Revoca o sostituzione per accudire la famiglia? Il nuovo impiego della moglie lo lascia dietro le sbarre

Chiede la sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari per poter accudire la propria famiglia, ma il nuovo impiego di sua moglie blocca tutto. Anche perché la novella legislativa di cui all’articolo 1, l. numero 62/2011 non era applicabile all’epoca dei fatti.

È il caso affrontato dalla Corte di Cassazione con la sentenza numero 715/2014, depositata il 10 gennaio scorso. La fattispecie. Dopo che il Tribunale del riesame aveva rigettato l’istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, applicata ad un ventottenne per i reati di concorso in rapina aggravata in abitazione e con l’uso di armi, commessa da più persone riunite e travisate, porto illegale in luogo pubblico di 2 pistole e sequestro di persona, in relazione ai quali aveva riportato in primo grado, all’esito del giudizio abbreviato, la condanna alla pena di 4 anni, lo stesso ha proposto ricorso per cassazione. In attesa del completamento del piano straordinario delle carceri. Il ricorrente lamenta l’omessa applicazione della novella legislativa di cui all’articolo 1, l. numero 62/2011 modifiche al codice di procedura penale , in quanto egli, se fosse ristretto in casa, potrebbe lavorare e sostenere il proprio nucleo familiare, composto da lui, sua moglie - disoccupata - e una figlia infraseienne. Moglie disoccupata Nonostante ciò, la S.C. ha evidenziato come la nuova disciplina dell’articolo 275, comma 4, c.p.p. criteri di scelta delle misure non era applicabile all’epoca in cui si è tenuta l’udienza 1° ottobre 2013 , in quanto applicabile solo a partire dal 1° gennaio 2014. ma non per molto. Infatti, nel caso di specie, non risulta documentata l’assoluta impossibilità della moglie ad accudire la figlia infraseienne, poiché la futura attività lavorativa che la donna dovrebbe svolgere prevede un orario di lavoro dalle 16 alle 23, dal martedì alla domenica, «e per questo limitato periodo di tempo potrebbe essere possibile il ricorso a strutture pubbliche o private abilitate». Ecco perché la richiesta dell’indagato viene rigettato in toto anche dai Supremi Giudici.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 1° ottobre 2013 – 10 gennaio 2014, numero 715 Presidente Petti – Relatore Beltrani Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Palermo - sezione riesame, con l'ordinanza indicata in epigrafe ha rigettato l'appello de libertate proposto per conto di M.F. , in atti generalizzato, contro l'ordinanza con la quale il G.U.P. del Tribunale della stessa città, in data 18 marzo 2013, aveva rigettato un'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere applicata all'odierno ricorrente per i reati di concorso in rapina aggravata in abitazione e con l'uso di armi, commessa da più persone riunite e travisate, porto illegale in luogo pubblico di due pistole e sequestro di persona, in relazione ai quali aveva riportato in primo grado, all'esito del giudizio abbreviato, la condanna alla pena di anni 4 di reclusione, oltre pena pecuniaria con quella degli arresti domiciliari. 2. Avverso tale provvedimento, l'imputato ha proposto con l'ausilio del difensore ricorso per cassazione, deducendo il seguente motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'articolo 173, comma 1, disp. att. c.p.p. I - violazione degli articolo 274 e 275, comma 4, c.p.p. e vizio di motivazione lamenta l'omessa applicazione della novella legislativa di cui all'articolo 1 l. numero 62 del 2011, poiché la moglie - attualmente non occupata - se il ricorrente fosse ristretto in casa potrebbe lavorare per sostenere il proprio nucleo familiare rappresenta che l'attività lavorativa della moglie dovrebbe svolgersi in orario notturno, che i suoceri non possono offrire alcun aiuto nell'accudimento della figlia infraseienne, e che le ritenute esigenze cautelari sono da ritenersi, comunque, affievolite, in ragione della durata della custodia in carcere sin qui sofferta e della fungibilità, in sede esecutiva, di mesi sette di reclusione patita in diverso procedimento . Ha chiesto, conclusivamente, l'annullamento dell'impugnata ordinanza. 3. All'odierna udienza camerale, dopo la positiva verifica della regolarità degli avvisi di rito, la parte presente ha concluso come da epigrafe, ed il collegio ha deciso come da dispositivo in atti. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. 1. La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha già evidenziato che la nuova disciplina di cui all'articolo 275, comma 4, c.p.p., non sarà applicabile fino al 1 gennaio 2014, e non poteva quindi giovare all'instante “Le modifiche apportate dalla l. numero 62 del 2011 all'articolo 275, comma quarto, cod. proc. penumero non sono ancora applicabili, come stabilito dall'articolo 4 della citata legge. Fattispecie nella quale il ricorrente, padre detenuto in carcere di un bambino di età compresa tra i tre ed i sei anni, invocava l'immediata applicazione della nuove misure di tutela previste dall'articolo 1 legge numero 62 del 2011, sul presupposto che il coniuge, impegnata in attività lavorativa, non potesse accudire la prole ” Sez. II, sentenza numero 25695 del 16 marzo - 3 luglio 2012, CED Cass. numero 253747 conforme, Sez. II, sentenza numero 11714 del 16 - 28 marzo 2012, CED Cass. numero 252535 . 1.1. A tale orientamento - che questo collegio condivide ed intende ancora una volta ribadire - si è correttamente riportata la decisione impugnata, con decisione che assorbe il rilievo delle ulteriori, e meramente incidentali, considerazioni dell'ordinanza impugnata [secondo la quale, ancora, pur volendo valorizzare il parzialmente diverso orientamento per il quale “L'articolo 1, comma quarto, della legge numero 62 del 2011 che dichiara applicabili le disposizioni dell'articolo 1 solo a decorrere dal 1 gennaio 2014, fatta salva la possibilità di utilizzare i posti già disponibili a legislazione vigente presso gli istituti a custodia attenuata si interpreta nel senso che tale applicazione differita non può concernere il comma primo che ha modificato l'articolo 275, comma quarto, cod. proc. penumero ampliando il novero dei minori beneficiari della tutela in esso accordata mediante l'elevazione del limite di età che comporta il divieto di custodia cautelare in carcere per il genitore , mentre, laddove ricorrano esigenze di eccezionale rilevanza, solo queste ultime possono giustificare il differimento dell'applicazione a far data dal momento in cui sarà completato il piano straordinario delle carceri oppure dal 1 gennaio 2014” Sez. IV, sentenza numero 22338 del 26 aprile - 8 giugno 2012, CED Cass. numero 252740 , nondimeno nel caso di specie non risulterebbe documentata l'assoluta impossibilità della moglie ad accudire la figlia infraseienne, poiché la futura attività lavorativa che la donna dovrebbe svolgere prevede un orario di lavoro dalle ore 16.00 alla 23.00, dal martedì alla domenica, e per questo limitato periodo di tempo potrebbe essere possibile il ricorso a strutture pubbliche o private abilitate]. 1.2. Con motivazione esauriente, logica, non contraddittoria, e per tale ragione incensurabile in questa sede, la decisione impugnata ha anche ritenuto f. 2 ss. che l'istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari non allegasse elementi nuovi, idonei a far ritenere scemate, o comunque grandemente attenuate, le già ritenute esigenze cautelari di cui all'articolo 274, lett. C , c.p.p., desunte inizialmente dalla notevole gravità dei fatti oggetto di cautela concorso in rapina aggravata in abitazione e con l'uso di armi, commessa da più persone riunite e travisate, porto illegale in luogo pubblico di due pistole e sequestro di persona . 2. Il rigetto del ricorso comporta, ai sensi dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 2.1. La cancelleria provvederà agli adempimenti previsti dall'articolo 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda a norma dell'articolo 94, comma 1 ter, disp. att. c.p.p