L’inesistenza della notificazione ricorre quando essa sia stata eseguita in luogo e con consegna a persona che non abbia relazione alcuna con il soggetto destinatario. Se, in concreto, è ravvisabile un rapporto di collegamento tra il luogo ed il consegnatario della notificazione con lo stesso destinatario, si tratterebbe non di inesistenza, bensì di nullità sanabile per effetto della costituzione del destinatario, che indica il raggiungimento dello scopo dell’atto.
Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza numero 10021, depositata il 15 maggio 2015. Il caso. Un Comune proponeva opposizione ad un decreto ingiuntivo, emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Salerno, a favore del titolare di un’impresa, per una somma a titolo di residuo credito derivante da un appalto per l’esecuzione di alcuni lavori. La società si costituiva, eccependo l’inesistenza della notificazione dell’atto di opposizione e chiedendo il rigetto della domanda, basata sulla mancata ultimazione dei lavori. Il Tribunale di Salerno dichiarava l’inesistenza della notificazione, ma la Corte d’appello di Roma, in riforma della prima pronuncia, accoglieva l’appello del Comune e rigettava le domande dell’impresa. Il titolare dell’impresa ricorreva in Cassazione, lamentando nuovamente la nullità della notificazione e contestando la ritenuta tardiva costituzione in giudizio dell’opposto. Collegamento con il destinatario. La Corte di Cassazione ricorda che l’inesistenza della notificazione ricorre quando essa sia stata eseguita in luogo e con consegna a persona che non abbia relazione alcuna con il soggetto destinatario. Se, in concreto, è ravvisabile un rapporto di collegamento tra il luogo ed il consegnatario della notificazione con lo stesso destinatario, si tratterebbe non di inesistenza, bensì di nullità sanabile per effetto della costituzione del destinatario, che indica il raggiungimento dello scopo dell’atto. Nel caso di specie, la notifica dell’opposizione era stata effettuata all’avvocato, domiciliatario, non presso il suo domicilio Serre , comune del circondario, bensì in Salerno, presso lo studio di un altro avvocato, indicato come domiciliatario del primo nell’albo degli avvocati esistenti presso il locale Consiglio dell’Ordine. Costituzione tardiva. Inoltre, se la costituzione si effettua in Cancelleria, prima dell’udienza di comparizione, anche se oltre il termine di 20 giorni da tale udienza, la tardività incide esclusivamente sull’ammissibilità delle domande riconvenzionali e sulla possibilità di chiamare terzi in causa, ma la costituzione è comunque regolare. Nel caso di specie, si era verificata proprio questa situazione. I giudici di legittimità sottolineano che il ricorrente avrebbe potuto chiedere una rimessione in termini, per formulare domande riconvenzionali o chiamare in causa terzi, dimostrando che la costituzione tardiva non era dipesa da causa a lui non imputabile. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.
Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 27 febbraio – 15 maggio 2015, numero 10021 Presidente Salvago – Relatore Dogliotti Svolgimento del processo Con citazione. notificata il 14/06/1999, il Comune di Pescaglia proponeva opposizione a decreto ingiuntivo, emesso nei suoi confronti, dal Presidente del Tribunale di Salerno, in data 21/04/19991a favore di V.P., titolare della omonima impresa, per l'importo di lire 67.358.846, a titolo di residuo credito derivante da un appalto per l'esecuzione di lavori di bonifica del movimento di Fiano. Eccepiva la carenza di motivazione del giudice ordinario e, nel merito affermava che i lavori non erano stati ultimati ed erano male eseguiti. Costituitosi regolarmente il contraddittorio, l'impresa appaltatrice eccepiva la inesistenza della notificazione dell'atto di opposizione, e nel merito ne chiedeva il rigetto. Il Tribunale di Salerno, con sentenza in data 18/03/2003, dichiarava l'inesistenza della notificazione. Proponeva appello il Comune di Pescaglia. Costituitosi il contraddittorio, l'impresa ne chiedeva il rigetto. La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 03 aprile 2006, accoglieva l'appello e rigettava ogni domanda del V Ricorre per cassazione il V Resiste con controricorso il Comune. Motivi della decisione Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge senza peraltro indicare le norme violate e vizio di motivazione in ordine alla nullità della notificazione e alla tardiva costituzione in giudizio dell'opposto. Con il secondo, ancora violazione di legge senza indicazione delle norme violate e vizio di motivazione in ordine alla prova dell'inadempimento contrattuale. Come precisa correttamente il giudice a quo, è orientamento ampiamente consolidato che l'inesistenza della notificazione ricorra quando essa sia stata eseguita in luogo e con consegna a persona che non abbia relazione alcuna con il soggetto destinatario ° ove in concreto sia ravvisabile un rapporto di collegamento tra il luogo e il consegnatario della notificazione con lo stesso destinatarioo129 i a 1 non di inesistenza si tratterebbe, ma di nullità sanabile per effetto della costituzione del destinatario,che indica il raggiungimento dello scopo dell'atto. Nella specie, la notifica dell'opposizione fu effettuata all'Avv. Boriello, domiciliatario non presso il suo domicilio di Serre, comune del circondario ma in Salerno presso lo studio dell'Avv. Carmine Monaco indicato come domiciliatario del predetto Avv. Boriello, nell'Albo degli Avvocati esistenti presso il locale Consiglio dell'Ordine. Quanto alla tardiva costituzione del convenuto,va precisato che se la ,sostituzione si effettua in Cancelleria prima dell'udienza di comparizione, benché oltre il termine di gg. 20 dalla predetta udienza, U tardività incide esclusivamente sull'ammissibilità delle domande riconvenzionali e sulla possibilità di chiamare terzi in causa, ma la costituzione è comunque regolare. Nella specie, come è pacifico, si è verificata proprio questa situazione. Del resto il V. avrebbe potuto chiedere una rimessioni n termini per formulare domande riconvenzionali o chiamare in causa terzi, dimostrando che la costituzione tardiva non dipendeva da causa a lui non imputabile. Quanto alla prova di inadempimento, il giudice a quo, con motivazione adeguata e non illogica, precisa che il V. non ha fornito prova alcuna della legittimità delle sue pretese né sull'esistenza e quantificazione del credito. Al contrario - continua la sentenza impugnata - il Comune ha fornito prova documentale che l'impresa appaltatrice sospese i lavori ingiustificatamente e il collaudo fu rifiutato , essendosi accertati sostanziali difetti dell'esecuzioni delle opere, non eliminati, nonostante varie diffide. L'opponente non contestava tanto l'esecuzione dei lavori, quanto la sua corretta esecuzione' sul punto , così come sul mancato accoglimento di mezzi istruttori, il ricorrente stesso si limita ad affermazioni apodittiche e generiche, e al riguardo il ricorso presenta profili di inammissibilità. Vanno rigettati, siccome infondati,i motivi del conseguentemente il ricorso stesso. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in €. 5.200,00 comprensiva, di €. 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.