Discrimina un disabile: sospeso il concorso in magistratura

Il Tar del Lazio con ordinanza della Prima Sezione quater del 6 giugno 2014 ha deciso di bloccare il concorso in magistratura ritenendo illegittimo il diario delle 3 prove scritte in quanto lesivo dei diritti di un disabile a partecipare al concorso.

In questo momento, quindi, sembrerebbe che non si terranno le prove scritte nonché le operazioni preliminari di consegna dei codici ammessi per il concorso per 365 posti da uditore giudiziario già fissate per i giorni 25-26-27 giugno presso la Fiera di Roma e al quale avevano presentato domanda 20.787 candidati. Ed infatti, l’ordinanza cautelare numero 2563/2014 del TAR Lazio, depositata il 6 giugno scorso, ha accolto le ragioni di un ricorrente che aveva dimostrato di non poter partecipare a 3 giorni consecutivi di prove a Roma in quanto costretto a sottoporsi, a giorni alterni, ad una dialisi nella sua città di residenza in conseguenza della sua malattia. Una situazione che lo aveva portato, prima dell’emanazione del decreto ministeriale, a presentare un’istanza al Ministero per ottenere lo svolgimento in giorni non consecutivi delle prove scritte del concorso che, però, era stata rigettata. Un’ordinanza che farà certamente discutere dal momento che dispone la “sospensione” del concorso rectius del decreto ministeriale del 7 marzo 2014 che aveva fissato le date a poco tempo dall’inizio delle prove stesse. Se non arriveranno notizie di segno opposto l’ordinanza avrà effetti per tutti i candidati che già hanno organizzato la trasferta romana nonché, ovviamente, anche per il Ministero della Giustizia che è ora chiamato a trovare una soluzione dall’appello al Consiglio di Stato ad una diversa modulazione delle date di esame. Prevalgono i diritti dei disabili. Del resto, secondo i giudici del TAR Lazio «l’esigenza di garanzia di accesso al pubblico impiego da parte dei cittadini disabili, attraverso la necessaria modulazione delle modalità di svolgimento delle prove, assume particolare e specifica rilevanza in relazione al concorso per l’ammissione alla magistratura ordinaria, che costituisce lo strumento esclusivo per l’accesso dei cittadini all’esercizio del potere giurisdizionale dello Stato». Esigenza che non può essere disattesa neppure allegando, come aveva tentato di fare l’Avvocatura dello Stato, ragioni «connesse a profili di spesa o di organizzazione del lavoro degli addetti alla procedura concorsuale spese di affitto dei locali, attività di custodia del materiale delle prove ecc. , che devono considerarsi recessive rispetto alla primaria esigenza di garanzia della possibilità di accesso del ricorrente alle prove in parità di condizioni con gli altri concorrenti». Del resto - osserva sempre il TAR Lazio - non sembra neppure «che la scelta dell’Amministrazione, di articolazione dello svolgimento delle prove scritte in 3 giorni continuativi, risponda ad esigenze indefettibili di garanzia dell’anonimato e del buon andamento della procedura, sotto i profili della trasparenza, linearità e selezione dei migliori». Modulazione dei tempi e modi delle prove. In fondo - ricordano pure i giudici amministrativi - l’articolo 20 legge numero 104/1992, relativa al diritto del disabile ammesso alla partecipazione a concorsi pubblici, «di chiedere l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap , nonché la concessione di tempi aggiuntivi, non esaurisce l’ambito degli strumenti di modulazione delle modalità di svolgimento delle prove concorsuali ipotizzabili per il conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla successiva generale disposizione normativa di cui al citato articolo 16 legge numero 68/1999». Modulazione dei tempi che potrebbe non essere possibile soltanto laddove dovesse essere incompatibile con quelle espressamente previste dalla legge in relazione ad esigenze generali parimenti rilevanti, come quelle finalizzate a garanzia dell’anonimato o del buon andamento della procedura.

Tar Lazio, sez. I – quater, ordinanza 5 – 6 giugno 2014, numero 2563 Presidente Orciuolo – Estensore Lo Presti Fatto e diritto Premesso che, ai sensi dell’articolo 16 della legge 12.3.1999 numero 68, deve essere garantita ai disabili la possibilità di partecipazione a tutti i concorsi per il pubblico impiego, da qualsiasi amministrazione pubblica siano banditi, in parità di condizioni con tutti gli altri concorrenti, mediante la previsione di speciali modalità di svolgimento delle prove di esame Ritenuto che l’esigenza di garanzia di accesso al pubblico impiego da parte dei cittadini disabili, attraverso la necessaria modulazione delle modalità di svolgimento delle prove, assume particolare e specifica rilevanza in relazione al concorso per l’ammissione alla magistratura ordinaria che costituisce lo strumento esclusivo per l’accesso dei cittadini all’esercizio del potere giurisdizionale dello Stato Considerato che la previsione di cui all’articolo 20 della legge numero 104/1992, relativa al diritto del disabile ammesso alla partecipazione a concorsi pubblici, di chiedere l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap , nonché la concessione di tempi aggiuntivi, non esaurisce l’ambito degli strumenti di modulazione delle modalità di svolgimento delle prove concorsuali ipotizzabili per il conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla successiva generale disposizione normativa di cui al citato articolo 16 della legge 12.3.1999 numero 68 Ritenuto, peraltro, che la previsione del menzionato articolo 16 non può valere a legittimare l’introduzione di modalità di svolgimento delle prove concorsuali incompatibili con quelle espressamente previste dalla legge in relazione ad esigenze generali parimenti rilevanti, come quelle finalizzate a garanzia dell’anonimato o del buon andamento della procedura Ritenuto, in questa prospettiva, che la domanda del ricorrente di articolazione dello svolgimento delle prove scritte in tre giorni non consecutivi non contrasta con nessuna disposizione precettiva di legge , considerato che il r.d. 1860/1925 e successive modificazioni e integrazioni non impone che le prove scritte si svolgano in tre giorni consecutivi e ciò a differenza della subordinata richiesta di svolgimento di una sola prova scritta e di differimento delle ulteriori prove all’esito della correzione della prima, che contrasta con la regolamentazione normativa generale di cui alle disposizioni di legge richiamate Ritenuto, peraltro, che non sembra al Collegio che la scelta dell’Amministrazione, di articolazione dello svolgimento delle prove scritte in tre giorni continuativi, risponda ad esigenze indefettibili di garanzia dell’anonimato e del buon andamento della procedura, sotto i profili della trasparenza, linearità e selezione dei migliori Ritenuto anche che la difesa erariale si è limitata ad addurre ragioni giustificatrici della scelta predetta, connesse a profili di spesa o di organizzazione del lavoro degli addetti alla procedura concorsuale spese di affitto dei locali, attività di custodia del materiale delle prove ecc. , che devono considerarsi recessive rispetto alla primaria esigenza di garanzia della possibilità di accesso del ricorrente alle prove in parità di condizioni con gli altri concorrenti Ritenuto, pertanto, che, in accoglimento della domanda cautelare, va disposta la sospensione del decreto impugnato nella parte in cui fissa lo svolgimento delle prove scritte del concorso in tre giorni consecutivi, ordinando all’amministrazione resistente l’individuazione di una diversa articolazione temporale delle prove secondo le esigenze rappresentate dal ricorrente P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Prima Quater accoglie la domanda cautelare proposta con il ricorso in epigrafe e per l’effetto sospende in parte qua il provvedimento impugnato secondo quanto indicato in parte motiva. Fissa per la trattazione del merito l’udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2014. Compensa le spese della presente fase cautelare. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.