Furto in un ristorante: per le Sezioni Unite non è privata dimora

Con riguardo alla nozione di privata dimora, ai fini della configurabilità del reato di cui all’articolo 624-bis, le Sezioni Unite forniscono una prima decisione negativa sulla questione. Un ristorante non può essere considerato luogo di privata dimora tanto da configurare il reato di furto in abitazione, «salvo che il fatto non sia avvenuto all’interno di un’area riservata alla sfera privata della persona offesa».

Lo sanciscono le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione con l'informazione provvisoria numero 6/2017, pubblicata il 23 marzo 2017. Privata dimora. La Corte di Cassazione con la sentenza numero 652/17, depositata il 9 gennaio, rimetteva alle Sezioni Unite la questione relativa all’esatta qualificazione giuridica del concetto di privata dimora. Il quesito si riferiva alla configurabilità del reato di cui all’articolo 624-bis c.p., ossia il furto in abitazione, in base alla nozione di privata dimora. In particolare, la Corte si chiedeva se in tale concetto potesse essere ricompreso anche il luogo in cui si esercita un’attività commerciale o imprenditoriale, nella specie un ristorante. Le Sezioni Unite, con l'informazione provvisoria numero 6/2017, risolvono negativamente la questione stabilendo che nella nozione di privata dimora di cui all’articolo 624-bis c.p. rientrano esclusivamente i luoghi, anche destinati ad attività lavorativa o professionale, nei quali si svolgono occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare. Questa la decisione della Suprema Corte, in attesa del deposito delle motivazioni.

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