Il consigliere comunale che riceve un verbale dalla polizia municipale deve affrettarsi a pagare la multa per non rischiare di perdere l’incarico amministrativo. E non può neppure richiedere la rateizzazione dell’importo perché si tratterebbe sempre di un debito attivo verso l’ente.
Lo ha evidenziato il Ministero dell’Interno con il parere numero 15900/tu/00/63 del 24 febbraio 2015. Il caso. Un sindaco ha richiesto chiarimenti sull’applicazione concreta dell’articolo 63 del testo unico degli enti locali che tratta dello status degli amministratori. In particolare, sulla possibile incompatibilità di un consigliere comunale che ha ricevuto dall’ente locale atti ingiuntivi per mancato pagamento di tasse, imposte e multe stradali. Per quanto riguarda le infrazioni alle regole stradali, specifica la nota, il riferimento corretto è all’articolo 63/1° numero 6, d.lgs. numero 267/2000 che evidenzia l’incompatibilità a causa di un debito liquido ed esigibile con l’ente di appartenenza. Ovvero la certezza di un debito e del relativo ammontare verso il comune e che lo stesso non sia soggetto a termini e condizioni. Le multe stradali divenute titolo esecutivo ricadono pienamente in questa previsione. Il debito si estingue con il pagamento dell’ultima rata. Pertanto, conclude il Viminale, «finché le contravvenzioni in parola non saranno pagate, non potrà che ritenersi esistente la prospettata fattispecie di incompatibilità, in quanto la rateizzazione è soltanto una modalità di pagamento e finché non risulterà versata l’ultima rata prevista il debito non potrà in alcun modo considerarsi estinto».