Il T.A.R. Palermo dichiara l’irricevibilità del ricorso depositato oltre i termini dimezzati di cui all’articolo 119 c.p.a., accertando altresì l’inammissibilità della notifica effettuata presso indirizzi PEC non risultanti dai pubblici elenchi di cui all’articolo 16-ter, comma 1, d.l. 179/2012.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Palermo, sez. III, con la sentenza numero 1935 del 20 luglio 2017, si pronuncia sul ricorso proposto avverso un provvedimento di espropriazione di aree destinate all’esecuzione di opere di pubblica utilità. Nella specie, il T.A.R. conclude per l’irricevibilità del ricorso, perché depositato oltre il termine dimezzato di 15 giorni, soffermandosi altresì sull’inammissibilità della notifica effettuata presso indirizzi PEC non risultanti dai pubblici elenchi di cui all’articolo 16 ter, comma 1, d.l. 179/2012. L’irricevibilità per tardivo deposito. Il ricorso è diretto all’annullamento un provvedimento di acquisizione sanante, di cui all’articolo 42 bis del d.P.R. numero 327/2001, avente, per consolidata giurisprudenza, un’effettiva valenza espropriativa e, in quanto tale, ricadente nell’ambito dell’articolo 119, comma 1, lett. f , c.p.a., che contempla i provvedimenti adottati nell’ambito di procedure occupative ed espropriative di aree destinate all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità. Il TAR rileva che il ricorso risulta depositato 22 giorni dopo il perfezionamento della notifica nei confronti dell’ente locale, ben oltre il termine dimezzato di 15 giorni previsto dal combinato disposto degli articoli 45, comma 1, e 119, comma 2, del codice del processo amministrativo. In conseguenza di tali rilievi il Tribunale conclude per l’irricevibilità del gravame per tardivo deposito. L’inammissibilità per difetto di notifica. Il TAR accerta inoltre che il ricorso risulta notificato via PEC all’amministrazione comunale a tre indirizzi non estratti dall’apposito elenco tenuto dal Ministero della Giustizia. L’articolo 16, comma 12, d.l. numero 179/2012, imponeva infatti alle pubbliche amministrazioni di comunicare al Ministero, entro il 30 novembre 2014, un indirizzo PEC valido per la ricezione di comunicazioni e notificazioni. L’articolo 14 del D.P.C.M. 16 febbraio 2016, numero 40, recante le regole operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico, ribadisce che le notificazioni alle amministrazioni non costituite in giudizio sono eseguite agli indirizzi PEC di cui all’articolo 16, comma 12, d.l. numero 179/2012. La pronuncia richiama allora quanto già affermato nella recente sentenza numero 1842 del 13.07.2017 della stessa sezione, con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso notificato via PEC all’amministrazione comunale ad indirizzi non risultanti dall’apposito registro ministeriale. In quella occasione il TAR aveva rilevato che il ricorso risultava notificato ad indirizzi PEC estratti dall’elenco IPA indice delle pubbliche amministrazioni , sebbene l’articolo 16 ter, comma 1, d.l. numero 179/2012, a seguito delle modifiche apportate dal d.l. numero 90/2014, non annoveri più il registro IPA tra gli elenchi dai quali estrarre gli indirizzi PEC per le notificazioni e le comunicazioni degli atti. Il TAR conclude affermando che, ove non risulti alcun indirizzo PEC dall’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia, la notificazione degli atti processuali deve avvenire con le tradizionali modalità cartacee, non potendosi utilizzare indirizzi diversi rispetto a quelli risultanti dall’elenco ministeriale di cui all’articolo 16, comma 12, d.l. numero 179/2012, espressamente richiamato dall’articolo 16 ter, comma 1, d.l. numero 179/2012 e dall’articolo 14, D.P.C.M. 16 febbraio 2016, numero 40.
TAR Sicilia, sez. III, sentenza 5 giugno - 13 luglio 2017, numero 1842 Presidente Cogliani - Relatore Criscenti Fatto e diritto I professionisti in epigrafe indicati, facenti parte di una costituenda associazione temporanea, si dolevano dell’aggiudicazione disposta dal Comune di Trapani in favore della società controinteressata e avente ad oggetto l’incarico di revisione del piano regolatore generale. Si costituiva la controinteressata e la domanda cautelare proposta col ricorso principale veniva respinta con la seguente motivazione Ritenuto che – riservando alla sede di merito la verifica in ordine alla regolarità della notificazione come eseguita nei riguardi del Comune di Trapani – la domanda cautelare non appare meritevole di accoglimento, in considerazione del fatto che le censure formulate non mirano alla riedizione della gara, in data 30 dicembre 2016 è stato già stipulato il disciplinare d’incarico con l’aggiudicataria e il raggruppamento ricorrente non ha formulato domanda di subentro ord. numero 499/2017 . Nei motivi aggiunti, con i quali si enunciava domanda di subentro nel rapporto contrattuale, veniva nuovamente avanzata istanza cautelare. Nella perdurante assenza del Comune di Trapani, il controinteressato, con memoria dell’1 giugno 2017, reiterava l’eccezione di nullità/inesistenza delle notificazioni eseguite nei confronti dell’amministrazione comunale agli indirizzi pec risultanti dal Registro IPA, dapprima formulata oralmente nella prima camera di consiglio fissata per la discussione della domanda cautelare. Alla camera di consiglio del 5 giugno 2017, fissata per la trattazione della nuova domanda cautelare, la difesa della controinteressata ribadiva e documentava l’eccezione già formulata, mentre la difesa della ricorrente si limitava a sostenere la piena regolarità delle notifiche eseguite. Avvisate le parti presenti della possibilità di definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, la causa è passata in decisione. Il Collegio ritiene fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa notifica al Comune di Trapani. Il D.M. 16 febbraio 2016, numero 40, recante le regole operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico, all’articolo 14 stabilisce che le notificazioni alle amministrazioni non costituite in giudizio sono eseguite agli indirizzi PEC di cui all’articolo 16, comma 12, del D.L. numero 179 del 2012, conv. in L. numero 221/2012. Il predetto comma 12 come modificato da ultimo ad opera del D.L. numero 90/2014, conv. in L.numero 114/2014 onerava le amministrazioni pubbliche di comunicare entro il 30 novembre 2014 l’indirizzo di posta elettronica certificata ai fini della formazione dell’elenco presso il Ministero della Giustizia. Il comma 1 bis, aggiunto all’articolo 16 ter del medesimo D.L. numero 179 cit. dalla l.numero 114/2014, estende alla giustizia amministrativa l’applicabilità del comma 1 dello stesso articolo 16 ter, a tenore del quale ai fini della notificazione si intendono per pubblici elenchi “quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, numero 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, numero 2, dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, numero 82, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia”. Non è più espressamente annoverato tra i pubblici elenchi dai quali estrarre gli indirizzi pec da utilizzare per le notificazioni e comunicazioni degli atti il registro IPA, disciplinato dall'articolo 16, comma 8, D.L. 29 novembre 2008, numero 185, conv. in L.numero 2/2009. Più precisamente, l’articolo 16 L.numero 2/2009, al comma 8, prevedeva che tutte le amministrazioni pubbliche istituissero una casella di posta elettronica certificata e ne dessero comunicazione al Centro Nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che così provvedeva alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica. L’elenco, l'IPA appunto, era stato dapprima equiparato agli elenchi pubblici dai quali poter acquisire gli indirizzi pec validi per le notifiche telematiche dall’articolo 16 ter D.L. numero 179/2012. Ma quest’ultima disposizione è stata modificata dall'articolo 45 bis,comma 2 lettera a numero 1 , D.L. numero 90/2014 nel senso sopra trascritto ed il registro IPA, che prima era espressamente contemplato, non è stato più richiamato dalla norma come novellata, che continua a richiamare l’articolo 16 L.numero 2/2009, ma limitatamente al comma 6, che riguarda il registro delle imprese. Ne discende che ai fini della notifica telematica di un atto processuale ad una amministrazione pubblica non potrà utilizzarsi qualunque indirizzo pec, ma solo quello inserito nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia, al quale gli enti avrebbero dovuto comunicarli entro il 30 novembre 2014. Nel caso in esame parte ricorrente ha notificato il ricorso principale e per motivi aggiunti esclusivamente agli indirizzi pec “sindaco@pec.comune.trapani.it” e “terzo.settore@pec.comune.trapani.it” risultanti dal registro IPA. Si aggiunga che la controinteressata ha asserito e documentato, non contraddetta dalla parte ricorrente, che il Comune di Trapani non ha un indirizzo pec in pubblico elenco utilizzabile ai fini della notificazione in via telematica ex articolo 16, comma 12, D.L. numero 179/2012. In difetto di iscrizione del Comune di Trapani al registro PP.AA. formato dal Ministero della Giustizia e consultabile anche dagli avvocati, oltre che dagli uffici giudiziari , la notificazione degli atti processuali poteva essere validamente eseguita solo con le tradizionali modalità cartacee. Il ricorso, principale e per motivi aggiunti, deve, dunque, essere dichiarato inammissibile. La novità e complessità della questione in rito giustifica la compensazione delle spese di lite. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia Sezione Terza , definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
TAR Sicilia, sez. III, sentenza 17 - 20 luglio 2017, numero 1935 Presidente Cogliani - Relatore Cappellano Fatto e diritto A. - Con il ricorso in epigrafe, notificato via pec il 7 giugno 2017 e depositato il 29 giugno, la ricorrente ha impugnato il provvedimento del 27 marzo 2017, con il quale il competente Ufficio del Comune di Terrasini ha acquisito al patrimonio indisponibile dell’ente, ai sensi dell’articolo 42 bis del d.P.R. numero 327/2001, il bene, già di proprietà dell’odierna istante, catastato al foglio di mappa 14, particella numero 956 già 920/B, già 366 , quantificando la somma a titolo di indennizzo. Espone, al riguardo, che il Comune intimato ha adottato tale provvedimento in esecuzione della sentenza numero 3141/2014 di questo T.A.R., di condanna dell’ente locale alla restituzione del bene o all’acquisizione tramite un valido titolo di acquisto nonché, della sentenza di questo T.A.R. numero 2123/2016, di accoglimento del ricorso per l’ottemperanza della prima decisione. Deduce le censure di eccesso di potere, violazione di giudicato, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, violazione dei principi di correttezza e buon andamento della pubblica amministrazione, dolendosi sia della tardiva adozione del provvedimento impugnato, in violazione dei termini assegnati dal T.A.R. sia, della quantificazione dell’indennizzo, in asserita violazione dei criteri stabiliti da questo Tribunale. B. - Il Comune di Terrasini non si è costituito in giudizio. C. - Alla camera di consiglio del giorno 17 luglio 2017, presente il difensore di parte ricorrente come da verbale, il Presidente del Collegio ha dato avviso della possibilità di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quindi, ai sensi dell’articolo 73, co. 3, cod. proc. amm., ha indicato alcuni profili di inammissibilità del ricorso, con riferimento al deposito oltre il termine dimezzato, alla notifica via pec senza indicazione dell’elenco dal quale sono stati estratti gli indirizzi nonché, al profilo della giurisdizione con riferimento alla contestazione del quantum dell’indennizzo. Dopo alcuni chiarimenti, il ricorso è stato posto in decisione. D. - Ritiene preliminarmente il Collegio che il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’articolo 60 cod. proc. amm. ed adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione delle istanze cautelari, sussistendone tutti i presupposti possibilità, questa, espressamente indicata alla parte presente dal Presidente del Collegio, in occasione della predetta adunanza camerale. Il ricorso è irricevibile per tardivo deposito. L’articolo 119 cod. proc. amm. Rito abbreviato comune a determinate materie stabilisce, per quanto qui di interesse, ai commi 1 e 2, che 1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei giudizi aventi ad oggetto le controversie relative a omissis f i provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità e i provvedimenti di espropriazione delle invenzioni adottati ai sensi del codice della proprietà industriale omissis 2. Tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati salvo, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, nonché quelli di cui all'articolo 62, comma 1, e quelli espressamente disciplinati nel presente articolo. La disposizione prevede, pertanto, la regola del dimezzamento dei termini – tra cui il termine per il deposito del ricorso – relativi ad una delle controversie elencate nel primo comma, tra cui quelle contemplate dalla lettera f , relativa ai giudizi aventi ad oggetto provvedimenti di espropriazione di aree destinate all’esecuzione di opere pubbliche di pubblica utilità Consiglio di Stato, Sez. IV, 25 agosto 2016, numero 3689 C.G.A., 21 gennaio 2015, numero 47 . Nel caso di specie trova senz’altro applicazione la su riportata disposizione processuale, atteso che oggetto del ricorso è il provvedimento di acquisizione sanante disciplinato dall’articolo 42 bis del d.P.R. numero 327/2001, avente, per consolidata giurisprudenza, un’effettiva valenza espropriativa, di acquisizione del bene al patrimonio indisponibile dell’ente v. Consiglio di Stato, Sez. IV, 19 marzo 2013, numero 1603 Sez. VI, 8 luglio 2011, numero 4123 T.A.R. Sicilia, Sez. III, 7 giugno 2010, numero 7237 . Si ricade, pertanto, nell’ambito applicativo del citato articolo 119, il quale, alla lettera f , indica espressamente tra gli atti soggetti a tale regime processuale “i provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità” con dimezzamento del termine di deposito ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 119. Deve, altresì, rammentarsi che, in base all’articolo 45, co. 1, cod. proc. amm. il ricorso deve essere depositato nella segreteria del tribunale amministrativo regionale entro trenta giorni dall'ultima notifica termine ordinario nel caso di specie il ricorso, notificato al Comune di Terrasini il 7 giugno 2017, è stato depositato il 29 giugno 2017 e, pertanto, oltre il termine dimezzato di quindici giorni dalla notifica. Il gravame deve, quindi, essere dichiarato irricevibile per tardivo deposito. Deve, per completezza, rilevarsi che non risulta dagli atti di causa una rituale notifica via pec, in quanto effettuata a tre indirizzi del Comune di Terrasini sindacoterrasini@pec.it protocolloterrasini@pec.it lavoripubbliciterrasini@pec.it , per i quali non consta che siano stati estratti dall’elenco presso il Ministero della Giustizia, ai sensi dell’articolo 16, co. 12, d.l. numero 179/2012 conv. dalla l. numero 221/2012 , come modificato dal d.l. numero 90/2014 conv. dalla l. numero 114/2014 , richiamato dall’articolo 14 del D.M. 16 febbraio 2016, numero 40 recante le regole operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico nonché, ai sensi dell’articolo 16 ter, co. 1 bis, del d.l. numero 179/2012, il quale estende alla giustizia amministrativa l’applicabilità del comma 1 dello stesso articolo 16 ter per una esaustiva ricostruzione dell’evoluzione normativa sulle notifiche via pec alle amministrazioni pubbliche, v. T.A.R. Sicilia, Sez. III, sentenza breve numero 1842/2017 . Nel fare rinvio, per esigenze di sintesi, alla motivazione della sentenza appena citata, dal complesso di tali disposizioni si evince che, ai fini della notifica telematica di un atto processuale ad una amministrazione pubblica, non potrà utilizzarsi qualunque indirizzo pec, ma solo quello inserito nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia, al quale gli enti avrebbero dovuto effettuare la relativa comunicazione entro il 30 novembre 2014. Va, infine, osservato che, ove parte ricorrente intendesse contestare il quantum dell’indennizzo stabilito nel provvedimento impugnato, la relativa controversia rientrerebbe nella giurisdizione del giudice ordinario v. Cass. Civ., SS.UU., 25 luglio 2016, numero 15283 Consiglio di Stato, Sez. VI, 5 giugno 2017, numero 2682 . E. - Per quanto attiene alle spese di giudizio, deve rilevarsi che - considerata l’irricevibilità del ricorso, va revocata l’ammissione in via provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, già disposta con decreto numero 134/2017 - nulla deve statuirsi per le spese di giudizio, atteso che il Comune di Terrasini non si è costituito. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile. Revoca l’ammissione in via provvisoria al patrocinio a spese dello Stato. Nulla per le spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.