Dinamica dell’incidente e colpa dei soggetti? È tutto nelle mani del giudice di merito

In tema di sinistri stradali, il giudizio del giudice di merito si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità.

Lo ha precisato la Terza Sezione civile di Cassazione, con sentenza n. 5248 del 6 marzo 2014, rigettando il ricorso con cui i parenti di una vittima di un incidente stradale avevano richiesto risarcimento danni per il sinistro occorso al loro parente, ritenendolo essi solo corresponsabile dell’accaduto. Il caso. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto, con un unico motivo, con cui i ricorrenti avevano addotto violazione e falsa applicazione dell’articolo 2054, 2 comma, c. c. I fatti di causa traggono origine da un incidente stradale che aveva provocato la morte di entrambi i conducenti, con sentenza di primo grado che aveva visto soccombere madre e fratelli di uno fra gli stessi automobilisti, perché ritenuto colpevole in via esclusiva dell’accaduto. Stessa sorte in sede di gravame, dove venne rigettato l’appello dei soccombenti. Un giudizio di mero fatto . I ricorrenti ricordano un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui per il superamento della presunzione di colpa concorsuale di cui alla citata norma civilistica non è sufficiente l’accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti, occorrendo anche che l’altro fornisca la prova liberatoria, dimostrando di avere fare tutto il possibile per evitare l’incidente . La Corte, sul punto, precisa, invece, come anche citando la recente pronuncia della stessa Sezione la numero 1028 del 25 gennaio 2012 , in tema di sinistri stradali derivanti dalla circolazione stradale, l’apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell’incidente, all’accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell’accertamento dell’esistenza o dell’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza da punto di vista logico-giuridico, e ciò vale anche per quanto concerne il punto specifico se il conducente di uno dei veicoli abbia fornito la prova liberatoria di cui all’art. 2054 c.c. . Tanto premesso, la Suprema Corte ha ritenuto congrua la ricostruzione fornita dalla Corte territoriale, che ha correttamente valutato il comportamento tenuto dai due conducenti che ne sono rimasti coinvolti.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 14 gennaio – 6 marzo 2014, n. 5248 Presidente Petti – Relatore Massera Svolgimento del processo 1 - Con sentenza in data 19 marzo 2002 il Tribunale di Siena, pronunciando sulle domande di risarcimento danni conseguenti ad un incidente stradale che aveva provocato il decesso di entrambi i conducenti, ritenuta la responsabilità esclusiva di S.M. per avere invaso l'opposta semicarregiata di pertinenza di E.L., rigettò la domanda proposta da M.B., R.M. e R.M., rispettivamente madre e fratelli di S.M. 2 - Con sentenza in data 13 dicembre 2007 - 15 gennaio 2008 la Corte d'Appello di Firenze rigettò l'appello dei soccombenti. La Corte territoriale osservò per quanto interessa l'autoarticolato condotto dal L. teneva una velocità compatibile con il mezzo e la tipologia stradale esso procedeva correttamente al centro della semicarreggiata di pertinenza, considerato che stava terminando una curva sinistrorsa di difficile impostazione e che aveva lasciato oltre mezzo metro da ciascun lato l'urto era avvenuto 60 cm. all'interno della semicarreggiata del L., per cui si sarebbe verificato anche se il L. si fosse mantenuto ancor più sulla destra l'auto condotta dal M. aveva tenuto una traiettoria anomala. 3 - Avverso la suddetta sentenza A.S., coniuge superstite ed erede di M.B., R.M. e R.M. hanno proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo. Gli intimati, Italiana Assicurazioni S.p.A., A.B.G., F.L., S.L., A.L., L.L., L.E. & amp C. S.n.c., non hanno espletato attività difensiva. Motivi della decisione 1 - Con l'unico motivo i ricorrenti adducono violazione e falsa applicazione del'art. 2054, II comma c.c. e omesso esame o quanto meno insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Assumono i ricorrenti che il giudice di merito, pure nella totale incertezza sulla causa e sulle responsabilità dl sinistro, in mancanza di qualsiasi prova diretta o indiretta, nella totale incertezza delle stesse relazioni tecniche di parte e di ufficio, ha ritenuto di attribuire la responsabilità esclusiva del sinistro a S.M., escludendo a priori, cioè senza darne alcuna giustificazione o motivazione, alcuna indagine in ordine al comportamento di E.L. Ricordato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui per il superamento della presunzione di colpa concorsuale posta dall'art. 2054, comma 2 c.c. non è sufficiente l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti, occorrendo anche che l'altro fornisca la prova liberatoria, dimostrando di avere fatto tutto il possibile per evitare l'incidente, riferite le sentenze ritenute significative ai fini della decisione, i ricorrenti hanno poi esaminato le risultanze processuali, con particolare riferimento alle consulenze tecniche. 2 La Corte intende dare continuità al proprio orientamento confronta Cass. Sez. III, 25 gennaio 2012, n. 1028 secondo cui, in tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l'apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell'incidente, all'accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell'accertamento dell'esistenza o dell'esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l'evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico, e ciò anche per quanto concerne il punto specifico se il conducente di uno dei veicoli abbia fornito la prova liberatoria di cui all'art. 2054 c.c. Contrariamente all'assunto, la Corte territoriale solo la cui sentenza è oggetto di esame in questa sede, con conseguente inammissibilità delle argomentazioni riguardanti la decisione del Tribunale , in esito alla valutazione delle risultanze processuali - attività implicante accertamenti di fatto e valutazioni di esclusiva pertinenza del giudice di merito - è stata in grado di ricostruire l'incidente ed ha valutato il comportamento rispettivamente tenuto dai due conducenti che ne sono rimasti coinvolti. Per quanto riguarda, in particolare, il L., la sentenza impugnata ha addotto due rationes decidendi idonee ad escluderne la responsabilità a nella situazione concreta non era da lui esigibile una condotta di guida diversa b in ogni caso la rilevante invasione della semicarreggiata di sua pertinenza da parte del M. ha reciso il nesso causale tra la condotta del L. e l'evento, che egli non avrebbe comunque potuto scongiurare. .3 - Sotto diverso profilo, il ricorso presenta una duplice ragione di inammissibilità che va ravvisata nella violazione dell'art. 366-bis c.p.c. - applicabile ratione temporis - e dell'art. 366. n. 6 c.p.c. In primo luogo, manca del tutto il momento di sintesi necessario non solo per circoscrivere il fatto controverso ma anche per specificare in quali parti e per quali ragioni la motivazione della sentenza impugnata si riveli, rispettivamente, omessa, insufficiente, contraddittoria, mentre il quesito di diritto non postula l'enunciazione di un principio fondato sulla norma indicata, ma chiede alla Corte di verificare la correttezza della sentenza impugnata. In secondo luogo, confronta, tra le altre, Cass. Sez. Un. n. 28547 del 2008 Cass. Sez. III n. 22302 del 2008 non indica specificamente in quale sede processuale le consulenze cui fa riferimento risultino prodotte nella fase di merito e non le produce n sede di legittimità. 4 - Pertanto il ricorso è inammissibile. Non luogo a provvedere in ordine alle spese del giudizio di cassazione non avendone gli intimati sostenute. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese del giudizio di cassazione.