Dovrebbe essere stata completata la procedura di erogazione della prima tranche del bonus IRPEF a favore dei percettori di indennità di disoccupazione, mentre entro il mese di luglio verrà erogato il primo pagamento ai pensionati e ai titolari di prestazioni di accompagnamento che hanno diritto al bonus.
Lo ha reso noto l’INPS con il messaggio numero 5661 del 27 giugno 2014, con il quale l’Istituto - fermo restando il richiamo integrale alle istruzioni fornite nella circolare numero 67 del 29 maggio scorso - ha indicato, tra l’altro, le modalità per comunicare le dichiarazioni di richiesta/rinuncia al bonus. Riconoscimento e pagamento del credito. L’Istituto sta riconoscendo il bonus in via automatica a partire dal mese di giugno, utilizzando tutti i dati a disposizione inerenti ai redditi percepiti dall’assicurato derivanti sia da prestazioni a sostegno del reddito sia da prestazioni pensionistiche. A tal riguardo viene precisato che per le prestazioni a sostegno del reddito si utilizzerà sia il calcolo del reddito previsionale sia quello a consuntivo come indicato nel paragrafo 4.1. della circolare numero 67/2014 e al beneficiario sarà data comunicazione, per i numeri di telefonia mobile censiti negli archivi dell’Istituto, tramite SMS “ È stato disposto un pagamento in suo favore per Credito ai sensi dell’articolo 1, d.l. 66/2014” per i soggetti pensionati e per i titolari di prestazioni di accompagnamento alla pensione in particolare le categorie 029 e 198 relative ai titolari di assegni straordinari di sostegno al reddito erogati in forma rateale dal Fondo ex monopoli di Stato, dal Fondo imprese di riscossione dei tributi erariali, dal Fondo ferrovie dello Stato, dal Fondo imprese di assicurazione, e la categoria 199 relativa ai beneficiari delle prestazioni di esodo prossimi alla pensione, di cui all’ex articolo 4, da comma 1 a 7-ter, Legge numero 92/2012 , aventi diritto alle detrazioni d’imposta per lavoro dipendente, per ragioni tecniche, il bonus viene erogato a partire dalla rata di luglio 2014. Dichiarazioni di rinuncia/richiesta di concessione del credito. Fermo restando che il riconoscimento del bonus viene effettuato dall’INPS in via automatica, l’Istituto chiarisce che potranno essere presentate da parte degli assicurati dichiarazioni/richieste e/o certificazioni finalizzate alla rinuncia o al riconoscimento del credito. In particolare gli assicurati che non hanno i presupposti per il riconoscimento del beneficio sono tenuti a darne comunicazione all’INPS che provvederà a recuperare il credito eventualmente erogato dai pagamenti successivi e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno gli assicurati che, oltre ad essere titolari di redditi da prestazione previdenziale, siano, contestualmente, titolari di altri redditi da lavoro dipendente, i cui importi singolarmente considerati darebbero diritto al credito, ma complessivamente considerati eccedano la soglia massima prevista dal comma 1-bis dell’art 13 T.U.I.R. per la concessione del credito, sono tenuti a darne comunicazione all’Istituto che non riconoscerà il credito gli assicurati che, oltre ad essere titolari di redditi da prestazione previdenziale, siano titolari contestualmente anche di altri redditi da lavoro dipendente es. la Cassa integrazione a orario ridotto , i cui importi complessivamente considerati non eccedano la soglia massima prevista dal co. 1-bis dell’art 13 T.U.I.R. per la concessione del credito, sono tenuti a chiedere ad uno dei sostituti di imposta di non riconoscere il credito in modo che lo stesso sia erogato da un solo sostituto. Il modulo di dichiarazioni/richiesta o consegna SR150 , contenuto nell’allegato 1 al messaggio in esame, verrà pubblicato in INTRANET – Utilità - Modulistica online a disposizione per gli operatori delle Strutture e potrà essere visualizzato e stampato direttamente dalla sezione “Moduli” presente nella Home page del sito istituzionale www.inps.it. fonte www.lavoropiu.info
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