Addizionale tassa auto, pronto il codice tributo

Con la risoluzione numero 26/E del 12 marzo, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per il versamento, mediante F24, dell’addizionale erariale sulla tassa automobilistica, nonché delle sanzioni e dei relativi interessi dovuti in seguito ad accertamento da parte dell’amministrazione finanziaria. Nel medesimo provvedimento l’Agenzia ha fornito le istruzioni per la compilazione del modello.

Con la risoluzione numero 26/E del 12 marzo 2014 l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per il versamento, mediante F24, dell’addizionale erariale sulla tassa automobilistica, nonché delle sanzioni e dei relativi interessi dovuti in seguito ad accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria. I codici da utilizzare sono “A500” denominato Addizionale erariale alla tassa automobilistica – articolo 23, comma 21, D.L. numero 98/2011 – Atto di accertamento “A501” denominato Addizionale erariale alla tassa automobilistica – art 23, comma 21, D.L. numero 98/2011 – Sanzione – Atto di accertamento “A502” denominato Addizionale erariale alla tassa automobilistica – articolo 23, comma 21, D.L. numero 98/2011 – Interessi – Atto di accertamento. Istruzioni per la compilazione del modello F24. Nel medesimo provvedimento l’Agenzia ha fornito le istruzioni per la compilazione del modello F24 relativamente ai versamenti in esame nella sezione “Contribuente” vanno indicati i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il versamento, mentre nella sezione “Erario ed altro” - in corrispondenza dei campi “codice ufficio”, “codice atto” e “anno di riferimento” - vanno indicati i dati reperibili nell’atto di accertamento inviato dall’Ufficio. L’Agenzia precisa che nel campo “tipo” va indicata la lettera F identificativo registro . Ricordiamo che l’addizionale erariale alla tassa automobilistica è stata introdotta dall’articolo 23, comma 21, d.l. numero 98/2011 e successive modifiche, che prevede altresì che, in caso di omesso o insufficiente versamento dell’addizionale, si applica la sanzione di cui all’articolo 13 d.lgs. numero 471/1997, pari al 30% dell’importo non versato. fonte www.fiscopiu.it

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