La cartella di pagamento emessa sulla base della liquidazione automatica da parte dell’Agenzia delle Entrate , fino all’entrata in vigore della Legge di Stabilità 2012, è nulla se il contribuente non ha conferito l’incarico espresso di trasmissione telematica al commercialista.
L’incarico di tenuta delle scritture contabili, in qualità di depositario delle stesse, non determina automaticamente in capo al professionista anche l’obbligo dell’invio telematico della dichiarazione dei redditi del cliente, in assenza di uno specifico incarico in tal senso la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 13138, depositata l’11 giugno 2014, in materia di liquidazione automatica della cartella di pagamento, ha affermato che, fino all’entrata in vigore della Legge di Stabilità 2012, l’atto impositivo emesso non ha alcun valore se il contribuente non ha conferito un incarico espresso di trasmissione telematica al commercialista. Il caso. La vicenda vede contrapposti un contribuente e l’Agenzia delle Entrate il contribuente è ricorso in Cassazione avverso la sentenza sfavorevole della CTR che, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato la legittimità della cartella di pagamento emessa nei suoi confronti ex articolo 36 bis d.P.R. numero 600/73, per omesso versamento di Irpef, Irap, addizionali ed interessi, relativi all’anno 1999. I giudici del merito di secondo grado hanno respinto la domanda di nullità della cartella proposta dal contribuente, il quale aveva dedotto di non aver sottoscritto la dichiarazione dei redditi posta a fondamento della pretesa impositiva. La dichiarazione era stata presentata in via telematica ed in qualità di intermediario dal proprio commercialista, al quale non era stato mai conferito il relativo incarico. In particolare i giudici del merito di secondo grado hanno affermato che il contribuente non aveva provato di aver espressamente fatto divieto al consulente, cui era stato conferito l’incarico di tenere la contabilità, di provvedere all’invio telematico della dichiarazione predisposta di conseguenza era da ritenersi che l’invio telematico della dichiarazione fosse stato effettuato con il consenso del contribuente, trattandosi di documento conclusivo del procedimento di tenuta della contabilità, elaborazione del bilancio e delle altre prescritte scritture contabili. L’incarico formale al commercialista da parte del contribuente. Nel ricorso in Cassazione , il contribuente evidenzia che c’è stato nel caso in esame una violazione dell’articolo 3, d.P.R. numero 322/98, che richiede espressamente un formale atto di incarico da parte del contribuente alla trasmissione in via telematica della dichiarazione dei redditi incarico e correlativo impegno dell’intermediario, che devono essere necessariamente rinnovati ogni anno al fine del corretto invio telematico delle dichiarazioni. L’ articolo 3, commi 3, 3 bis e 3 ter abrogato, con la l. numero 183/2011, articolo 4, comma 35, Legge di Stabilità 2012, a decorrere dall'anno 2012, ma vigente ratione temporis d.P.R. numero 322/1998, considera incaricati della trasmissione in via telematica delle dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate le figure professionali ed i centri di assistenza fiscale - elencati nelle lettere da a ad e del comma 3 - e li obbliga a trasmettere le dichiarazioni, soltanto se incaricati di predisporle, prevedendo un compenso a carico del bilancio dello Stato, per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa. A seguito dell’incarico ricevuto, l’intermediario deve rilasciare al contribuente, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione in via telematica, l’originale della dichiarazione trasmessa quella, cioè, debitamente sottoscritta dal contribuente redatta su modello conforme a quello ministeriale, nonché copia della comunicazione dell’Agenzia di ricezione della dichiarazione. Rapporto privatistico. I giudici della Cassazione osservano che la rilevanza dei compiti svolti dall'intermediatore nei confronti dell’amministrazione finanziaria non vale, peraltro, ad escludere la natura privatistica del rapporto tra l'intermediatore ed il contribuente quest’ultimo è libero di non conferire potendo, appunto, provvedere “direttamente” alla presentazione delle dichiarazioni, in base all'articolo 3, comma 2, del citato d.P.R Per la Cassazione non può farsi discendere l’obbligo di presentare la dichiarazione dal solo fatto che il contribuente avesse conferito al commercialista l’incarico di tenuta della contabilità, dovendo ritenersi che l’invio telematico della dichiarazione richieda uno specifico incarico, trattandosi di adempimento cui il contribuente può provvedere in via autonoma. L’invio telematico della dichiarazione non costituisce un adempimento naturalmente attribuito al proprio consulente fiscale ed in difetto di specifico incarico, l’ adempimento non può farsi rientrare nel perimetro del rapporto professionale. Per i giudici di legittimità la sentenza va, dunque, cassata con rinvio ad altra sezione della medesima CTR che si atterrà al seguente principio di diritto «L’invio telematico della dichiarazione dei redditi ai sensi dell’articolo 3, d.P.R. numero 322/98 richiede il conferimento da parte del contribuente di uno specifico incarico all’intermediario, trattandosi di adempimento distinto da quello di tenuta della contabilità e di consulenza fiscale in generale, con conseguente necessità di accertamento della sussistenza di tale incarico in ipotesi di relativa contestazione».
Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza 14 marzo – 11 giugno 2014, numero 13138 Presidente Di Iasi – Relatore Federico Svolgimento del processo P.P. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza numero 49/11/08 della CTR del Friuli-Venezia Giulia che, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato la legittimità della cartella di pagamento emessa nei suoi confronti ex articolo 36 bis dpr 600/73, per omesso versamento di Irpef, Irap, addizionali ed interessi, relativi all'anno 1999. La CTR ha cosi respinto la domanda di nullità della cartella proposta dal contribuente, il quale aveva dedotto di non aver sottoscritto la dichiarazione dei redditi posta a fondamento della pretesa impositiva. La dichiarazione era stata presentata in via telematica ed in qualità di intermediario dal proprio commercialista, al quale non era stato peraltro conferito il relativo incarico. La CTR del Friuli-Venezia Giulia ha affermato che il contribuente non aveva provato di aver espressamente fatto divieto al consulente, cui era stato conferito l'incarico di tenere la contabilità, di provvedere all'invio telematico della dichiarazione predisposta. Doveva dunque ritenersi che l'invio telematico della dichiarazione fosse stato effettuato con il consenso del contribuente, trattandosi di documento conclusivo del procedimento di tenuta della contabilità, elaborazione del bilancio e delle altre prescritte scritture contabili. L'Agenzia si è costituita con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso il contribuente deduce la violazione e falsa applicazione dell'articolo 3 dpr 322/98 sotto il profilo della nullità/inesistenza della dichiarazione dei redditi per l'anno 1999, in quanto presentata da intermediario abilitato in assenza dell'incarico alla predisposizione ed all'invio. Il contribuente censura la statuizione della sentenza della CTR nella parte in cui afferma che la trasmissione della dichiarazione in via telematica da parte dell'intermediario può prescindere da uno specifico incarico rilasciato dal contribuente. Deduce la violazione dell'articolo 3 dpr 322/98, che richiede espressamente un formale atto di incarico da parte del contribuente alla trasmissione in via telematica della dichiarazione dei redditi incarico e correlativo impegno dell'intermediario, che devono essere necessariamente rinnovati ogni anno al fine del corretto invio telematico delle dichiarazioni. Con il secondo motivo di ricorso il contribuente deduce l'illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione di legge, avuto riguardo alla dedotta nullità/inesistenza della dichiarazione dei redditi per carenza di sottoscrizione del contribuente ex articolo 1 Dpr 322/98. Il primo motivo di ricorso è fondato. Il D.P.R. numero 322 del 1998, articolo 3, commi 3, 3 bis e 3 ter abrogato, con la L. numero 183 del 2011, articolo 4, comma 35, a decorrere dall'anno 2012, ma vigente ratione temporis , considera incaricati della trasmissione in via telematica delle dichiarazioni all'Agenzia delle entrate le figure professionali ed i centri di assistenza fiscale - elencati nelle lettere da a ad e del comma 3 - e li obbliga a trasmettere le dichiarazioni, soltanto se incaricati di predisporle, prevedendo un compenso a carico del bilancio dello Stato, per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa. La rilevanza dei compiti svolti dall'intermediatore nei confronti del Fisco non vale, peraltro, ad escludere la natura privatistica del rapporto tra l'intermediatore ed il contribuente, quale desumibile dalle disposizioni citate, in relazione sia all'ara dell'incarico, che il contribuente è libero di non conferire potendo, appunto, provvedere direttamente alla presentazione delle dichiarazioni, in base all'articolo 3, comma 2, in esame , che alla scelta dell' intermediario, purché abilitato Cass.numero 8630/2012 . Ciò posto, non può farsi discendere l'obbligo di presentare la dichiarazione dal solo fatto che il contribuente avesse conferito al commercialista l'incarico di tenuta della contabilità, dovendo ritenersi che l'invio telematico della dichiarazione richieda uno specifico incarico, trattandosi di adempimento cui il contribuente può provvedere in via autonoma. L'invio telematico della dichiarazione non costituisce un adempimento naturalmente attribuito al proprio consulente fiscale ed, in difetto di specifico incarico, tale adempimento non può farsi rientrare nel perimetro del rapporto professionale. Nella fattispecie in esame, incontroverso che la dichiarazione dei redditi non è stata sottoscritta dal contribuente ai sensi dell'articolo 1 Dpr 322/1998, la sentenza della CTR ha ritenuto di poter prescindere dall'accertamento della sussistenza di specifico incarico all'intermediario, affermando che l'invio telematico della dichiarazione, ex articolo 3 Dpr 322/98, era stato effettuato con il consenso del contribuente in quanto si trattava di documento conclusivo del procedimento di tenuta della contabilità, elaborazione del bilancio e delle altre prescritte scritture contabili, ed ha altresì ritenuto irrilevante la pretesa nullità in quanto il contribuente avrebbe concorso a cagionarla. Tali statuizioni appaiono in contrasto con la disciplina degli articolo 1 e 3 del dpr 322/98, che prevedono la necessità che la dichiarazione dei redditi sia sottoscritta a pena di nullità dal contribuente, o da chi ne abbia la rappresentanza legale o negoziale, o, in caso di dichiarazione in via telematica, da intermediario a ciò specificamente incaricato. Il conferimento di tale incarico all'intermediario e comunque la mancanza del potere di rappresentare il contribuente ai fini della presentazione della dichiarazione, se contestato dal suddetto contribuente, va dunque specificamente accertato dal giudice di merito. L'accoglimento del primo motivo assorbe l'esame del secondo. La sentenza va dunque cassata con rinvio ad altra sezione della medesima CTR che si atterrà al seguente principio di diritto L'invio telematico della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'articolo 3 dpr 322/98 richiede il conferimento da parte del contribuente di uno specifico incarico all'intermediario, trattandosi di adempimento distinto da quello di tenuta della contabilità e di consulenza fiscale in generale, con conseguente necessità di accertamento della sussistenza di tale incarico in ipotesi di relativa contestazione . P.Q.M. La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso. Dichiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza della CTR del Friuli Venezia-Giulia e rinvia anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, ad altra sezione della medesima CTR.