L’Agenzia delle Entrate conferma l’agevolazione dell’imposta di registro per i trasferimenti immobiliari in sede di mediazione e conciliazione giudiziaria

L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 2 del 21 febbraio 2014 si è espressa sulle modifiche all’imposta di registro, ipotecaria e catastale relativa agli atti di trasferimento o di costituzione a titolo oneroso di diritti reali immobiliari a seguito dell’entrata in vigore, il 1° gennaio scorso, dell’art. 10 del D.lgs.14 marzo 2011, n. 23.

In quest’occasione l’Agenzia delle Entrate si è espressa anche sul regime tributario degli accordi di mediazione e le conciliazioni giudiziarie successive al 1° gennaio 2014. Rimodulazione delle aliquote. La questione interpretativa era nata dalla formulazione dell’art. 10 d.lgs. n. 23/2011 in materia di Federalismo Fiscale Municipale. Quella norma, da un lato, aveva rimodulato le aliquote previste per i trasferimenti immobiliari compresi la rinuncia pura e semplice, espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi esse avrebbero dovuto essere soltanto due una del 2% per la c.d. prima casa - purché non di lusso e, cioè, non accatastata come A1, A8 e A9 e un’altra del 9% per tutte le altre ipotesi . Avrebbero dovuto essere due, perché successivamente il legislatore è intervenuto prevedendo una disciplina speciale per la piccola proprietà contadina art. 1, commi 608 e 609, legge di Stabilità per il 2014 . Addio regimi agevolativi speciali. Dall’altro lato, poi, il comma 4 dell’art. 10 di quel decreto aveva previsto la soppressione di tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali . Nessuna conseguenza per la mediazione. E proprio in ragione dell’esistenza di quella formulazione ci eravamo chiesti, nell’edizione del 9 gennaio scorso, se la disciplina fiscale di favore - proprio in tema di imposta di registro - prevista dall’art. 17, comma 3, d.lgs. n. 28/2010 per il verbale di mediazione avrebbe potuto, per così dire sopravvivere, alla nuova disciplina. Ed infatti, quell’art. 17, comma 3, prevede che il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente . In quella sede avevamo concluso che, in applicazione delle regole generali che regolano i rapporti tra le fonti del diritto, l’art. 17, comma 3, d.lgs. n. 28/2010 fosse una norma speciale, ma generale applicandosi, infatti, a tutti gli atti soggetti all’imposta di registro e non soltanto a quelli contenenti un trasferimento immobiliare e, quindi, prevaleva sulla norma posteriore, ma speciale dell’art. 10, d.lgs. n. 23/2011 che si applica soltanto ai trasferimenti immobiliari . Ora la conferma dell’Agenzia delle Entrate . Oggi, l’Agenzia delle Entrate con la propria circolare conferma quell’interpretazione. Ed infatti, nel paragrafo 9.1, dedicato proprio alla mediazione civile e commerciale, afferma che il regime di favore previsto dall’art. 17, comma 3, d.lgs. n. 28/2010 è funzionale alla operatività dell’istituto della mediazione, [e] trovi applicazione anche per i verbali recanti trasferimenti di immobili o trasferimento o costituzione di diritti reali immobiliari di godimento, conclusi in data successiva al 1° gennaio 2014, in quanto l’articolo 10, comma 4, del decreto non esplica effetti in relazione alle norme che disciplinano detto istituto . Ne risulta, quindi, confermata la seguente conseguenza operativa in presenza di un verbale di accordo che contenga un trasferimento immobiliare si dovrà applicare la norma agevolativa di cui al d.lgs. n. 28/2010 avendo cura, però, di ricordare che la norma speciale del d.lgs. n. 23/2011 servirà unicamente a determinare l’aliquota e, quindi, l’imposta dovuta sull’atto e sulla quale poi scontare il beneficio del d.lgs. n. 28/2010 e, cioè, l’esenzione dall’imposta di registro fino a 50.000 . In presenza, quindi, dell’importante precisazione dell’Agenzia delle Entrate e del fatto che la stessa conclusione era stata espressa nello studio del Notariato 1011/2013/T, in sede di rinnovazione del verbale di accordo in atto pubblico o scrittura privata autenticata non sia più necessario che il notaio chieda una cauzione” per l’eventualità che l’Agenzia delle Entrate non riconosca l’agevolazione di cui al d.lgs. n. 28/2010 con indubbio beneficio finanziario per le parti. Altri settori esclusi . Infine, la circolare precisa anche che l’articolo 10, comma 4, d.lgs. n. 23/2011 non esplica effetti con riferimento ai trasferimenti immobiliari che vengano posti in essere in occasione del procedimenti di separazione e divorzio dove, continuano ad applicarsi, anche successivamente al 1° gennaio 2014, le agevolazioni di cui alla citata legge n. 74 del 1987 cfr. paragrafo 9.2 . Stessa conclusione, infine, per quanto riguarda le conciliazioni giudiziarie contenenti trasferimenti immobiliari rispetto alle quali si applica la norma secondo cui sono esenti dall’imposta di registro i processi verbali di conciliazione di valore non superiore a lire 100 milioni euro 51.645,69 cfr. paragrafo 9.3 .

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