Nessuna sanzione è possibile nei confronti dell’uomo, cui è addebitato un uso troppo frequente dell’apparecchiatura da fitness. A lamentarsi è solo la donna che vive nell’appartamento collocato al piano di sotto.
Forma fisica, prima di tutto ecco spiegato non solo l’acquisto del tapis roulant, ma anche, anzi soprattutto, l’utilizzo quotidiano, a casa, dell’apparecchiatura da ‘fitness’. C’è, però, una piccola controindicazione il rumore Fastidioso, forse, ma, comunque, non tale da provocare il “disturbo del riposo e delle occupazioni delle persone”. Cassazione, sentenza numero 17725, prima sezione penale, depositata oggi Disturbo. A dare il la’ alla vicenda giudiziaria sono le proteste di una donna, legate ai «rumori» e alle «vibrazioni» provenienti dall’appartamento del piano superiore. Casus belli è, in sostanza, l’utilizzo di un tapis roulant da parte dell’uomo – citato in giudizio – che abita in quell’appartamento. Ebbene, per i giudici di primo grado, è indiscutibile la molestia provocata dal costante utilizzo dell’apparecchiatura da ‘fitness’. Consequenziale è la condanna dell’uomo – per il reato di “disturbo del riposo e delle occupazioni delle persone” – a «200 euro di ammenda» e al «risarcimento del danno» in favore della donna. Secondo il legale dell’uomo, però, la decisione è viziata da due errori fondamentali primo, non è «provato che le vibrazioni prodotte dal tapis roulant provocassero un rumore tale da arrecare disturbo» secondo, non è stata acclarata la «idoneità, anche in astratto» – degli effetti sonori provocati dal tapis roulant – ad «arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone». E proprio la ipotetica «diffusività del rumore derivante dall’uso del tapis roulant» è elemento centrale per le valutazioni dei giudici del ‘Palazzaccio’, i quali, a sorpresa, liberano l’uomo da ogni accusa. Come si spiega questa decisione? Con una semplice constatazione «gli appartamenti adiacenti» a quello dell’uomo «non erano abitati», e, per giunta, nella zona del piano sottostante «vi era soltanto la persona offesa», solo la donna che si era lamentata per il «fastidio» arrecatole dai rumori provocati dal tapis roulant.
Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 7 marzo – 24 aprile 2014, numero 17725 Presidente Chieffi – Relatore La Posta Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 14.11.2012 il Tribunale di Pescara, sezione distaccata di San Valentino in A.C., condannava G.V. alla pena di euro 200 di ammenda, ed al risarcimento del danno in favore della parte civile, in relazione al reato di cui all'articolo 659 cod. penumero per avere disturbato il riposo e le occupazioni di I.A., abitante nell'appartamento al piano sottostante, con rumori e vibrazioni. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, personalmente, denunciando la violazione di legge ed il vizio della motivazione avuto riguardo alla configurabilità del reato contestato, atteso che non risulta affatto provato che le vibrazioni prodotte dal tapis roulant provocassero un rumore tale da arrecare disturbo. Rileva, altresì, che non è stata in alcun modo indicata la idoneità anche in astratto ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone. Tanto è stato ribadito nella memoria difensiva con la quale si chiede dichiararsi non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato contestato. Considerato in diritto Ad avviso del Collegio, il ricorso è fondato. Ai fini della configurabilità della fattispecie di cui all'articolo 659 comma primo cod. penumero , trattandosi di reato di pericolo presunto, pur non essendo necessaria la prova dell'effettivo disturbo di più persone, occorre la sussistenza della idoneità del fatto a disturbare un numero indeterminato di persone Sez. 1, numero 40393, 08/10/2004, Squizzato, rv. 230643 . Nella specie, invero, il tribunale, pur affermando la necessità di tale presupposto, non ha dato atto della accertata sussistenza di elementi dai quali poteva trarsi la cd. diffusività del rumore derivante dall'uso del tapis roulant, evidenziando, anzi, che gli appartamenti adiacenti a quelli del ricorrente non erano abitati e che al piano sottostante vi era soltanto la persona offesa. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio per insussistenza del fatto contestato al ricorrente. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.