Se il figlio diviene maggiorenne durante il giudizio non sempre il mandato conferito dai genitori può essere considerato ultrattivo

Se nel corso del giudizio iniziato dai genitori nell’interesse del minore questi diviene maggiorenne, il mandato conferito è ultrattivo solo se tale evento non viene dichiarato nel giudizio costituendo l’art. 300 c.p.c. una deroga all’art. 1722, comma 4, c.c Diversamente il figlio divenuto maggiorenne dovrà conferire una nuova procura alle liti.

Cosi si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza n. 14518/15 depositata il 10 luglio. La fattispecie. Nel caso in esame i genitori, in qualità di soggetti esercenti la potestà parentale sulla figlia, hanno adito l’autorità giudiziaria per ottenere il ristoro di tutti i danni patiti e patiendi dalla stessa a seguito di un incidente stradale. Interrotto il processo a causa del decesso del difensore è stato riassunto solo a nome della figlia divenuta, nel frattempo, maggiorenne, dall’avvocato che aveva ottenuto la procura dai genitori. La Corte d’appello dichiarò estinto il giudizio di primo grado per nullità dell’atto di riassunzione proposto in rappresentanza della figlia da avvocato privo di procura. La controversia, poi, è giunta all’esame della Corte di Cassazione. Ultrattività del mandato. Il mandato rilasciato al procuratore dai genitori del soggetto minore, che nel corso del giudizio diventa maggiorenne, è ultrattivo rientrando la cessazione della rappresentanza legale a seguito della maggiore età del figlio tra gli eventi interruttivi che, ex art. 300, comma 1 e 2, del codice di rito non comportano l’interruzione immediata. Con la conseguenza che, qualora l’evento non venga esplicitato, il giudizio continua con i genitori divenuti incapaci costituendo l’art. 300 c.p.c. una deroga all’art. 1722, comma 4, c.c Ultrattività che è limitata alla fase processuale corrente. Orbene l’atto di riassunzione non può essere equiparato all’introduzione di un nuovo giudizio con conseguente efficacia della procura rilasciata. L’ultrattività viene meno se è noto il fatto interruttivo. La Corte, tuttavia, asserisce che nel caso in esame l’ultrattività è venuta meno in quanto nell’atto di riassunzione è stato esplicitato che la figlia era divenuta nel frattempo maggiorenne con il conseguente venir meno della rappresentanza dei genitori.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, sentenza 10 giugno – 10 luglio 2015, n. 14518 Presidente Finocchiaro – Relatore Carluccio Svolgimento del processo 1. B.A. e M.L., nella qualità di genitori della danneggiata B.G., convennero in giudizio il Comune di Bagheria e chiesero il risarcimento dei danni subiti dalla minore in esito ad un sinistro stradale. Interrotto il processo a causa della morte del procuratore del Comune, il giudizio fu riassunto solo a nome di B.G., nelle more divenuta maggiorenne, dall'avvocato che aveva ricevuto procura dai genitori. Il Comune non si costituì e il Tribunale condannò il Comune al pagamento del risarcimento in favore dei genitori, nella qualità di rappresentanti legali. La Corte di appello di Palermo dichiarò estinto il giudizio di primo grado per la nullità dell'atto di riassunzione, proposto in rappresentanza di B.G. da avvocato privo di procura, ritenendo fondata l'eccezione sollevata dal Comune appellante, nel processo nel quale si erano costituiti i genitori e la figlia maggiorenne, che furono condannati alla rifusione delle spese processuali in favore del Comune per i due gradi di giudizio sentenza del 27 giugno 2012 . 2. Avverso la suddetta sentenza, i coniugi B. e la figlia Giuseppina propongono ricorso per cassazione affidato a tre motivi, esplicati da memoria. Il Comune, ritualmente intimato, non svolge difese. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo, i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 299, 300, 301, 302 c.p.comma e 125 disp. att. c.p.c Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 299, 300, 301, 303 c.p.comma in riferimento agli artt. 102 e 354 c.p.c I motivi sono strettamente connessi e possono essere esaminati congiuntamente, sostanziandosi il secondo in una articolazione del primo. 1.1. Al fine di sostenere l'esistenza della procura nell'atto di riassunzione e, quindi, la sua idoneità alla riassunzione del giudizio interrotto per l'evento interruttivo riguardante la controparte, con conseguente illegittimità della dichiarata estinzione del processo di primo grado, i ricorrenti sviluppano le argomentazioni difensive secondo un percorso che può riassumersi, in estrema sintesi, attraverso i passaggi essenziali che seguono. Il mandato rilasciato al procuratore costituito dai genitori del soggetto minore, che nel corso del giudizio divenga maggiorenne, è ultrattivo, rientrando la cessazione della rappresentanza legale a seguito della maggiore età del figlio tra gli eventi interruttivi che, ex art. 300, comma 1 e 2, non comportano l'interruzione immediata, qualora le parti siano costituite in giudizio a mezzo di difensore/procuratore. Con la conseguenza che, se il procuratore dei genitori non dichiara l'evento, continua a rappresentare in giudizio i genitori divenuti incapaci, costituendo l'art. 300 una deroga all'art. 1722, n. 4 c.c La ultrattività prevista dagli artt. 300, comma 1 e 2, quale deroga al principio civilistico della estinzione del mandato, è limitata alla fase del processo in cui si è verificato l'evento, non dichiarato né notificato concernente il mandante, mentre è esclusa nella successiva fase di quiescenza e riattivazione del rapporto processuale Sez. Un. n. 15783 del 2005 . L'atto di riassunzione della parte non colpita dall'evento interruttivo non può essere equiparato alla introduzione di un giudizio nuovo, in considerazione della ratio dell'interruzione, consistente nel bloccare il processo per evitare che l'evento interruttivo incida sulla difesa della parte che lo subisce, essendo l'atto di riassunzione del soggetto non colpito dall'evento interruttivo rivolto al giudice e funzionale alla regolare costituzione della parte colpita dall'evento interruttivo, con la conseguenza che nel caso di riassunzione per morte del procuratore di controparte, nessun dubbio può sorgere nella parte colpita dall'evento e già costituita in ordine al contenuto e ai soggetti contraddittori, con vari corollari. La limitazione dell’ultrattività della procura trova giustificazione, secondo le s.u. del 2005, nel caso di nuova iniziativa processuale di cui la parte divenuta capace può disporre, non la trova quando l'evento interruttivo si inserisce nell'ambito di un contraddittorio già instaurato e solo menomato da una vicenda che subisce l'altra parte che, per essere già costituita è a conoscenza dell'oggetto della causa e dei soggetti che agiscono. In definitiva, secondo i ricorrenti, in assenza di dichiarazione e notificazione dell'evento del raggiungimento della maggiore età, la procura rilasciata dai genitori è valida all'interno del medesimo grado di giudizio in cui l'evento si è verificato, non potendosi equiparare la riassunzione verso la parte costituita per la morte del procuratore a un nuovo grado di giudizio e non essendoci neanche l'esigenza di tutelare la controparte che conosce le domande, non mutate, per essere il minore parte sostanziale Anche a voler considerare l’atto di riassunzione assimilabile ad un atto di citazione, l'atto non sarebbe stato nullo, ma affetto da nullità relativa per la possibilità di identificare nei genitori, che avevano rilasciato il mandato, i soggetti che riassumevano il processo, riducendosi ad una mera imprecisione il solo richiamo della minore divenuta maggiorenne nell'atto stesso. Comunque, il processo è ritualmente proseguito in appello, per il quale la procura è stata rilasciata dalla minore divenuta maggiorenne, con conseguente sanatoria anche della fase della precedente riassunzione in primo grado. Il secondo motivo si traduce in una articolazione del primo, sostenendo che, sul presupposto della non dichiarazione dell'evento interrutivo costituito dalla raggiunta maggiore età della figlia e, quindi, della ultrattività della procura originaria rispetto ai genitori, si sarebbe potuto integrare il contraddittorio nei confronti della figlia in primo grado e in secondo grado il giudice avrebbe potuto rimettere a tal fine la causa al primo giudice. 2. Le censure non hanno pregio e vanno rigettate. 2.1. Ai fini del rigetto assume valore centrale e dirimente il presupposto erroneo da cui prendono avvio tutte le argomentazioni dei ricorrenti. Nel ricorso, infatti, si assume che l'evento interruttivo che ha riguardato gli originari attori, sotto la veste della cessazione della rappresentanza legale dei genitori a seguito del raggiungimento della maggiore età della figlia, non sia stato né dichiarato né notificato nel processo, con conseguente irrilevanza del verificarsi dello stesso nella fase processuale. Nell’assumere tale presupposto i ricorrenti tralasciano del tutto la circostanza fattuale, e non contestata oltre che risultante dagli atti processuali, che Tatto di riassunzione è stato fatto dal procuratore investito del mandato originario dai genitori, ma spendendo solo il nome della figlia. Ritiene il Collegio che proprio con tale atto e per la forma da esso assunta, solo in nome della figlia, l'evento interruttivo che aveva investito parte attrice - con la cessazione della rappresentanza legale dei genitori per il raggiungimento della maggiore età della figlia - sia stato dichiarato nel processo e notificato alle parti, con conseguente venir meno della ultrattività della originaria procura. In virtù del mandato ricevuto dagli originari attori per la globale cura della controversia, l'avvocato, con l'effettuare l'atto di riassunzione solo in nome della figlia divenuta maggiorenne, ha scelto di disvelare nel processo l'avvenuta verificazione dell'evento interruttivo, che aveva determinato la perdita della rappresentanza legale da parte dei genitori, così facendo venir meno il mancato disvelamento, che è posto a base della ulttattività del mandato nella fase processuale in cui esso si verifica, continuando solo in tale ultimo caso il processo come se l'evento interruttivo non si fosse verificato. Né può pervenirsi a diversa conclusione riducendo, come vorrebbero i ricorrenti, la spendita del nome della sola parte divenuta maggiorenne a mera imprecisione , o dando rilievo alla circostanza che il giudizio di appello sia stato poi correttamente instaurato. Gli effetti che l'ordinamento processuale riconduce all'atto di riassunzione del processo interrotto, imponendo perentori termini di decadenza a pena di estinzione art. 305 c.p.c. , impediscono di attribuire ogni rilievo a tali argomentazioni difensive. 2.2. Atteso che, per le ragioni esposte, nella specie, l'evento interruttivo che aveva interessato parte attrice era stato dichiarato nel processo mediante l'atto di riassunzione, ne consegue che non può trovare applicazione il principio, tradizionalmente affermato dalla giurisprudenza di legittimità e applicato anche con specifico riferimento all'atto di riassunzione del processo interrotto dichiarato della controparte, secondo il quale La fattispecie cui l'art. 300 cod. procomma civ. ricollega l'effetto interruttivo del processo consta di due elementi essenziali, rispettivamente costituiti dall'evento previsto come causa di interruzione e dalla relativa comunicazione formale ad opera del procuratore, in difetto della quale, il rapporto processuale continua a svolgersi come se l'evento non si fosse verificato. Ne consegue che il procuratore della parte colpita dall'evento interruttivo non dichiarato è legittimato a provvedere in base alla procura originariamente rilasciatagli, alla riassunzione del processo che sia stato interrotto per analogo evento riguardante un'altra parte e formalmente dichiarato. Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva dichiarato l'estinzione del mandato in favore del difensore del dante causa del ricorrente, per effetto dell'interdizione di quest'ultimo sopraggiunta nel corso del giudizio di primo grado e non dichiarata dal difensore medesimo, vigendo invece la regola dell'ultrattività del mandato difensivo all'interno della fase processuale in cui si era verificato l'evento interruttivo non dichiarato, per cui il difensore era pienamente titolato a riassumere il processo interrotto per il decesso di un'altra parte processuale ”. da ultimo, Cass. n. 9480 del 2014 n. 318 del 1991 . Principio che, con la sentenza del 2014 cit., è stato riaffermato anche considerando l'evoluzione giurisprudenziale Sez. Un. n. 15783 del 2005 e n. 10706 del 2006 che ha limitato la ultrattività del mandato alla fase del processo in cui si è verificato l'evento. Naturalmente, poiché la mancanza di ultrattività del mandato nella specie ora in esame viene a fondarsi sul disvelamento dell'evento interruttivo nel processo - che i ricorrenti, invece, assumono non avvenuto - e non sulla equiparazione della fase del processo che si chiude con l'interruzione con una nuova fase, parificata a tal fine a quella costituita da un grado di esso, restano assorbite le argomentazione censorie dei ricorrenti volte a differenziare la fase che si apre con la riassunzione da quella che si apre con il giudizio di impugnazione. Da ciò, anche, la non incidenza ai fini della decisione della controversia di un orientamento, pure affermato in una recente decisione di legittimità, che nega la utrattività del mandato del procuratore della parte colpita dall'evento interruttivo non dichiarato nella specie, la morte ai fini della riassunzione del processo che sia stato interrotto per analogo evento riguardante un'altra parte e formalmente dichiarato, ritenendo che per fase del processo non deve intendersi solo quella costituita da un grado di esso ma anche quella che si chiude con la sua interruzione Cass. n. 22750 del 2013 . Restano, naturalmente assorbite le censure che presuppongono il mancato disvelamento nel processo di primo grado dell'evento interruttivo che aveva interessato parte attrice secondo motivo . 3. Con il terzo motivo, subordinato al mancato accoglimento dei primi due, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 e la nullità della sentenza in ordine al capo che riguarda le spese, con il quale sono stati condannati alle spese processuali, di primo e secondo grado, sia i genitori che la figlia divenuta maggiorenne. La Corte avrebbe errato nel porre le spese a carico anche della parte divenuta maggiorenne, dopo aver ritenuto il giudizio estinto per difetto di procura di questa nell'atto di riassunzione, mentre avrebbe dovuto, secondo s.u. del 2006, n. 10706, condannare personalmente l'avvocato che avrebbe agito senza mandato. Nella parte esplicativa, invece, non assume autonomo rilievo il riferimento alla condanna anche dei genitori, anche se in alcune affermazioni sembra richiamata. 3.1. Così delimitata la censura, il motivo non ha pregio e va rigettato. I ricorrenti chiedono l'applicazione del principio, affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui In materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi come nel caso di inesistenza della procura ad litem, o falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato, o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l'atto è speso , l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio diversamente, invece, nel caso di invalidità o sopravvenuta inefficacia della procura ad litem, non è ammissibile la condanna del difensore alle spese del giudizio, in quanto l'attività processuale è provvisoriamente efficace e la procura, benché sia nulla o invalida, è tuttavia idonea a determinare l'instaurazione di un rapporto processuale con la parte rappresentata, che assume la veste di potenziale destinataria delle situazioni derivanti dal processo”. n. 10706 del 2006 . 3.2. Nella specie, l'avvocato, che aveva avuto mandato dai genitori nella qualità di legali rappresentanti della figlia minore, compie l'atto di riassunzione del processo - interrotto per la causa di interruzione dichiarata della controparte - in forza di quel mandato, così come in forza dello stesso mandato aveva il potere di disvelare o meno nel processo il venir meno della rappresentanza legale. Aveva pertanto una procura, anche per la parte in nome della quale egli ha dichiarato di agire, solo che la stessa era pienamente valida sino al raggiungimento della maggiore età della stessa, realizzandosi in quel momento l'evento interruttivo della rappresentanza legale che egli aveva il potere di dichiarare o meno. Si versa, pertanto, in una ipotesi di una procura non più efficace. In tale ipotesi il soggetto sino ad allora rappresentato in forza di procura conferita dal rappresentante legale assume la qualità di parte ai sensi degli artt. 83 ss. c.p.c., che riferiscono tale qualità al soggetto che sta in giudizio che è quello che deve conferire al difensore la procura . Ed è tale soggetto, appunto, e non il suo difensore, che, in tal caso, in base al principio della causalità deve essere condannato alle spese che la controparte ha dovuto affrontare per fare accertare il vizio di un atto indispensabile alla ritualità del rapporto processuale. Rapporto che, fino all'accertamento della invalidità o inefficacia della procura, si è di fatto, comunque, instaurato con il soggetto che quella procura ha conferito, nella specie, per il tramite dei rappresentanti legali costituiti dai genitori. Pertanto, nella specie, non sussistono i presupposti per la condanna dell'avvocato alle spese processuali del giudizio di merito, come invocato dai ricorrenti. 4. In conclusione, il ricorso va rigettato. Non avendo l'intimato svolto attività difensiva non sussistono i presupposti per la pronuncia in ordine alle spese processuali. P.Q.M. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma I-bis, dello stesso articolo 13.