Niente multe per le imprese di autotrasporto ben organizzate

Per essere affrancato da responsabilità in caso di violazione delle norme sui tempi di guida e riposo degli autisti occorre che l'imprenditore abbia formato adeguatamente i propri dipendenti e che li gestisca in maniera razionale, dimostrando trasparenza agli organi di vigilanza.

Lo ha chiarito il Ministero dell'Interno con la circolare numero 300/a/2438/17/111/20/3 del 24 marzo 2017. La disciplina comunitaria in materia di rispetto dei tempi di guida e riposo degli autotrasportatori ha fatto passi da gigante arrivando a definire la responsabilità diretta delle imprese di trasporto per le infrazioni in materia commesse dai conducenti, anche se compiute all'estero. Formazione e controllo dell'attività degli autisti. Per affrancarsi da queste responsabilità, gli imprenditori devono assolvere ad una serie di oneri in materia di formazione e controllo dell'attività degli autisti. Con la pubblicazione sulla G.U. numero 301 del 27/12/2016 del decreto ministeriale che disciplina i corsi di formazione, istruzione e controllo dei conducenti professionali che utilizzano strumenti per il controllo dei tempi di guida e riposo sono state indicate le regole da rispettare per esonerare le imprese dalla responsabilità introdotta dalla normativa. L'adesione alle imprese al dettato normativo sul corretto adempimento degli oneri di formazione e controllo, specifica la circolare, potrà essere valutato dal giudice o dal prefetto se l'organo di polizia stradale eleva comunque un verbale ai sensi dell'articolo 174/14° cds. Ma anche gli organi di vigilanza hanno facoltà di valutare immediatamente l'eventuale responsabilità dell'impresa. Dunque la multa da 327 euro potrà non essere elevata se l'impresa dimostra che oltre a formare, istruire e controllare i propri dipendenti ha anche ben organizzato i turni e i carichi di lavoro. Oppure, specifica il Viminale, se l'infrazione accertata dalla polizia stradale è poco significativa e di conseguenza non presuppone evidenti carenze organizzative dell'impresa. Se gli organi di vigilanza decideranno comunque di elevare un verbale le imprese potranno sempre ricorrere al giudice di pace o alla prefettura dimostrando non solo l'adempimento degli oneri di formazione, istruzione e controllo ma anche «che l'infrazione non è imputabile a insufficienze organizzative dell'attività dei conducenti da parte della stessa impresa, rispetto alla quale va valutata positivamente la produzione, nei casi previsti, di un contratto di trasporto in forma scritta o di istruzioni scritte compatibili con la norma in esame».

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