In tema di ingiunzione di pagamento per effettuazione di lavori su commissione e quindi di responsabilità contrattuale, l’ufficiale giudiziario notificante agisce per tabulas così, è valida la successiva notifica del decreto presso il luogo indicato, dal ricorrente, quale residenza del legale rappresentante della società committente nel caso in cui non siano emerse specifiche circostanze idonee ad ingenerare il sospetto del trasferimento di residenza in altro luogo.
E’, quindi, legittima, e va pertanto confermata, la sentenza di merito con cui, accertati il rispetto dei tempi tra emissione e notifica del decreto ingiuntivo, l’effettiva ricezione della raccomandata contenente tale decreto, la mancanza di eccezioni nell’atto di opposizione sulla ritualità di tale notifica effettuata presso il luogo indicato e ritenuto quale residenza del debitore e di elementi anagrafici differenti nonché la possibilità di presentare tempestiva opposizione, venga ritenuta inammissibile l’opposizione, per scadenza dei termini, e, dunque, negata la richiesta revoca dell’opposta ingiunzione e disposto il pagamento dell’importo così ingiunto. Il principio si argomenta dalla sentenza della Corte di Cassazione numero 16370, decisa il 21 maggio e depositata il 4 agosto 2015. Il caso. A seguito di ricorso in sede ordinaria per ingiunzione sulla base di relativa fattura, una s.r.l. otteneva, da altra s.r.l. committente, il pagamento dell’acconto del corrispettivo dovuto per i lavori di fornitura, installazione e collegamento di quadri elettrostrumentali eseguiti presso un ospedale, mediante relativo decreto emesso il 15 febbraio e, avendo avuto esito negativo la notifica presso tale società, notificato il 30 marzo con cartolina d’avviso di deposito presso gli abitanti del l’appartamento dell’amministratrice unica e legale rappresentante della stessa s.r.l., poi eccepito da quest’ultima, in sede di opposizione del 6 giugno, quale luogo di non più attuale residenza anagrafica come da relativo certificato anagrafico storico prodotto dalla stessa nel medesimo giudizio. Infine, la s.p.a. incorporante la s.r.l. committente ricorreva in Cassazione. Il debito-credito tra ingiunzione ed opposizione la notificazione aliunde. In primis , vanno richiamati gli articolo 2, 3, 4, 24 e 97 Cost. 1173, 1218, 1321 e 2697 c.c. 137, 138, 139, 140, 145, comma 3, 148, 644, 645, 647, comma 2, e 650 c.p.c. nonché i principi di difesa, contraddittorio e raggiungimento dello scopo. All’uopo, necessita focalizzare sul concetto di contratto, adempimento, illecito, responsabilità, legittimazione, procedimento e provvedimento. Prima facie , si potrebbe pensare ad una sorta di validità, in re ipsa e iuris et de iure , della residenza anagrafica e, quindi, di relativa incidenza, ipso iure , sulla validità del decreto ingiuntivo notificato altrove. In realtà, sul piano formale-procedurale quattro le osservazioni da effettuare. La prima sull’assenza, a carico dell’ufficiale giudiziario, dell’obbligo di svolgere ricerche, in caso di irreperibilità del destinatario, al fine di accertare l’eventuale trasferimento della relativa residenza, tranne in caso di elementi contrari di sospetto ad hoc Cass. numero 9978/1992 e numero 7549/2003 . Sul punto, è da ricordare che la notificazione è prevista in mani proprie o, in mancanza, presso altri luoghi e/o soggetti tassativamente indicati. La seconda sulla nullità della notificazione nel luogo di residenza del destinatario risultante dai registri anagrafici esclusivamente in caso di trasferimento e di effettiva residenza, dimora o domicilio conosciuti o conoscibili, da parte del soggetto ingiungente, con ordinaria diligenza Cass. numero 11369/2006 e numero 3270/2003 . La terza sul rapporto tra actio crediti e difesa del debito in sede ordinaria e, cioè, sull’efficacia del decreto ingiuntivo esclusivamente se notificato entro 60 giorni dalla sua emissione e sulla tardività dell’opposizione notificata dopo 40 giorni dalla notifica del medesimo decreto. Segnatamente, quali sub-osservazioni, va detto che a il decreto ingiuntivo è inefficace esclusivamente in caso di mancata notifica nei termini di legge e non nel caso di nullità o irregolarità della notificazione Cass. numero 8593/1993 e numero 4581/1995 . b l’opposizione de quo è proponibile esclusivamente in caso di irregolarità della notificazione Cass. numero 18847/2008 ed è ammissibile se tardiva soltanto in caso di prova, da parte dell’ingiunto, della non tempestività della conoscenza del decreto ingiuntivo o dell’impossibilità di proporre un’opposizione tempestiva Cass. numero 13132/1995 . La quarta sull’esecutività e sull’efficacia di cosa giudicata sostanziale del decreto ingiuntivo non temporalmente opposto relativamente al credito azionato ed al titolo fondante nonché all’esistenza e validità del rapporto giuridico presupposto della decisione finale ovvero sia alla pronuncia esplicita della decisione che alle ragioni costituenti, anche implicitamente, il presupposto logico-giuridico Cass., sez. lav., numero 3757/1996, numero 18725/2007 . Sotto il profilo sostanziale, infine, la principale osservazione inerisce, quindi, il valore giuridico del certificato anagrafico storico di residenza e la ripartizione degli oneri inerenti la relativa efficacia probatoria, non spettanti al creditore ingiungente stante il favor legis alla “protezione” del diritto di credito anche nell’ottica del riconoscimento “punizione” del debito. A riguardo, va, altresì, notato che non è necessaria l’indicazione, nella relata di notifica, dell’esistenza, all’atto della stessa notifica, del certificato di residenza e che grava sull’opponente la prova della menzione, in relata, di differenti elementi nonché la contestazione della consegna della medesima relata all’ufficiale giudiziario in mancanza, resta sempre applicabile il principio di autosufficienza del ricorso in sede di legittimità per cui non è ammesso l’accesso a fonti esterne al medesimo ricorso ovvero ad elementi od atti inerenti il pregresso giudizio di merito Cass. numero 1113/2006 e numero 20405/2006 . De iure condito , è valida la notifica “diretta” al legale rappresentante della società committente, in caso di insuccesso della previa notifica presso quest’ultima il diverso certificato anagrafico storico prodotto soltanto ex post in sede di opposizione al decreto ingiuntivo non costituisce, sic et simpliciter , prova certa ed assoluta ex adverso . Rebus sic stantibus , non è sufficiente eccepire la sola inefficacia del decreto ingiuntivo se non si eccepisca anche la validità della relativa notifica peraltro, non si configura omessa pronuncia sulla domanda di risoluzione del contratto nel caso questa non risulti formulata autonomamente dalla richiesta di revoca del medesimo decreto ingiuntivo. È, infine, irrilevante, in termini di esistenza del debito e di legittimazione passiva, l’incorporazione della s.r.l. debitrice in una S.P.A. E’ giuridicamente esistente, e quindi efficace e non censurabile, la notifica del decreto ingiuntivo con cartolina di avviso di deposito ai soggetti abitanti l’appartamento del legale rappresentante della società committente. In ambito di procedura monitoria per crediti da lavoro, è valida la notifica del decreto ingiuntivo presso il luogo ritenuto, documentalmente, di residenza del committente-debitore, a causa di mancato tempestivo aggiornamento da parte dell’Ufficio anagrafe, ma non più effettivo è, così, improcedibile, per non tempestività, l’opposizione formulata oltre i termini processuali ex lege Corte di Appello di Roma, numero 1578 del 9 aprile 2009, e Tribunale di Roma numero 7531/2004 . Ergo, il ricorso va respinto.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 21 maggio – 4 agosto 2015, numero 16370 Presidente Oddo – Relatore Abete Svolgimento del processo Con ricorso in data 4.12.2000 l’ Automazione Sud s.r.l. chiedeva al tribunale di Roma ingiungersi alla Fantini s.r.l., sulla scorta della fattura numero dell'1.3.2000, il pagamento della somma di lire 63.600.000, corrispondente all'acconto del corrispettivo dovuto per i lavori di fornitura, installazione e collegamento di quadri elettrostrumentali da eseguirsi presso l’ Ospedale omissis di . Con decreto in data 15.2.2001 il tribunale di Roma ingiungeva alla Fantini s.r.l. il pagamento dell'importo anzidetto oltre interessi dall’1.3.2000 al saldo e spese di procedura monitoria. La Fantini s.r.l., in data 6 giugno 2001, proponeva opposizione così ricorso, pag. 2 . A sostegno dell'opposizione deduceva l'inefficacia del decreto, perché notificato il 27 aprile 2001 oltre il termine di sessanta giorni dalla data della sua emissione 15.2.2001 . Nel merito, faceva presente di essere stata estromessa dall'A.T.I. assegnataria dei lavori di ristrutturazione dell'Ospedale omissis di e che conseguentemente le prestazioni di cui era stata incaricata la Automazione Sud e per le quali era stato chiesto il corrispettivo non erano state eseguite così sentenza d'appello, pag. 2 . Chiedeva revocarsi l'opposta ingiunzione. Costituitasi, l’ Automazione Sud s.r.l. instava per la declaratoria di improcedibilità e comunque per il rigetto dell'avversa opposizione. In particolare deduceva che l'opposizione era stata notificata tardivamente, allorché era decorso il termine di 40 giorni dal dì di notifica dell'ingiunzione opposta. Nel corso istruttorio, acquisito il certificato storico di residenza di D.M.E. , amministratrice unica e legale rappresentante della società opponente, con sentenza numero 7531/2004 il tribunale di Roma dichiarava improcedibile l'opposizione, perché tardiva rispetto al termine di legge, ciò considerando come valida la notificazione del 2 aprile 2001 effettuata nella precedente residenza della amministratrice della Fantini s.r.l. così ricorso, pag. 4 . Interponeva appello la Fantini s.r.l Resisteva l’ Automazione Sud s.r.l Con sentenza numero 1578 dei 6.3/9.4.2009 la corte d'appello di Roma rigettava il gravame e condannava l'appellante a rimborsare all'appellata le spese del grado. Premetteva la corte distrettuale che, a seguito dell'esito negativo della notifica presso la sede della Fantini , il decreto ingiuntivo è stato notificato il 30 marzo 2001 a D.M.E. , nella sua qualità di legale rappresentante della Fantini s.r.l., presso la residenza anagrafica della stessa in via omissis , come da certificato anagrafico datato 29 marzo 2001 così sentenza d'appello, pag. 3 . Indi esplicitava che doveva condividersi la conclusione cui è pervenuto il Tribunale riguardo all'efficacia del decreto ingiuntivo notificato entro 60 giorni dalla sua emissione ed alla tardività dell'opposizione, proposta solo il 6 giugno 2001 così sentenza d'appello, pag. 4 . Esplicitava più esattamente che al certificato anagrafico storico , prodotto dalla Fantini ed attestante che dal 30 gennaio 2001 la D.M. risiedeva in altro luogo nell'ambito dello stesso comune di Roma così sentenza d'appello, pag. 4 , non poteva attribuirsi decisiva efficacia probatoria, non potendosi da esso desumere con certezza che il mutamento anagrafico tardivamente annotato abbia coinciso con il mutamento della residenza effettiva così sentenza d'appello, pag. 5 che del resto l'esistenza, all'epoca della notifica, di un collegamento tra quell'indirizzo di via dei e la D.M. risulta evidente sol che si consideri l'effettiva ricezione da parte dell'interessata della raccomandata inviatale, nonché la mancanza nell'atto di opposizione di qualsiasi eccezione in merito alla ritualità della notifica così sentenza d'appello, pag. 5 che nell'atto di opposizione la Fantini si era limitata ad eccepire l'inefficacia del decreto ingiuntivo, sulla base dell'erroneo presupposto che il 27 aprile 2001 fossero state compiute le formalità previste dall'articolo 140 c.p.c., ma nulla aveva dedotto circa la validità della notifica stessa così sentenza d'appello, pag. 5 che, al contempo, non risulta che al momento della notifica fossero emersi elementi idonei ad ingenerare il sospetto del trasferimento della destinataria in altro luogo sconosciuto così sentenza d'appello, pag. 5 . Esplicitava infine, circa la doglianza concernente la pretesa omessa pronuncia in ordine alla domanda di risoluzione, che è assorbente rilevare che in proposito non è stata formulata in primo grado un'autonoma domanda così sentenza d'appello, pag. 5 che, in particolare, dalle conclusioni dell'atto di opposizione, come del resto anche da quelle precisate in questo grado, risulta evidente che la pronuncia di risoluzione è connessa e condizionata alla revoca del decreto ingiuntivo così sentenza d'appello, pag. 6 Avverso tale sentenza ha proposto ricorso S.I.E. Costruzioni Generali s.p.a., quale incorporante Fantini s.r.l. ne ha chiesto sulla sorta di sei motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di lite. Automazione Sud s.r.l. ha depositato controricorso ha chiesto dichiararsi improcedibile ed, in ogni caso, rigettarsi l'avverso ricorso con il favore delle spese del giudizio di legittimità. La controricorrente ha depositato memoria ex articolo 378 c.p.c Motivi della decisione Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 137, 138, 139, 140, 148 e 645 c.p.c. per aver considerato valida la notificazione del Decreto Ingiuntivo e non tempestiva l'opposizione formulata dalla Fantini s.r.l. così ricorso, pag. 4 . Adduce che la corte di merito ha erroneamente ritenuto che la notificazione del Decreto Ingiuntivo del 2 aprile 2001 compiuta alla via dei omissis , luogo di presunta residenza della Sig.ra D.M. fosse valida, ciò senza considerare che in data precedente, il 29 gennaio 2001, la medesima amministratrice aveva trasferito la propria residenza in altra abitazione, ovvero alla via omissis come risulta dal certificato storico anagrafico depositato in originale nel giudizio di primo grado così ricorso, pagg. 4-5 che la conseguenza dell'errata valutazione è stata aver ritenuto tardiva l'opposizione così ricorso, pag. 5 che, viceversa, la corte di merito avrebbe dovuto dichiarare l'inesistenza della notificazione del Decreto Ingiuntivo o quantomeno la nullità della medesima così ricorso, pag. 5 e, susseguentemente, far luogo alla declaratoria di inefficacia del decreto stesso poiché non validamente notificato entro il termine di legge di sessanta giorni dalla sua emissione così ricorso, pag. 6 che, in ogni caso, per il tramite della propria amministratrice e legale rappresentante, aveva avuto notizia dell'esistenza del decreto ingiuntivo in data 27.4.2001, data nella quale le è stata consegnata la cartolina dell'avviso di deposito dell'atto dagli abitanti dell'appartamento che precedentemente aveva lasciato così ricorso, pag. 6 , sicché l'opposizione, in quanto proposta il 6.6.2001, avrebbe dovuto esser considerata tempestiva. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 137, 138, 139, 140 e 645 c.p.c. e 2697 c.c. per aver considerato, in tema di notificazione del Decreto presso la residenza della Sig.ra D.M. , provata l'affermazione della Automazione Sud s.r.l. e, contestualmente sullo stesso tema, per non aver considerato provata l'eccezione della Fantini s.r.l. così ricorso, pag. 9 . Adduce che, a fronte della dimostrazione offerta da essa ricorrente mercé il certificato di residenza storico , sarebbe stato onere della Automazione Sud dimostrare la falsità o, comunque, l'inefficacia probatoria del certificato prodotto , cosa che non è stata fatta così ricorso, pag. 10 che del resto appare pacifico che il contrasto tra le indicazioni presenti nei certificati di residenza prodotti dalle parti era dovuto al non tempestivo aggiornamento dell'anagrafe così ricorso, pag. 10 . Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 140, 650 c.p.c. per aver omesso di considerare come opposizione tardiva quella proposta dalla Fantini s.r.l. così ricorso, pag. 11 . Adduce che naturale conseguenza del cambio di residenza della sig.ra D.M. è che l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo doveva comunque essere considerato valido e tempestivo in ragione del dettato dell'articolo 650 c.p.c. così ricorso, pag. 11 ovvero che l'opposizione era stata proposta entro il termine di quaranta giorni dall'effettiva conoscenza del decreto ingiuntivo compiutasi il 27 aprile 2001 attraverso il ritiro del plico postale in giacenza così ricorso, pag. 12 . Con il quarto motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 140, 644 c.p.c. per non aver considerato la perdita di efficacia del Decreto Ingiuntivo per lo spirare del termine concesso data l'inesistenza della notificazione così ricorso, pag. 13 . Adduce che la declaratoria di inesistenza della notificazione deve avere l'effetto di far dichiarare inefficace il decreto opposto poiché non validamente notificato nel termine di sessanta giorni previsto all'articolo 644 c.p.c. così ricorso, pag. 14 . Con il quinto motivo la ricorrente deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia nonché violazione e falsa applicazione dell'articolo 140 c.p.c Contraddittoria motivazione in ragione della prova sul cambio di residenza effettivamente denunciato ai sensi di legge da parte della Sig.ra D.M.E. così ricorso, pag. 14 . Adduce che la sentenza impugnata risulta essere contraddittoria in ordine ad un punto fondamentale della controversia, ovvero circa il cambio di residenza della notificata sig.ra D.M. così ricorso, pag. 14 che, più esattamente, da un parte si ritiene che il certificato di residenza utilizzato dalla Automazione Sud per procedere alla notificazione sia una prova sufficiente per stabilire la residenza della notificata dall'altra il medesimo documento, corretto dalla stessa Amministrazione, non è ritenuto elemento idoneo a considerare l'avvenuto cambio di residenza della sig.ra D.M. così ricorso, pag. 15 che la contraddittorietà è viepiù evidente se si prende in considerazione il fatto che è proprio la Corte a riconoscere che la tardività dell'iscrizione sia attribuibile a motivo e colpa degli uffici dell'anagrafe così ricorso, pag. 15 . Con il sesto motivo la ricorrente deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Omessa pronuncia in ragione della domanda di risoluzione del contratto posto a monte del rapporto tra le parti formulata in via autonoma da Fantini s.r.l. così ricorso, pag. 16 . Adduce che, siccome aveva dedotto pur con l'atto di appello, aveva in primo grado chiesto al tribunale, indipendentemente dalla natura di opposizione del giudizio e quindi dalla invocata improcedibilità della domanda, di pronunciarsi anche sulla domanda attinente alla risoluzione del contratto dipendente dai fatti evidenziati nella citazione così ricorso, pag. 17 che è provato per tabulas che la Fantini non ha eseguito i lavori di sua competenza così ricorso, pag. 17 che in questo quadro, considerando che la domanda di accertamento e dichiarazione di risoluzione del contratto era ed è separata ed autonoma rispetto alla domanda di pagamento della controparte così ricorso, pag. 17 , ne deriva che il tribunale dapprima e la corte d'appello dipoi hanno omesso di pronunciarsi sulla risoluzione del contratto dipendente dai fatti evidenziati nella citazione e documentati in atti così ricorso, pag. 17 . Risulta, alla stregua dell'atto per notar Giovanni Giuliani in data 2.10.2006, che la società unipersonale Fantini s.r.l. è stata incorporata dalla S.I.E. Costruzioni Generali s.p.a., con sede in omissis . Tanto in relazione al preteso difetto di legittimazione ad agire della ricorrente eccepito in via preliminare dalla Automazione Sud s.r.l., che ha lamentato, altresì, in vero ingiustificatamente, l'omessa indicazione da parte della incorporante - ricorrente dinanzi a questa Corte - della propria sede legale cfr. controricorso, pagg. 2-3 . Si giustifica la disamina congiunta dei primi cinque motivi di ricorso. I motivi anzidetti, infatti, sono strettamente connessi. I medesimi motivi in ogni caso sono destituiti di fondamento. Questa Corte spiega che la notificazione eseguita, ai sensi dell'articolo 140 c.p.c., nel luogo di residenza del destinatario risultante dai registri anagrafici, è nulla soltanto nell'ipotesi in cui questi si sia trasferito altrove e il notificante ne abbia conosciuto, ovvero con l'ordinaria diligenza avrebbe potuto conoscerne, l'effettiva residenza, dimora o domicilio, ove è tenuto ad effettuare la notifica stessa, in osservanza dell'articolo 139 c.p.c. cfr. Cass. 16.5.2006, numero 11369 Cass. 5.3.2003, numero 3270 . E spiega ulteriormente che, al fine dell'effettuazione della notificazione con le modalità di cui all'articolo 140 c.p.c., in caso di irreperibilità del destinatario presso il luogo che sia individuato come sua residenza, l'ufficiale giudiziario non è tenuto a svolgere ricerche per appurare l'eventuale trasferimento di detta residenza, salvo che concorrano specifiche circostanze idonee ad ingenerare il sospetto del verificarsi del trasferimento stesso cfr. Cass. 28.8.1992, numero 9978, Cass. 15.5.2003, numero 7549 . Nei termini esposti devesi reputar sicuramente valida - né nulla né, evidentemente, inesistente - la notificazione del decreto ingiuntivo eseguita in data 2 aprile 2001 ad D.M.E. , in qualità di legale rappresentante della Fantini s.r.l., ai sensi del combinato disposto degli articolo 145, 3 co., e 140 c.p.c Difatti, sebbene la D.M. avesse alla data suindicata già trasferito la propria residenza alla via omissis , di , nondimeno, alla luce del certificato in data 29.3.2001 all'uopo rimesso all'ufficiale giudiziario, la medesima legale rappresentante della Fantini risultava ancora residente alla via omissis , di . E tanto in dipendenza, siccome la stessa ricorrente riconosce, del non tempestivo aggiornamento dell'anagrafe così ricorso, pag. 10 . Al contempo è da escludere che, allorché si ebbe, il 2.4.2001, a provvedere alla notificazione - alla via omissis - dell'ingiunzione di pagamento, il notificante avrebbe potuto conoscere, facendo uso dell'ordinaria diligenza, la nuova residenza della D.M. ovvero che, nell'occasione, si prospettassero circostanze tali da ingenerare il sospetto dell'avvenuto trasferimento della residenza. È sufficiente evidenziare, da un canto, che la ricorrente ha fornito riscontro del precedente trasferimento della residenza mercé allegazione di un certificato di residenza storico acquisito tuttavia in epoca significativamente posteriore ossia in data 29.10.2001 al dì 2.4.2001 della notifica del decreto ingiuntivo. È sufficiente evidenziare, dall'altro, che la ricorrente non solo non ha dato prova, ma neppure, ed ancor prima, ha atteso alla prefigurazione di circostanze tali che potessero ragionevolmente far insorgere nell'ufficiale giudiziario - all'atto della notificazione in data 2.4.2001 - il sospetto che, contrariamente alle risultanze del certificato all'uopo acquisito, quella di via omissis , non fosse più la residenza della legale rappresentante della Fantini s.r.l Nei termini testé enunciati sviliscono in pari tempo gli ulteriori rilievi della ricorrente. Ovvero il rilievo - addotto col primo motivo - per cui nel caso in esame entrambe le relate di notifica apposte sul decreto ingiuntivo in parola non danno affatto atto delle avvenute ricerche anagrafiche preventive alla possibilità di procedere ai sensi dell'articolo 140 c.p.c., talché risulta viepiù fondata la dedotta inesistenza della notifica così ricorso, pag. 8 . Ovvero il rilievo - addotto con il secondo motivo - secondo cui, a fronte della dimostrazione offerta da essa ricorrente mercé il certificato di residenza storico , sarebbe stato onere della Automazione Sud dimostrare la falsità o, comunque, l'inefficacia probatoria del certificato prodotto , cosa che non è stata fatta così ricorso, pag. 10 . Ovvero il rilievo addotto, sub specie di supposta contraddizione motivazionale, specificamente col quinto motivo. E tanto giacché, una volta riscontrata mercé il certificato datato 29.3.2001, all'atto della notificazione in data 2.4.2001, la residenza anagrafica di D.M.E. , in assenza altresì di circostanze idonee ad ingenerare dubbi e sospetti di sorta, non si prospettava - per l'ufficiale giudiziario - la necessità del compimento di ulteriori ricerche e non si imponeva - ad Automazione Sud - la necessità di vincere le risultanze del certificato di residenza storico ex adverso successivamente acquisito. In ordine, infine, all'ulteriore rilievo - di cui al primo motivo - della ricorrente, secondo cui nulla dice la relata di notifica sulla esistenza all'atto della notifica del certificato di residenza del 29 marzo 2001 cui si riferisce la sentenza, non essendovi quindi prova che, al momento della notifica, l'ufficiale avesse veramente a disposizione il citato certificato così ricorso, pag. 9 , si rimarca quanto segue. Ossia che l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità qualora sia denunciato un error in procedendo - è il caso del rilievo de quo agitur - presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dagli oneri correlati alla regola dell'autosufficienza cfr. Cass. 20.9.2006, numero 20405 , quale positivamente sancita all'articolo 366, 1 co., numero 6 , c.p.c. cfr. Cass. 20.1.2006, numero 1113, secondo cui il ricorso per cassazione – in forza del principio di cosiddetta autosufficienza - deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito . In questi termini, in ossequio appunto al canone di cosiddetta autosufficienza, ben avrebbe dovuto la ricorrente riprodurre più o meno testualmente la relata di notifica, onde consentire a questa Corte il riscontro ed il vaglio del suo assunto. E ciò tanto più, si badi, che, per un verso, Automazione Sud ha eccepito al riguardo la inammissibilità, per novità, del rilievo de quo agitur la Fantini s.r.l., nei precedenti gradi di giudizio, nel merito, non ha mai contestato il fatto che il certificato del 29.03.01 sia stato consegnato all'Ufficiale Giudiziario dalla Automazione Sud s.r.l. così controricorso, pag. 6 che, per altro verso, la corte distrettuale ha espressamente precisato che nella relata è stata puntualmente indicata l'impossibilità di consegna dell'atto nei luoghi, alle persone e alle condizioni prescritte dagli articolo 138 e 139 c.p.c., nonché l'effettuazione di tutte le formalità richieste dal citato articolo 140 c.p.c. così sentenza d'appello, pagg. 3-4 . La validità della notificazione - eseguita in data 2.4.2001 - dell'ingiunzione di pagamento preclude senz' altro - o, quanto meno, mal si concilia - con la possibilità di qualificare l'opposizione che la Fantini ha esperito in guisa di opposizione ex articolo 650 c.p.c. cfr. Cass. 9.7.2008, numero 18847, secondo cui nella nozione di irregolarità della notificazione, irregolarità che legittima, tra l'altro, la proposizione dell'opposizione ex articolo 650 c.p.c., sono ricompresi tutti i vizi che inficiano la notificazione e, quindi, anche la sua nullità, da qualsiasi causa determinata . D'altro canto, ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione tardiva ex articolo 650 c.p.c. l'ingiunto deve - peraltro - fornire la prova della non tempestività della conoscenza del decreto monitorio, ossia di aver acquisito cognizione del decreto solo quando non era più in grado di proporre un'opposizione tempestiva cfr. Cass. 28.12.1995, numero 13132 . Nella circostanza, viceversa, alla data del 27.4.2001, allorquando ha assunto di aver acquisito conoscenza del decreto ingiuntivo, la Fantini aveva ancora possibilità di spiegare opposizione tempestiva. A tal ultima data, infatti, non era ancora decorso il termine di quaranta giorni a partire dal 2.4.2001, dì della valida notifica dell'ingiunzione di pagamento. La validità della notificazione - eseguita in data 2.4.2001 - rende inoltre del tutto ingiustificata la censura formulata col quarto motivo. D'altronde, nella misura in cui pretende di caratterizzare l'esperita opposizione in guisa di opposizione tardiva , la s.r.l. ricorrente, a rigore, postula la nullità della notifica dell'ingiunzione, non già la sua inesistenza cfr. Cass. 11.8.1993, numero 8593, secondo cui il decreto ingiuntivo diventa inefficace, a norma dell'articolo 644 c.p.c., nel caso di mancata notifica nei termini stabiliti in tale norma e non anche nel caso di nullità o irregolarità della notificazione, potendo in tale ipotesi il debitore far valere le proprie ragioni a mezzo dell'opposizione tardiva prevista dall'articolo 650 c.p.c. infatti, la notificazione del decreto ingiuntivo comunque effettuata, anche se nulla, è indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso ed esclude quindi la presunzione di abbandono del titolo, che costituisce il fondamento della previsione di inefficacia di esso di cui all’articolo 644 c.p.c. . Il che evidentemente in nessun modo legittima il riferimento all'articolo 644 c.p.c. cfr. Cass. 22.4.1995, numero 4581, secondo cui nell'ambito della disciplina dettata dall'articolo 644 c.p.c. l'inefficacia del decreto ingiuntivo si verifica quando sia mancata la notifica nel termine stabilito da tale norma e non nel caso di nullità della notifica eseguita nel predetto termine . Immeritevole di seguito è il sesto motivo. Al riguardo si condivide appieno il rilievo della controricorrente secondo cui il decreto ingiuntivo non opposto, dichiarato esecutivo a norma dell'articolo 647, secondo comma, c.p.c., assume autorità ed efficacia di cosa giudicata sostanziale così controricorso, pag. 10 . E tanto sulla scorta dell'insegnamento di questa Corte cfr. Cass. 6.9.2007, numero 18725, secondo cui il principio per cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico - giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, ove non sia proposta opposizione, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda cfr. Cass. sez. lav. 20.4.1996, numero 3757, secondo cui il principio per cui gli effetti del giudicato sostanziale si estendono non solo alla decisione relativa al bene della vita chiesto dall'attore, ma anche a quella, implicita, inerente alla esistenza e validità del rapporto sul quale si fonda lo specifico effetto giuridico dedotto, trova applicazione anche con riferimento al decreto ingiuntivo non opposto nel termine di legge - che acquista autorità ed efficacia di cosa giudicata al pari di una sentenza di condanna - in quanto il procedimento monitorio da luogo ad un accertamento che, benché sommario ed eventuale in quanto soggetto a verifica in caso di opposizione , deve riguardare innanzitutto l'esistenza e la validità del rapporto giuridico presupposto della pronuncia finale . Il rigetto del ricorso giustifica la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso condanna la ricorrente S.I.E. Costruzioni Generali s.p.a. a rimborsare alla controricorrente Automazione Sud s.r.l. le spese del presente grado di legittimità, che si liquidano in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali, i.v.a. e cassa come per legge.