Il mancato accoglimento della richiesta di applicazione della pena, proposta in sede di opposizione a decreto penale di condanna, comporta l’emissione del decreto di giudizio immediato, non potendo, in tale caso, il gip dichiarare esecutivo il decreto penale in questione.
Questo il principio di diritto affermato dalla IV Sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza numero 37/16, depositata il 5 gennaio 2016. In principio era l’opposizione. Il caso da cui nasce la pronuncia in commento non appare, invero, assolutamente raro. Come noto, infatti, per avanzare opposizione al decreto penale di condanna non occorre che il difensore sia munito di procura speciale al medesimo rilasciata dall’imputato. Come altrettanto pacifico, qualora l’imputato intenda optare per un qualunque rito alternativo rispetto al rito ordinario, in caso di decreto penale di condanna, l’istanza di ammissione al rito alternativo deve, a pena di decadenza, essere avanzata al momento della formalizzazione dell’opposizione all’emesso decreto penale di condanna e, dunque, nel medesimo termine di giorni 15 concesso dalla legge per l’esercizio di tale diritto. E’ dunque evidente lo iato delle formalità richieste per la mera proposizione della opposizione al decreto penale di condanna, rispetto a quelle imposte allorché all’opposizione al decreto penale di condanna si avanzi una richiesta di rito alternativo. La mera opposizione al decreto penale di condanna non richiede infatti il rilascio di alcuna procura speciale al difensore, per contro, l’istanza di ammissione a rito alternativo anche in sede di opposizione a decreto penale di condanna se non formulata personalmente dall’imputato richiede il rilascio di procura speciale al difensore. Quid iuris , dunque, nel caso, ben ipotizzabile, come in effetti accaduto nella vicenda di specie, che un difensore, ahimè disattento, proponga opposizione a decreto penale di condanna con contestuale richiesta di rito alternativo, senza essere munito di procura speciale ? Poi rimase solo l’opposizione. E’ abbastanza evidente come il difetto di procura speciale rilasciata al difensore renda inammissibile la richiesta di definizione del procedimento nella forma di un rito alternativo, ma quale sorte per l’opposizione a decreto penale di condanna? Essa dovrà ritenersi comunque proposta con conseguente doverosità per il gip di emettere decreto di citazione a giudizio immediato tale essendo, come noto, l’ iter ordinario conseguente alla mera opposizione a decreto penale di condanna , ovvero, caduta l’istanza di definizione di rito alternativo che accompagnava l’opposizione, dovrà ritenersi venuta meno anche l’opposizione, con conseguente declaratoria di esecutività del decreto penale di condanna? La Corte chiamata a pronunciarsi sul punto non ha perplessità nell’affermare che il mancato accoglimento della richiesta di applicazione pena, proposta in sede di opposizione a decreto penale di condanna, comporta l’emissione del decreto di giudizio immediato, non potendo, in tale caso, il gip dichiarare esecutivo il decreto penale in questione, con conseguente annullamento per violazione di legge dell’ordinanza impugnata. Una soluzione necessitata. L’impostazione accolta dalla Suprema Corte, che invero non si dilunga nel motivare le ragioni della propria decisione, limitandosi a richiamare un precedente arresto della propria Sezione V, pare tuttavia assolutamente condivisibile. Sotto il profilo della sistematica del codice la scelta pare imposta dal rilievo che una volta rigettata dal giudice la richiesta di patteggiamento proposta contestualmente alla opposizione a decreto penale di condanna, la stessa può essere riproposta nei medesimi termini in apertura del dibattimento introdotto con l’emissione del decreto di citazione a giudizio immediato. E’, infatti, evidente che la preclusione di cui all’articolo 464, comma 3, c.p.p. riguarda solo il caso in cui la richiesta di patteggiamento venga presentata per la prima volta nel giudizio instauratosi in conseguenza della opposizione. Una soluzione di tipo diverso configurerebbe, inoltre, un’inammissibile diversità di trattamento con la ipotesi, espressamente disciplinata dall’ultimo periodo dell’articolo 464, comma 1 c.p.p., del caso di mancato consenso del pubblico ministero sulla richiesta di applicazione pena dell’imputato, in cui il legislatore impone al gip di emettere il decreto di citazione a giudizio immediato. Nessun dubbio, dunque, che il difetto di procura speciale infici e renda inammissibile la sola richiesta di rito alternativo, per cui sola è richiesto il rilascio di procura speciale, mentre resti pienamente valida ed efficace la proposta opposizione a decreto penale di condanna, per cui, invero, non è richiesto il rilascio della stessa.
Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 17 novembre 2015 – 5 gennaio 2016, numero 37 Presidente Bianchi – Relatore Montagni Ritenuto in fatto 1. B.M. ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del G.i.p. dei Tribunale di Salerno in data 10.04.2015 con la quale è stata ritenuta inammissibile l'opposizione che era stata proposta al decreto penale di condanna numero 37/2015. L'esponente osserva che erroneamente il giudicante ha fatto riferimento al difetto di procura speciale in favore dei difensore di fiducia. Al riguardo, la parte osserva che con l'atto di opposizione l'esponente non solo aveva chiesto l'ammissione al rito alternativo dei patteggiamento, ma si era anche opposto al decreto penale che occupa. E rileva che ove il giudice avesse ritenuto non accoglibile la richiesta di patteggiamento avrebbe dovuto emettere decreto di giudizio immediato. Sotto altro aspetto, la parte considera che erroneamente il giudicante ha fatto pure riferimento al pagamento della pena pecuniaria, evenienza che non viene in rilievo in sede di opposizione a decreto penale di condanna. 2. II Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato la parte evidenzia che a fronte della intervenuta opposizione, la dichiarazione di inammissibilità poteva riguardare unicamente la richiesta di patteggiamento, con la conseguenza che il giudice avrebbe dovuto emettere decreto di giudizio immediato. Considerato in diritto 1. II ricorso è fondato. Come noto, il rito monitorio, prevede, quale unico rimedio avverso il decreto penale di condanna, l'atto di opposizione, finalizzato a rimuovere il provvedimento stesso e ad instaurare il contraddittorio tra le parti cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza numero 45556 dei 17/09/2013, dep. 12/11/2013, Rv. 257578 . E bene, a seguito della opposizione a decreto penale, proposta da Mario B., il G.i.p., ove pure avesse ritenuto inammissibile la contestuale richiesta di applicazione della pena, avrebbe dovuto emettere il decreto di giudizio immediato. La Corte regolatrice ha infatti chiarito che il mancato accoglimento della richiesta di applicazione di pena, proposta in sede di opposizione a decreto penale, comporta l'emissione dei decreto di giudizio immediato e che il G.i.p. non può in tal caso dichiarare esecutivo il decreto in questione Cass. Sez. 5, Sentenza numero 6369 del 18/10/2013, dep. 10/02/2014, Rv. 258866 . Alla luce delle svolte considerazioni, il provvedimento impugnato, vulnerato dalle evidenziata violazione di legge, deve essere annullato senza rinvio. Si dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Salerno, per l'ulteriore corso. Resta assorbita ogni altra ragione di censura. P.Q.M. Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Salerno per l'ulteriore corso.