Notificare decreti ingiuntivi e citazioni davanti a giudici territorialmente incompetenti è una pratica commerciale aggressiva

Un totale di 3 milioni e 310mila euro di sanzioni sono state irrogate dall’Antitrust a tre compagnie assicurative per «pratiche commerciali scorrette, in quanto aggressive» per recuperare i propri crediti.

Si tratta di nuovi provvedimenti dell'Antitrust che si collocano nel solco di precedenti provvedimenti che hanno messo sotto il riflettore le modalità di esercizio del diritto di azione del creditore ampliando il decalogo di comportamento al quale dovranno attenersi i professionisti che dovranno recuperare i crediti nei confronti dei propri clienti consumatori . Ed infatti, l'attività di recupero del credito è inquadrata nell'ambito delle pratiche commerciali post vendita e quindi soggette al Codice del Consumo e già l'Antitrust si era pronunciata su questi temi vedi, provvedimento numero 25642/15 con cui L'Antitrust sanziona con 2 milioni di euro la società che inviava atti di citazione scorretti e aggressivi . Abuso del diritto e del processo. E' da tempo che dottrina e giurisprudenza hanno iniziato ad approfondire i limiti interni al diritto di azione in giudizio un tempo ritenuto, per lo più, insindacabile siccome espressione di un diritto fondamentale. Senonché l'Antitrust – sulla scorta del Codice del Consumo e della nozione di pratica commerciale scorretta – ha iniziato a valutare il comportamento di quegli operatori commerciali che utilizzano lo strumento processuale per la tutela di propri crediti o affermati crediti con modalità “sistematicamente” in violazione di una qualche regola processuale a tutela del consumatore. Il foro del consumatore. Nei casi che vedremo si tratta del sistematico ricorso a ricorsi per ingiunzione e notificazioni di atti di citazione davanti a giudici territorialmente incompetenti perché aditi in violazione della regola della competenza esclusiva e inderogabile del foro del consumatore. Atti di citazione. Ebbene, le condotte contestate e sanzionate dall'Antitrust a UNIPOLSAI Assicurazoni e UNIQA Assicurazioni sono state quelle di «aver inoltrato, al fine di recuperare propri crediti, a consumatori, atti di citazione in giudizio senza il rispetto del foro territoriale competente, quello di residenza del consumatore» senza poi – nella maggior parte dei casi – iscrivere a ruolo la causa. Decreti ingiuntivi. L'altra modalità sanzionata è stata quella contestata a HDI Assicurazioni di «aver inoltrato, al fine di recuperare propri crediti, a consumatori, ricorsi per decreto ingiuntivo senza il rispetto del foro territoriale competente, quello di residenza del consumatore». La condotta contestata è consistita nel deposito e nell'ottenimento dal 14 novembre 2011 al 29 ottobre 2015, di 937 decreti ingiuntivi, in 868 casi – nello stesso periodo relativi ad un foro diverso da quella di residenza del consumatore. Esercizio del diritto Tutte le condotte contestate non rappresentano – come avrebbero voluto le società – l'esercizio di «un legittimo diritto di recupero in sede giudiziale del credito». o pressione psicologica? Ed infatti, per l'Autorità quelle condotte sono idonee «a determinare nel consumatore medio un indebito condizionamento, ingenerando il convincimento che sia preferibile provvedere al pagamento dell’importo richiesto, piuttosto che esporsi ad un contenzioso giudiziario presso un foro diverso da quello della propria residenza, circostanza che rende più onerosa e difficoltosa la comparizione in giudizio». E ciò – è importante sottolinearlo – anche perché «in ogni caso l’eventuale declinatoria di incompetenza da parte del giudice investito dell'azione non costituisce un'adeguata forma di tutela del consumatore». Peraltro, le pratiche contestate sono apparse all'Autorità scorrette indipendentemente dalla sussistenza ed esigibilità del credito questo è un aspetto importante perché -come ha rilevato una delle società coinvolte nelle proprie difese «nel corso degli ultimi anni l’Autorità ha più volte affermato la sussistenza di pratiche scorrette e/o aggressive relativamente ad attività di recupero poste in essere dai professionisti riguardanti presunti crediti [alcune volte già prescritti, nda] è solo a partire dal luglio 2015, però, che l’Autorità appare configurare quale pratica aggressiva autonoma il mero invio di atti di citazione presso un foro diverso da quello di residenza, a prescindere dalla circostanza che tali atti riguardino crediti certi». Circostanza attenuante. L'Antitrust, quindi, ha rigettato tutte le difese e quindi ha ritenuto che era del tutto irrilevante, tra l'altro, ad esempio, sia la considerazione che gli atti giudiziari e le scelte relative erano di “competenza” dei legali esterni sia che il decreto ingiuntivo diversamente dalla citazione era stato già valutato dal giudice e quindi era un provvedimento giudiziario sia, soprattutto, la circostanza che, in ogni caso, il comportamento eventualmente tenuto dal consumatore era l'adempimento di un obbligo. Tuttavia, l'Antitrust nel sanzionare le imprese ha riconosciuto una circostanza attenuante laddove avevano provveduto autonomamente a attenuare o eliminare gli effetti pregiudizievoli per il consumatore, ad esempio, restituendo loro le somme liquidate a titolo di spese e compensi per il decreto ingiuntivo.

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