L’Agenzia delle Entrate con la circolare numero 2 del 21 febbraio 2014 si è espressa sulle modifiche all’imposta di registro, ipotecaria e catastale relativa agli atti di trasferimento o di costituzione a titolo oneroso di diritti reali immobiliari a seguito dell’entrata in vigore, il 1° gennaio scorso, dell’articolo 10 del D.lgs.14 marzo 2011, numero 23.
In quest’occasione l’Agenzia delle Entrate si è espressa anche sul regime tributario degli accordi di mediazione e le conciliazioni giudiziarie successive al 1° gennaio 2014. Rimodulazione delle aliquote. La questione interpretativa era nata dalla formulazione dell’articolo 10 d.lgs. numero 23/2011 in materia di Federalismo Fiscale Municipale. Quella norma, da un lato, aveva rimodulato le aliquote previste per i trasferimenti immobiliari compresi la rinuncia pura e semplice, espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi esse avrebbero dovuto essere soltanto due una del 2% per la c.d. prima casa - purché non di lusso e, cioè, non accatastata come A1, A8 e A9 e un’altra del 9% per tutte le altre ipotesi . «Avrebbero dovuto essere» due, perché successivamente il legislatore è intervenuto prevedendo una disciplina «speciale» per la piccola proprietà contadina articolo 1, commi 608 e 609, legge di Stabilità per il 2014 . Addio regimi agevolativi speciali. Dall’altro lato, poi, il comma 4 dell’articolo 10 di quel decreto aveva previsto la soppressione di tutte le «esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali». Nessuna conseguenza per la mediazione. E proprio in ragione dell’esistenza di quella formulazione ci eravamo chiesti, nell’edizione del 9 gennaio scorso, se la disciplina fiscale di favore - proprio in tema di imposta di registro - prevista dall’articolo 17, comma 3, d.lgs. numero 28/2010 per il verbale di mediazione avrebbe potuto, per così dire sopravvivere, alla nuova disciplina. Ed infatti, quell’articolo 17, comma 3, prevede che «il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente». In quella sede avevamo concluso che, in applicazione delle regole generali che regolano i rapporti tra le fonti del diritto, l’articolo 17, comma 3, d.lgs. numero 28/2010 fosse una norma speciale, ma generale applicandosi, infatti, a tutti gli atti soggetti all’imposta di registro e non soltanto a quelli contenenti un trasferimento immobiliare e, quindi, prevaleva sulla norma posteriore, ma speciale dell’articolo 10, d.lgs. numero 23/2011 che si applica soltanto ai trasferimenti immobiliari . Ora la conferma dell’Agenzia delle Entrate. Oggi, l’Agenzia delle Entrate con la propria circolare conferma quell’interpretazione. Ed infatti, nel paragrafo 9.1, dedicato proprio alla mediazione civile e commerciale, afferma che il regime di favore previsto dall’articolo 17, comma 3, d.lgs. numero 28/2010 è «funzionale alla operatività dell’istituto della mediazione, [e] trovi applicazione anche per i verbali recanti trasferimenti di immobili o trasferimento o costituzione di diritti reali immobiliari di godimento, conclusi in data successiva al 1° gennaio 2014, in quanto l’articolo 10, comma 4, del decreto non esplica effetti in relazione alle norme che disciplinano detto istituto». Ne risulta, quindi, confermata la seguente conseguenza operativa in presenza di un verbale di accordo che contenga un trasferimento immobiliare si dovrà applicare la norma agevolativa di cui al d.lgs. numero 28/2010 avendo cura, però, di ricordare che la norma speciale del d.lgs. numero 23/2011 servirà unicamente a determinare l’aliquota e, quindi, l’imposta dovuta sull’atto e sulla quale poi scontare il beneficio del d.lgs. numero 28/2010 e, cioè, l’esenzione dall’imposta di registro fino a 50.000 . In presenza, quindi, dell’importante precisazione dell’Agenzia delle Entrate e del fatto che la stessa conclusione era stata espressa nello studio del Notariato 1011/2013/T, in sede di rinnovazione del verbale di accordo in atto pubblico o scrittura privata autenticata non sia più necessario che il notaio chieda una “cauzione” per l’eventualità che l’Agenzia delle Entrate non riconosca l’agevolazione di cui al d.lgs. numero 28/2010 con indubbio beneficio finanziario per le parti. Altri settori esclusi. Infine, la circolare precisa anche che l’articolo 10, comma 4, d.lgs. numero 23/2011 non esplica effetti con riferimento ai trasferimenti immobiliari che vengano posti in essere in occasione del procedimenti di separazione e divorzio dove, «continuano ad applicarsi, anche successivamente al 1° gennaio 2014, le agevolazioni di cui alla citata legge numero 74 del 1987» cfr. paragrafo 9.2 . Stessa conclusione, infine, per quanto riguarda le conciliazioni giudiziarie contenenti trasferimenti immobiliari rispetto alle quali si applica la norma secondo cui «sono esenti dall’imposta di registro i processi verbali di conciliazione di valore non superiore a lire 100 milioni» euro 51.645,69 cfr. paragrafo 9.3 .
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