Respinte definitivamente le rimostranze di una famiglia, nate a seguito dei lavori effettuati da un uomo, lavori che avevano trasformato il terrazzo in un vano comodo e abitabile tutto l’anno. Illogico parlare di aggravamento della servitù di veduta sugli spazi dei vicini. Anzi, paradossalmente, il ricorso alle finestre può far ipotizzare una vista meno invasiva
Prima semplice terrazzo, poi, a lavori conclusi, ‘mini appartamento’, con tanto di comodità e di finestre. Unica cosa immutata è l’affaccio sulla proprietà della famiglia vicina, le cui proteste, per un presunto aggravamento della originaria “servitù di veduta”, si rivelano assolutamente inutili. Paradossalmente, difatti, è più logico parlare, considerando il passaggio da terrazzo a ‘mini appartamento’, di una riduzione del ‘panorama’ Cassazione, sentenza numero 2157, Seconda sezione Civile, depositata oggi Working in progress. A dare il ‘la’ alla vicenda giudiziaria sono i lavori che conducono alla realizzazione, sul «lastrico solare di proprietà» di un uomo, di un «vano-soggiorno, chiuso e coperto, con una serie di finestre». A lamentarsi, difatti, è la famiglia che abita vicino all’uomo, e sostiene che, con quei lavori, è stata creata una «arbitraria servitù di veduta, senza il rispetto delle distanze legali». Conseguenziale è la richiesta della «rimozione delle finestre» e della «eliminazione della servitù di veduta mediante l’abbattimento delle opere illegittime». Ma la risposta dei giudici, sia in primo che in secondo grado, è negativa non si può parlare, in sostanza, di un «aggravamento della servitù». Panorama ‘stretto’. Questa visione viene duramente contestata dai vicini dell’uomo, i quali continuano a sostenere la tesi dell’«aggravamento della preesistente servitù in conseguenza del maggiore e più intenso sfruttamento del terrazzo, da quando è stato trasformato in un locale chiuso, climatizzato, dotato di finestre a specchio e quindi idoneo ad essere abitato in ogni periodo dell’anno». Però, anche in terzo grado, tale obiezione viene respinta. Per i giudici del ‘Palazzaccio’, difatti, è illogico parlare di «aggravamento della servitù di veduta» in occasione della «sopraelevazione sul lastrico solare, con apertura di finestre in corrispondenza dei vani di abitazione di nuova realizzazione, in quanto la trasformazione dell’affaccio occasionale dal parapetto del lastrico stesso in quello quotidiano dalle indicate finestre non determina un incremento della ‘inspectio’ e della ‘prospectio’ sugli appartamenti dei vicini, essendo al contrario la veduta meno ampia e panoramica rispetto all’originario affaccio esercitato dal parapetto del terrazzo». Per giunta, in questa vicenda, chiariscono i giudici, si può affermare che «la costruzione sul terrazzo abbia ridotto gli affacci alle sole finestre, mentre, precedentemente, sia l’‘inspectio’ che la ‘prospectio’ erano possibili lungo l’intero perimetro del terrazzo» ciò potrebbe addirittura condurre a ritenere che «le modifiche hanno alleggerito e non aggravato la servitù»
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 17 dicembre 2013 – 31 gennaio 2014, numero 2157 Presidente Goldoni – Relatore Bursese Svolgimento del processo Con atto di citazione ritualmente notificato F.G. e G.C. convenivano avanti al tribunale di Gorizia R.B. esponendo che questi aveva costruito sul lastrico solare di sua proprietà , una vano-soggiorno chiuso e coperto, con una serie di finestre che si affacciavano sul confinante loro fondo, così creando arbitraria servitù di veduta, senza il rispetto delle distanze legali. Chiedevano quindi la condanna del convenuto alla rimozione delle menzionate finestre ed all’eliminazione dell’indicata servitù di veduta mediante l’abbattimento delle opere illegittime, con la riduzione in pristino stato dei luoghi. Il B., costituitosi in giudizio, contestava la domanda attrice, chiedendo in riconvenzione, che fosse dichiarata acquisita per sopravvenuta usucapione la servitù di veduta - esercitata da oltre vent’anni - in favore del terrazzo di sua proprietà, a carico del confinante fondo degli attori. L’adito tribunale, espletata l’istruttoria testi e CTU , rigettava la domanda attrice e, in accoglimento della riconvenzionale del convenuto, accertava l’avvenuta usucapione della servitù di veduta del lastrico solare, come in atto trasformato in un vano chiuso e riscaldato, ciò che non configurava un aggravamento della servitù stessa. Avverso la sentenza proponevano appello i G.-C. deducendo che la chiusura della terrazza non si risolveva in un mero aggravamento della preesistente servitù di veduta, bensì nell’imposizione allo stesso di un peso diverso e nuovo, per il quale l’appellato non aveva titolo, non essendo consentito dal possesso ultraventennale del cespite, considerato il maggiore e più intenso uso dello stesso vano per effetto delle trasformazioni effettuate. Resisteva l’appellato e l’adita Corte d’Appello di Trieste, con sentenza numero 120/07 depositata in data 2.3.2007, rigettava l’impugnazione, condannando gli appellanti al pagamento delle spese del grado. Sosteneva la corte distrettuale, aderendo alla richiamata giurisprudenza di questa S.C., che la copertura di una terrazza da cui si esercita una servitù di veduta non costituisce un aggravamento della servitù stessa, ai sensi dell’articolo 1067 c.c., in quanto la ricordata copertura, pur potendo consentire un uso più intenso ed assiduo del diritto, non ne ampliava il contenuto essenziale, perché lasciava inalterati i limiti della inspectio e della prospectio sul fondo del vicino. Per la cassazione la suddetta decisione ricorrono i G.-C. sulla base di unico complesso motivo il B. resiste con controricorso. Motivi della decisione 1 - Con l’unico motivo i ricorrenti deducono la violazione degli articolo 1065 e 1067 c.c. A loro avviso vi è stato un aggravamento della preesistente servitù in conseguenza del maggiore e più intenso sfruttamento del terrazzo, da quando è stato trasformato in un locale chiuso, climatizzato, dotato di finestre a specchio e quindi idoneo ad essere abitato in ogni periodo dell’anno. Il motivo si conclude con il seguente quesito Dica se costituisce aggravamento della servitù di veduta, ai sensi dell’articolo 1067 c.c., la sopraelevazione di un locale chiuso, riscaldato ed attrezzato sul lastrico solare con apertura di finestre in corrispondenza dei vani di abitazione di nuova realizzazione, sia ugualmente ampia e panoramica rispetto all’originario affaccio esercitato dal parapetto del terrazzo . La doglianza non ha pregio. La pronunzia impugnata è invero conforme alla giurisprudenza consolidata di questa S.C. che in relazione a casi come quelli in esame costruzione di una veranda o di un vano chiuso su terrazzo che gode della servitù di veduta sul confinante terreno ha sempre ritenuto che non vi fosse alcun aggravamento della servitù stessa. Intanto va specificato che nell’ipotesi di servitù di veduta, il giudizio sulla sussistenza della situazione che consente di esercitare la inspectio e la prospectio - necessaria ai fini della relativa configurabilità -, costituisce valutazione di merito, sindacabile in sede di legittimità solamente in caso di violazione di legge e di vizio della motivazione Cass. numero 12898 del 04/09/2003 . Ciò posto secondo questa S.C. Non costituisce aggravamento della servitù di veduta, ai sensi dell’articolo 1067 c.c., la sopraelevazione sul lastrico solare con apertura di finestre in corrispondenza dei vani di abitazione di nuova realizzazione, in quanto la trasformazione dell’affaccio occasionale dal parapetto del lastrico stesso in quello quotidiano dalle indicate finestre non determina un incremento della inspectio e della prospectio sugli appartamenti vicini, essendo al contrario la veduta meno ampia e panoramica rispetto all’originario affaccio esercitato dal parapetto del terrazzo Cass. numero 11938 del 08/08/2002 Cass. numero 2278 del 15/04/1982 con riferimento alla copertura di un terrazzo secondo questa S.C. non costituisce aggravamento della servitù di veduta, ai sensi dell’articolo 1067 c.c., la copertura di una terrazza da cui si esercita la veduta stessa, in quanto la copertura, pur potendo consentire un uso più intenso ed assiduo del diritto, non ne amplia il contenuto essenziale, perché lascia inalterati i limiti della inspectio e della prospectio sul fondo vicino Cass. Sentenza numero 1899 del 21/02/1995 . Invero nel caso di specie, la costruzione sul terrazzo si può dire che abbia ridotto gli affacci alle sole finestre, mentre precedentemente sia l’inspectio che la prospectio erano possibili lungo l’intero perimetro del terrazzo in definitiva non sarebbe fuori luogo ritenere che le modifiche anno alleggerito e non aggravato la servitù in esame. In conclusione il ricorso dev’essere rigettato le spese, per il principio della soccombenza sono poste a carico dei ricorrenti. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3.200,00, di cui € 200,00 per esborsi.