Più di 23 miliardi di euro. È questa la cifra che lo Stato italiano ha perso in soli quattro anni, dal 2011 al 2015, sui contratti derivati sottoscritti dal Tesoro con grandi banche d’affari internazionali. Un fiume di denaro destinato purtroppo a ingrossarsi, visto che da qui al 2021 sono più che probabili ulteriori perdite per altri 24 miliardi di euro.
Ma cosa sono i “derivati”, di cui spesso si sente parlare e di cui altrettanto spesso si ignora l’esatto significato? Qual è la differenza fra un swap e una swaption, fra un Cross currency swap e un Interest rate swap? «Armi finanziarie di distruzione di massa». Luca Piana scava nel mondo sommerso della finanza e ne rivela metodi e strumenti, tra cui appunto i derivati, che il guru americano Warren Buffet, uno dei più quotati gestori di patrimoni al mondo, ha definito «armi finanziarie di distruzione di massa». Ricostruisce quando il Governo centrale – ma anche Regioni, Province e perfino microscopici Comuni – hanno cominciato a usarli e per quali motivi. E spiega perché, a un certo punto, hanno avuto effetti così devastanti sulle Casse pubbliche, oltre che su quelle delle Amministrazioni locali. In particolare vengono ricostruiti i dettagli dei derivanti sottoscritti dallo Stato Italiano con la banca d’investimento americana Morgan Stanley, che hanno costretto il Tesoro a sborsare ben 3,1 miliardi di euro, versati per giunta proprio nel momento in cui l’allora Premier Mario Monti stava fronteggiando il rischio di non poter più pagare le pensioni e gli stipendi dei dipendenti pubblici. Senza dimenticare che al Parlamento e all’opinione pubblica è sempre stata ed è tuttora negata la possibilità di prendere visione di questi contratti, rendendo di fatto impossibile una valutazione piena e trasparente della gravità della situazione. E soprattutto, impedendo agli esperti di analizzare le ragioni che hanno spinto i Dirigenti dello Stato a imbarcarsi in operazioni dal profilo di rischio elevato, in alcuni casi addirittura speculativo. Ma se molti aspetti di questa complessa vicenda restano ancora oscuri, una cosa è chiara fin d’ora nei conti pubblici del nostro Paese si è aperta un’immensa voragine e la colpa è da addebitare – almeno in parte – ai derivati e, quindi ai Governi della Seconda Repubblica che li hanno sottoscritti Luca Piana, La voragine, Mondadori, 2017 . La relazione del Procuratore Regionale della Corte dei Conti, Sezione Lazio. Finalmente la questione è venuta in evidenza attraverso la relazione del Procuratore Regionale, Donata Cabras, della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il Lazio, il 17.02.2017 all’inaugurazione dell’anno giudiziario 2017 dove dalla pag. 24 in poi è dato leggere «Una fattispecie dannosa di estrema rilevanza e di indubbia complessità, che ha impegnato il Magistrato assegnatario in una delicata istruttoria, condotta anche attraverso accertamenti svolti, per delega, dai militari della Guardia di Finanza, ha riguardato la vicenda della chiusura anticipata e della contestuale ristrutturazione, intervenuta tra dicembre 2011 e gennaio 2012, di alcuni strumenti finanziari derivati, stipulati negli anni precedenti dallo Stato italiano nello specifico dal MEF con l’Istituto Morgan Stanley». La Procura ha contestato, in primo luogo, la mancata considerazione, in sede di rinegoziazione, di una clausola, unica nel suo genere cd. additional termination events , che rendeva di fatto tutti i contratti stipulati con la banca non idonei ad attuare le strategie finanziarie, perseguite e dichiarate dal MEF, di medio e soprattutto di lungo periodo, con la conseguenza che in tale situazione la parte pubblica – MEF – si sarebbe dovuta, quanto meno, astenere dallo stipulare altri contratti con quella specifica controparte, atteso che gli altri operatori finanziari non prevedevano una clausola del genere. Ma vi è di più alcuni dei contratti in derivati evidenziavano profili speculativi che li rendevano inidonei alla finalità di ristrutturazione del debito pubblico – l’unica consentita dalla vigente normativa per operazioni in derivati – non essendo ammissibile per lo Stato, investitore pubblico, assumersi rischi rilevantissimi collegati, ad esempio, alla previsione che la controparte potesse esercitare il proprio diritto di opzione solo in condizioni di mercato a lei più favorevoli. La dimensione delle conseguenze di tale assunzione di rischi può essere valutata tenendo conto che, per una sola di tali operazioni, a fronte di incassi per il Ministero di 47 milioni di euro, lo Stato, alla chiusura, ha dovuto versare alla banca Morgan Stanley oltre 1 miliardo e 300 milioni di euro. Del pari, la Procura ha contestato l’omessa attivazione di una garanzia cd. “garanzia collateral” , pur inizialmente prevista nell’accordo quadro, che avrebbe potuto evitare l’esborso di denaro pubblico, e un incompleto sistema di valutazione dei rischi, nonché l’inadeguatezza, sia numerica che di professionalità, delle strutture preposte alla gestione delle operazioni di cui si tratta. L’analisi dei contratti stipulati tra Stato italiano e banca americana ha evidenziato una profonda asimmetria tra le parti, caratterizzata dalla controparte privata dominante e predominante a fronte di una tendenza della controparte pubblica, consolidatasi nel tempo, a subire talune scelte della banca. Tale situazione è stata favorita dal doppio ruolo svolto dall’istituto bancario che, oltre a vendere allo Stato prodotti finanziari derivati è anche uno specialist del debito pubblico, ricompreso nell’elenco, tenuto dal MEF, di soggetti incaricati di acquistare, con continuità, titoli del debito pubblico italiano, in funzione quindi di acquirenti del debito pubblico, ma anche di fornitori-rivenditori di prodotti finanziari derivati. Gli importi corrisposti alla banca d’affari per la ristrutturazione e chiusura delle operazioni ammontano ad oltre 3 miliardi di euro, cifra che rappresenta la più consistente delle componenti del danno contestato alla banca e ai dirigenti del MEF, cui si deve aggiungere il costo del finanziamento sostenuto dall’Amministrazione nel 2012 per sopperire al fabbisogno generato dalle predette operazioni, individuato nel rendimento medio ponderato dei BTP a 5 anni, pari al 4,67%, applicato al capitale di oltre 3 miliardi e pari ad oltre 700 milioni di euro, ed un’ulteriore somma di oltre 270 milioni di euro, consistente nei flussi finanziari relativi esclusivamente alle swaption vendute, che sono da ritenere non stipulabili in assoluto dallo Stato a causa della loro natura intrinsecamente speculativa. Per conseguenza, tutti i differenziali negativi dei flussi finanziari generati dalle swaption e dall’IRS, precedenti al mese di dicembre 2011, sono da considerare danno per le pubbliche finanze. La somma delle diverse voci sopra indicate determina il danno complessivamente contestato di euro 4.112.988.409,50. Da sottolineare che la particolare posizione rivestita dalla banca nella vicenda ha finito per caratterizzare i rapporti col MEF attraverso un sostanziale affidamento, che configura una ipotesi di inserimento organizzativo e funzionale dell’istituto di credito nella gestione del debito pubblico e, in definitiva, determina la sussistenza di un effettivo rapporto di servizio in senso ampio. L’interesse per i derivati ha riguardato anche qualche Ente di previdenza a partire dal 2004 come è dato leggere sempre nella medesima relazione. Le indagini, svolte per delega dai militari della Guardia di Finanza, hanno preso l’avvio partendo dalla normativa di settore, dallo statuto e dalle specifiche delibere dell’ente, nelle quali risulta confermato che i criteri di investimento, al pari di quanto previsto per tutte le casse di previdenza, si basano sul principio della prudenza e che, nel loro complesso, mirano a garantire un reddito certo ed una riserva di liquidità, per assicurare le prestazioni previdenziali. In particolare, lo statuto e le delibere dell’ente, al tempo cui si riferiscono i fatti, in linea con quanto previsto dalla normativa primaria, contemplavano l’investimento nel settore mobiliare, privilegiando l’acquisto di titoli obbligazionari con elevato rating e congruo livello di liquidità, con limitazioni per l’acquisto di titoli azionari e per l’accesso a strumenti finanziari con rendimenti non correlati a mercati tradizionali. Contravvenendo a tali disposizioni l’ente ha invece deciso l’acquisto, per 646 milioni di euro, di cd. CDO Collateralized Debt Obligation che comportavano anche il rischio di perdita del capitale. A seguito della ristrutturazione, disposta alla luce dalla ingente perdita di valore sul mercato dei titoli di cui si tratta, l’ente ha sopportato un danno quantificato in oltre 62 milioni di euro derivanti dalle commissioni di gestione, dalla minusvalenza realizzata e dalle connesse spese legali. Uguale attenzione dovrebbe oggi essere dedicata agli investimenti “illiquidi” che, dopo gli strutturati, è la nuova “moda”. Per prodotti finanziari illiquidi si intendono i prodotti per i quali sussistono difficoltà di smobilizzo a condizioni significative, ovvero che «determinano per l’investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative, ossia tali da riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto e in vendita» anche avuto riguardo all’aspetto della convenienza economica della transazione ed alla luce dei costi in cui può incorrere l’investitore rif. Comunicazione CONSOB numero 9019104 del 2 marzo 2009 . Certo che sostenere oggi che non ci sono i soldi per finanziare le nuove povertà è davvero singolare.