Procedimenti di opposizione a liquidazione a carico dell’erario: necessaria la presenza del Ministero della Giustizia

Con riferimento a procedimenti di opposizione a liquidazioni inerenti a giudizi civili e penali suscettibili di restare a carico dell’erario, anche quest’ultimo, identificato nel Ministero della Giustizia, è parte necessaria. Pertanto, qualora il Ministero della Giustizia non sia stato parte nel relativo giudizio, deve farsi luogo ad un nuovo esame dell’opposizione previa integrazione del contraddittorio.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 3312 del 13 febbraio 2014. Il caso. Un avvocato propone ricorso per cassazione avverso il provvedimento del Giudice del Tribunale di Roma, di rigetto del ricorso da lui promosso, ai sensi del d.P.R. n. 115/2002 T.U. in materia di spese di giustizia , con il quale gli era stato liquidato, riducendone la pretesa esposta nella nota spese, l’onorario per l’opera professionale prestata nell’ambito di giudizio penale a favore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Non ha instaurato il contraddittorio nei confronti del Ministero della Giustizia. Impugnazione del provvedimento di liquidazione degli onorari del difensore di un soggetto ammesso a gratuito patrocinio. Il provvedimento di liquidazione degli onorari al difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato è impugnabile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 84 e 170 del T.U. in materia di spese di giustizia, con opposizione dinanzi al Presidente dell’Ufficio competente. Dalla lettura congiunta delle due disposizioni citate emerge che la legittimazione a proporre tale opposizione spetti al beneficiario e alle parti processuali”, quindi anche al p.m. Parte processuale e soggetto passivo del rapporto di debito. Necessaria corrispondenza? Se la formulazione delle norme sopra citate non pone problemi in tema di opposizione alla liquidazione dei compensi spettanti all’ausiliario di giustizia, essendovi una tendenziale corrispondenza tra parti processuali del giudizio e titolari del rapporto di debito oggetto della liquidazione opposta, lo stesso non può dirsi con riguardo alla liquidazione dei compensi ai difensori. Infatti, in quest’ultimo caso, il soggetto passivamente obbligato non coincide necessariamente con le parti” del giudizio presupposto, ma s’identifica con lo Stato – che il T.U. in materia di spese di giustizia qualifica genericamente come Erario” – il quale può non essere parte di quel giudizio. Come ricorda nei suoi passaggi argomentativi la sentenza in esame, fondamentale è stata la presa d’atto della giurisprudenza del carattere di autonomo giudizio del procedimento di opposizione al decreto di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori di patrocinati a spese dello Stato, anche se riferito a liquidazioni inerenti ad attività espletate ai fini del giudizio penale, in quanto si tratta di giudizio contenzioso avente ad oggetto una controversia di natura civile incidente su una situazione soggettiva dotata della consistenza di diritto soggettivo patrimoniale. La diretta conseguenza di tale considerazione è la necessità di attribuire la qualifica di parte necessaria nei procedimenti di opposizione a liquidazione, regolati dal d.P.R. n. 115/2002, ad ogni titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento medesimo, e cioè ad ogni soggetto esposto all’obbligo di sopportare l’onere economico del compenso. Si tratta pertanto di una lettura che – attraverso un’interpretazione finalistica del dato testuale, già inaugurata dalle S.U. n. 8516/2012 – impone di considerare che nei procedimenti di opposizione alla liquidazione di compensi e onorari inerenti a giudizi civili e penali, suscettibili di restare a carico dello Stato-erario, anche quest’ultimo sia parte necessaria, ancorché estraneo al giudizio presupposto. Qual è l’erario di cui parla il T.U.? Una volta riconosciuto che lo Stato sia parte necessaria nei giudizi di cui sopra, l’asse del problema interpretativo si sposta sul concreto significato della formula erario”, utilizzata dal T.U. agli artt. 131 e 132. La sentenza in commento rifiuta espressamente la tesi della legittimazione passiva del p.m. Infatti, questo, pur essendo parte del processo penale e di quello civile in cui sia prevista la sua partecipazione obbligatoria, non è mai il soggetto passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento di liquidazione e il suo potere di proporre opposizione discende dal suo ruolo di tutore nell’interesse della legge. Infatti, la Suprema Corte, in adesione a quanto affermato dalle Sezioni Unite, sostiene la tesi della legittimazione del Ministero della Giustizia, essendo che è sul bilancio dello stesso che viene a gravare l’onere degli esborsi in questione, in concreto gestito attraverso aperture di credito a favore dei funzionari delegati. Contraddittorio come espressione del giusto processo” di cui all’art. 111, co. 2, Cost. La sentenza in commento pone, infine, l’attenzione sul principio del contraddittorio con una notazione che, ancorché legata specificamente al caso in esame, offre lo spunto per ribadire l’importanza che la giurisprudenza riconosce a questa garanzia costituzionale. Infatti, la Corte respinge il rilievo di parte secondo cui la necessità dell’integrazione del contraddittorio sarebbe solo conseguenza di un indirizzo interpretativo – S.U. n. 8516/2012 – espresso con una sentenza successiva alla pubblicazione del provvedimento impugnato. Infatti, si legge in sentenza, il principio di effettività del contraddittorio è sancito a livello costituzionale dall’art. 111, co. 2, Cost. in tema di giusto processo” con la conseguenza di risultare sovraordinato rispetto ad ogni altra espressione, e la cui violazione non incorre in preclusioni di sorta se non – anche in coerenza al nuovo orientamento della giurisprudenza di legittimità volto altresì a privilegiare la ragionevole durata del processo” – in presenza della formazione del giudicato esplicito.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 2, sentenza 10 dicembre 2013 – 13 febbraio 2014, n. 3312 Presidente Goldoni – Relatore Proto Osserva in fatto L'Avv. D.D.V. propone ricorso per cassazione avverso provvedimento del Giudice del Tribunale di Roma di rigetto del ricorso da lui promosso, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 84 e 170, contro il decreto in data 1/2/2008 con il quale il GUP presso il Tribunale di Roma gli aveva liquidato, riducendone la pretesa esposta nella nota spese, l'onorario per l'opera professionale prestata nell'ambito di giudizio penale a favore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Il contraddittorio è stato instaurato nei confronti del Procuratore della Repubblica presso quel Tribunale e nei confronti dell'imputato P.A., suo assistito e deceduto nelle more del procedimento. Il ricorrente deduce 1 la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 83 lamentando la mancata liquidazione del compenso spettante per il procedimento incidentale davanti al Tribunale del riesame che doveva essere liquidato dal Giudice delle indagini preliminari trattandosi di procedimento incidentale appartenente alla fase delle indagini preliminari, richiamando varie sentenze della cassazione penale 2 la violazione della tariffa penale di cui al D.M. 127/2004 quanto all'onorario per esame e studio che, nel motivo di ricorso, si afferma dovuto non solo per la prima sessione, ma anche per altre attività processuale indicate nella stessa tariffa 3 la violazione dell'art. 111 Cost. per la asserita omessa motivazione sulle ragioni della riduzione degli importi richiesti. Nessuno degli intimati ha svolto difese. Osserva in diritto Questa Corte a Sezioni Unite, rilevando che il procedimento di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 155 del 2002 presenta, anche se riferito a liquidazioni inerenti ad attività espletate ai fini di giudizio penale, carattere di autonomo giudizio contenzioso avente ad oggetto controversia di natura civile incidente su situazione soggettiva dotata della consistenza di diritto soggettivo patrimoniale, ha affermato che parte necessaria dei procedimenti suddetti deve considerarsi ogni titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento e che pertanto nei procedimenti di opposizione a liquidazione inerenti a giudizi civili e penali suscettibili di restare a carico dell 'erario , anche quest'ultimo, identificato nel Ministero della Giustizia, è parte necessaria. Cass. S.U. 29/5/2012 n. 8516 . Il Ministero della Giustizia non è stato parte nel giudizio di opposizione e pertanto, in applicazione dei principi sopra richiamati e che qui si condividono, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 376, 380 bis, 391 bis e 375 c.p.c. perché sia cassato il provvedimento impugnato, in quanto emesso in assenza di contraddittorio con il Ministero della Giustizia quale parte necessaria, con rinvio al Presidente del Tribunale di Roma affinchè sia disposta la notificazione dell'atto alla sopra identificata parte necessaria Considerato che il ricorso è stato fissato per l'esame in camera di consiglio e che sono state effettuate le comunicazioni sia al P.G. sia alla parte costituita che ha depositato memoria nella quale sostiene - che la necessità di integrazione del contraddittorio costituirebbe la conseguenza di un indirizzo interpretativo seguito dalla Cassazione a sezione unite con una sentenza successiva alla pubblicazione del provvedimento impugnato e che quindi non dovrebbe assumere rilevanza nella fattispecie - che il Procuratore Generale della Corte di Appello e il P.M. presso il Tribunale erano rimasti contumaci e nulla avevano eccepito in ordine al difetto di legittimazione passiva e pertanto avevano accettato il contraddittorio. Considerato che le ragioni addotte per negare la necessità di integrazione del contraddittorio sono manifestamente infondate perchè il principio dell'effettività del contraddittorio è sancito dall'art. 111 Cost., comma 2, in tema di giusto processo che non lo sottordina ad alcuna altra sua espressione la rilevabilità della sua violazione non incorre in preclusione di sorta, se non quella della formazione di un giudicato esplicito v. Cass. ss.uu. 26019/08 e 24883/08 . Nella specie, il contraddittorio non è mai stato instaurato nei confronti della giusta parte, come sopra individuata, nè può ritenersi che il provvedimento da assumere possa far stato nei confronti di una parte il Ministero della Giustizia che non è mai stata evocata in giudizio. Neppure poteva ritenersi consolidato l'orientamento che ravvisava la legittimazione passiva del P.M. perchè, seppure con riferimento ai compensi dovuti ai periti, interpreti, consulenti e traduttori, ma con principi estensibili anche alla liquidazione degli onorari dovuti ai difensori di imputati al patrocinio a spese dello Stato, la tesi della legittimazione del Ministro della Giustizia era stata, in passato, già sostenuta da Cass. civ. 18/3/1992 n. 3342 con la quale si era affermato che il Ministero della giustizia è legittimato passivamente nel giudizio di opposizione avverso il provvedimento con cui il giudice liquida gli onorari del perito, in un procedimento penale, atteso che sul bilancio di detta amministrazione è imputata la spesa per i compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori altre sentenze avevano invece affermato la legittimazione dell'Agenzia delle Entrate Cass. civ. ord. n. 24349 del 25/9/2007 . Considerato che per le superiori considerazioni il collegio ha condiviso e fatto proprie le argomentazioni e la proposta del relatore che pertanto, pronunciando sul ricorso, questa Corte deve cassare il provvedimento impugnato e rimettere gli atti al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato per un nuovo esame della opposizione previa integrazione del contraddittorio. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte pronunciando sul ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio, al Tribunale di Roma in persona di diverso magistrato.