Falso, doppio falso e... contraffazione: quando una fotocopia porta alla reclusione!

E’ quanto accaduto per un fatto verificatosi nel lontano 2006 e ancora oggi non del tutto valutato correttamente.

Infatti, con la sentenza n. 1702 depositata il 16 gennaio 2014, la Quinta sezione Penale della Corte di Cassazione opera un rinvio al giudice di appello per la determinazione della pena in relazione ai reati ascritti al ricorrente. Falsificazione di contrassegno automobilistico. Cosa era successo? L’imputato aveva falsificato un contrassegno automobilistico per invalidi e lo aveva utilizzato per accedere alle corsie preferenziali. La falsificazione era stata realizzata con la fotocopia del contrassegno intestato allo stesso imputato. Il contrassegno risultava esposto sulla vettura dell’imputato che risultava titolare del permesso ed il documento utilizzato risultava essere la fotocopia a colori con difformità rilevate dalla Polizia municipale. In entrambi i gradi di giudizio di merito l’imputato veniva riconosciuto responsabile dei reati di cui agli artt. 477, 482 e 469 c.p. e gli veniva inflitta la pena della reclusione di 4 mesi, € 100 di multa. La difesa dell’imputato non ci sta e propone ricorso per cassazione con una doppia doglianza. In primo luogo, contestando l’insussistenza degli elementi costitutivi dei reati, in quanto l’imputato aveva esibito la fotocopia del documento originale come tale e quindi non poteva trarre in inganno gli addetti ai controlli, mancando i requisiti di forma e di sostanza analoghi a quelli dell’originale. Inoltre, la difesa segnala anche l’assenza dell’elemento psicologico del reato. La seconda contestazione si fonda sul ritenuto concorso di reati , che non poteva sussistere, essendo la falsificazione del contrassegno – certificato amministrativo , comprensiva della fotocopia del timbro del Comune. Fotocopia del documento originale. Gli Ermellini accolgono parzialmente il ricorso, pur disattendendo le aspettative dell’imputato sul primo motivo di contestazione. Infatti, richiamandosi alla precedente giurisprudenza, la Cassazione ribadisce che il rilascio di un documento autorizzativo non legittima il titolare a dar vita ad un secondo documento che appaia e venga utilizzato come l’originale. Infatti – si legge nella sentenza in commento -, integra il reato previsto dall’art. 477 c.p. la fotocopia di un documento autorizzativo legittimamente detenuto, realizzata con caratteristiche e dimensioni tali da avere l’apparenza dell’originale. Contraffazione e falsità in atti. D’altra parte, con rifermento al secondo motivo di doglianza, la Cassazione evidenzia l’errore applicativo del giudice, richiamando ancora una volta la propria precedente giurisprudenza, in base alla quale il reato di cui all’art. 469 c.p. non può concorrere con i reati di falsità in atti quando il contrassegno apposto sul documento risulti un elemento essenziale di questo , nel senso che la falsificazione del contrassegno stesso risulti indispensabile alla falsificazione del documento. Come evidenziato, la condotta di contraffazione era stata realizzata attraverso la fotocopia del documento autorizzativo di parcheggio, e tale fotocopia includeva necessariamente il contrassegno del documento originale. Da qui l’annullamento della sentenza impugnata per l’imputazione dell’art. 469 c.p. per insussistenza del fatto contestato e rinvio ad altra sezione della Corte di appello territoriale per la determinazione della pena per i reati residui.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 23 ottobre 2013 - 16 gennaio 2014, numero 1702 Presidente Lombardi – Relatore De Berardinis Ritenuto in fatto Con sentenza in data 18-4-13 la Corte di Appello di Milano confermava a carico di S.A. la sentenza emessa dal Giudice monocratico del Tribunale di Milano, in data 24.10.2008, con la quale il predetto era stato dichiarato responsabile dei reati di cui agli artt. 477-482-469 CP ascrittigli per avere falsificato un contrassegno automobilistico per invalidi, falsificazione realizzata con fotocopia del contrassegno intestato a S.A. , utilizzato per accedere alle corsie preferenziali - fatto acc. in data . Il predetto contrassegno risultava esposto sulla vettura dell'imputato, che risultava titolare del permesso numero 22897/01, ed il documento utilizzato risultava essere la fotocopia a colori, recante difformità rilevate dalla Polizia municipale. Per tali reati era stata inflitta la pena di mesi 4 di reclusione, Euro 100, 00 di multa, con le generiche e la diminuente del rito abbreviato, con i doppi benefici. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore, deducendo 1-l’insussistenza degli elementi costitutivi dei reati contestati, evidenziando che la fotocopia del documento originale era stata esibita come tale dall'imputato, e si trattava di documenti che non erano - come tali - idonei a trarre in inganno gli addetti ai controlli, perché mancavano dei requisiti di forma e sostanza analoghi a quelli del documento originale. Inoltre rilevava l'assenza dell'elemento psicologico del reato. 2-inosservanza della legge penale, in riferimento al ritenuto concorso di reati, enunciati ai sensi degli artt. 477 e 469 c.p A riguardo rilevava che le due ipotesi non potevano concorrere, essendo la falsificazione del contrassegno-certificato amministrativo, comprensiva della fotocopia del timbro del Comune. Il ricorrente evidenziava altresì che l'art. 477 c.p. equipara la falsità materiale in autorizzazione o certificato alla condotta di colui che mediante contraffazione o alterazione fa apparire adempiute le condizioni richieste. In base a tali rilievi concludeva rilevando che la sentenza impugnata risultava viziata dalla erronea applicazione della legge penale, e ne chiedeva l'annullamento. Rileva in diritto Il ricorso risulta parzialmente dotato di fondamento, per le ragioni di seguito indicate. Va rilevato, in relazione al primo motivo di gravame, che si rivelano prive di fondamento le censure avanzate dal ricorrente in ordine alla ritenuta sussistenza dei reati ascritti al capo numero 1 e numero 2, ai sensi degli artt. 477-482 CP. In particolare deve ritenersi legittimamente applicata nella specie, l'ipotesi normativa prevista dall'art. 482 CP., alla stregua dell'indirizzo giurisprudenziale sancito da questa Corte, per cui si annovera sentenza Sez. V, del 13.8.1998, numero 9366-RV211443 - secondo la quale il rilascio di un documento autorizzativo non legittima il titolare a dar vita ad un secondo documento che appaia e venga utilizzato come l'originale, v. anche Sez. V, 24.5.2010, numero 19567-RV247499 - attinente alla riproduzione fotostatica di un permesso di parcheggio nonché sentenza Sez. V - 28.12.1995, numero 12589 - Monzani - RV203526 - ove si stabilisce che integra il reato previsto dall'art. 477 CP la fotocopia di un documento autorizzativo legittimamente detenuto, realizzata con caratteristiche e dimensioni tali da avere l'apparenza dell'originale. Ciò perché neppure al titolare del documento stesso certificato o autorizzazione è consentita la riproduzione in maniera da creare un secondo documento che si presenti e sia utilizzato come l'originale. Alla stregua di tali principi si deve ritenere pertanto correttamente applicata la legge penale in riferimento al caso di specie, emergendo dal testo del provvedimento impugnato l'adeguamento della decisione ai canoni giurisprudenziali e la specifica motivazione sulla esclusione dell'ipotesi di un falso cd. grossolano e sulla sussistenza dell'elemento psicologico del reato. -2- Diversamente emerge il fondamento delle censure difensive attinenti alla erronea applicazione dell'art. 469 CP. Invero, come stabilito da questa Corte, con sentenza Sez. V, 3.11.2004, numero 42649 - Barlotti - RV230263 - Il reato di cui all'art. 469 CP. non può concorrere con i reati di falsità in atti quando il contrassegno apposto sul documento risulti un elemento essenziale di questo, nel senso che la falsificazione del contrassegno stesso risulti indispensabile ai fini della falsificazione del documento . Nella specie, secondo quanto illustrato dai giudici di merito, la condotta di contraffazione era stata realizzata attraverso la fotocopia del documento autorizzativo di parcheggio, e tale fotocopia includeva necessariamente il contrassegno del documento originale. Conseguentemente va pronunziato l'annullamento senza rinvio della impugnata sentenza per i capi numero 2 e 4 della rubrica, attinenti alla imputazione elevata ai sensi dell'art. 469 CP. per insussistenza del fatto contestato. Va infine disposto l'invio degli atti ad altra Sezione della Corte territoriale competente per la definizione del trattamento sanzionatorio inerente alle altre imputazioni - di cui ai capi numero 1 e 3 - dell'epigrafe artt. 477-482 CP. . P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente ai reati di cui ai capi 2 e 4 art. 469 CP. perché il fatto non sussiste. -Rigetta nel resto il ricorso e rinvia ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano per la determinazione della pena per i reati residui.