncia di inizio attività ai fini dell’IVA e le dichiarazioni IRPEG e ICI, in quanto riteneva che la cooperativa fosse obbligata a questi adempimenti. Per l’attore, però, questa decisione era errata e, costituendo un illecito, chiedeva il risarcimento dei danni. La Corte d’appello di Ancona respingeva la domanda, ritenendo, da una parte, che la società fosse tenuta alla denuncia a fini IRPEG e, dall’altra, che non potesse ravvisarsi un comportamento doloso o colposo nella decisione del convenuto di disporre l’apertura di una partita IVA in capo alla cooperativa. Infine, non era stata dimostrata neanche la sussistenza di un discredito a carico del presidente in conseguenza dell’operato del commissario governativo. Comportamento dovuto. L’attore ricorreva in Cassazione, lamentando la violazione della normativa relativa alle società cooperative edilizie r.d. numero 1165/1938 . I giudici di legittimità, però, confermano il percorso logico seguito dalla Corte territoriale, non potendo ravvisarsi profili di dolo o di colpa per le attività svolte, in quanto dovute. In più, anche se il commissario governativo avesse sottoposto la cooperativa ad adempimenti fiscali indebiti, ciò non poteva tradursi in un danno, e soprattutto nei confronti del solo presidente della società. Al limite, la legittimazione attiva sarebbe dovuta sussistere in capo alla società, non al presidente come persona fisica. Mancava, quindi, ogni potenzialità dannosa delle iniziative compiute dal convenuto a danno dei soci. Questo motivo di ricorso viene, quindi, rigettato dalla Cassazione. Danno all’immagine da provare. Con un ulteriore motivo di ricorso, il presidente lamentava un danno da lesione all’immagine. Anche in questo caso, però, i giudici di legittimità non concordano con la versione del ricorrente il danno alla reputazione ed all’immagine, infatti, è un danno-conseguenza che richiede la specifica prova da parte di chi ne chiede il risarcimento. Nel caso di specie, invece, tale prova non era stata fornita dall’attore. In più, mancando il carattere dell’antigiuridicità del comportamento del convenuto, non ci sarebbe stato comunque spazio per un danno risarcibile. In conclusione, la Corte di Cassazione rigetta integralmente il ricorso.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 7 luglio – 30 settembre 2014, numero 20558 Presidente Segreto – Relatore Cirillo Svolgimento del processo l. L'avv. F.C. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Ancona, la dott.ssa V.C. e il Ministero dei lavori pubblici per sentirli condannare, in solido, al risarcimento dei danni da lui patiti nella qualità di Presidente della società cooperativa edilizia S. . Espose, a sostegno della domanda, che la C., nominata commissario governativo della suddetta cooperativa, aveva deciso di presentare ai competenti uffici tributari, per conto della società, la denuncia di inizio attività ai fini dell'IVA, nonché le dichiarazioni annuali IRPEG e ICI, ritenendo che la cooperativa fosse obbligata a tali adempimenti. Poiché tale decisione era, a suo dire, errata e costituiva illecito doloso o colposo, l'attore chiese il risarcimento dei relativi danni. Costituitisi entrambi i convenuti, il Tribunale rigettò la domanda, condannando l'attore al pagamento delle spese. 2. La sentenza è stata appellata in via principale dall'avv. C. e in via incidentale dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la Corte d'appello di Ancona, con pronuncia del 22 gennaio 2010, ha respinto entrambi gli appelli, confermando la sentenza di primo grado e condannando l'appellante principale al pagamento delle ulteriori spese del grado in favore dell'appellata C Ha osservato la Corte territoriale, per quanto di interesse in questa sede, che nell'azione di responsabilità extracontrattuale spetta al danneggiato dimostrare l'esistenza di tutti gli elementi costitutivi del fatto illecito. Nel caso di specie, doveva ritenersi che la società cooperativa fosse tenuta alla denuncia ai fini IRPEG e che, comunque, non potesse ravvisarsi un comportamento doloso o colposo nella decisione della dott.ssa C. di disporre l'apertura di una partita IVA in capo alla cooperativa. Quanto al comportamento tenuto dal commissario in ordine alla gestione della contabilità della società, la Corte ha osservato che non era possibile affermare che i rilievi compiuti dal medesimo fossero frutto di un suo comportamento illegittimo. Né, infine, era stata dimostrata in alcun modo la sussistenza di un discredito a carico dell'avv. C. in conseguenza dell'operato della C 3. Contro la sentenza della Corte d'appello di Ancona propone ricorso l'avv. F.C., con atto affidato a tre motivi. Resiste la dott.ssa V.C. con controricorso. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'articolo 360, primo comma, numero 3 , cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'articolo 2043 cod. civ. in relazione alla disciplina delle cooperative edilizie r.d. 28 aprile 1938, numero 1165 , nonché in relazione alla insussistenza degli obblighi tributari ipotizzati dal commissario governativo. Rileva il ricorrente, dopo aver ricostruito tutta la vicenda storica della cooperativa da lui per lungo tempo presieduta, che la stessa non era tenuta ad alcun obbligo ai fini dell'IVA, né ai fini dell'IRPEG, sicché il comportamento tenuto dalla dott.ssa C. integrerebbe gli estremi dell'illecito, almeno sotto il profilo dei maggiori costi sostenuti dai soci - e, quindi, dal ricorrente - per gli adempimenti fiscali non dovuti. 2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'articolo 360, primo comma, numero 3 e numero 5 , cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 cod. proc. civ. in relazione al capo della domanda relativo alla pretesa falsità dei bilanci, nonché insufficiente motivazione sul punto. Secondo il ricorrente, la Corte d'appello non avrebbe ammesso le prove richieste e non avrebbe motivato in modo adeguato circa la presunta illiceità del comportamento della dott.ssa C. consistente nella denuncia sporta alla Procura della Repubblica di Pesaro circa la falsità dei bilanci tenuti dalla società cooperativa. Il punto sarebbe stato specificamente dedotto, con conseguente omissione di pronuncia da parte della Corte d'appello. 3. I due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto tra loro connessi, non sono fondati. Essi - mentre contengono una lunga e non necessaria ricostruzione della normativa relativa alle società cooperative edilizie, nonché una storia della cooperativa presieduta dal ricorrente - non superano le convincenti argomentazioni sulle quali si fonda la sentenza impugnata, la quale resiste alle censure proposte. Ed invero la Corte d'appello, richiamando l'ampia e dettagliata motivazione della sentenza di primo grado, ha spiegato che 1 non poteva ravvisarsi nel comportamento della dott.ssa C. alcun profilo di dolo o di colpa, in quanto le attività svolte dalla medesima erano comunque dovute 2 neppure era ravvisabile l'esistenza di un comportamento doloso o colposo per ciò che riguarda le osservazioni compiute dal commissario circa la tenuta della contabilità 3 comunque, ove anche la dott.ssa C. avesse sottoposto la cooperativa ad adempimenti fiscali indebiti, ciò non si sarebbe mai potuto tradurre in un danno, e tantomeno nei confronti del solo presidente della medesima ossia l'odierno ricorrente , dovendo semmai la legittimazione attiva sussistere in capo alla società cooperativa e non al suo presidente come persona fisica punto, quest'ultimo, neppure affrontato nel ricorso . In altre parole, la dott.ssa C. aveva assunto alcune iniziative che mancavano, in concreto, di ogni potenzialità dannosa in quanto, a prescindere dall'esattezza o meno delle scelte compiute da un punto di vista tributario, nessuna lesione poteva derivarne a carico dei soci. Anche in relazione al secondo motivo, concernente la denuncia compiuta alla Procura della Repubblica di Pesaro, il ricorrente prospetta censure vaghe, senza neppure dare conto di come si sia poi conclusa l'indagine penale. I due motivi di ricorso in esame, in sostanza, ripresentando una serie di elementi già valutati dalla Corte d'appello, si risolvono nel vano tentativo di ottenere da questa Corte un nuovo e non consentito esame del merito. 4. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'articolo 360, primo comma, numero 3 e numero 5 , cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli articolo 2043 e 2059 cod. civ., dovendosi ritenere la sicura esistenza di una danno da lesione all'immagine. Tale danno, secondo il ricorrente, non doveva essere inteso come danno-conseguenza, consistendo anche nella «valutazione negativa che gli altri possono dare della persona». 4.1. Il motivo non è fondato. Il danno alla reputazione e all'immagine, per pacifica giurisprudenza di questa Corte, è un danno-conseguenza che richiede, pertanto, specifica prova da parte di chi ne chiede il risarcimento v., tra le altre, le sentenze 13 maggio 2011, numero 10527, 21 giugno 2011, numero 13614, e 14 maggio 2012, numero 7471 prova che il giudice di merito, con accertamento non sindacabile in questa sede, ha ritenuto non essere stata fornita dall'avv. C E, d'altra parte, mancando il carattere dell'antigiuridicità del comportamento della dott.ssa C., non vi sarebbe comunque spazio per un danno risarcibile. 5. Il ricorso, pertanto, è rigettato. A tale pronuncia segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in conformità ai soli parametri introdotti dal decreto ministeriale 10 marzo 2014, numero 55, sopravvenuto a disciplinare i compensi professionali. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 3.200, di cui euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.