Mezzo da lavoro centra una Fiat 500: risibile un risarcimento di appena 25 euro

Nessun dubbio sulla dinamica dell’episodio. Evidente la responsabilità del veicolo commerciale. Ciò che va rivisto è l’obolo riconosciuto a favore del proprietario del ‘gioiellino’ della Fiat, anche tenendo presenti preventivo e fattura relativi alle riparazioni effettuati sull’automobile.

‘Sfida’ impari su quattro ruote, quella tra una Fiat 500 e un veicolo commerciale Bamford – azienda specializzata nella costruzione di “mezzi per la costruzione, la demolizione e l’agricoltura” – facile immaginare l’esito dell’impatto, provocato dall’azzardata manovra in retromarcia del conducente del mezzo da lavoro. Proprio per questo, è risibile, e da rivedere, l’obolo – termine quanto mai adatto, in questo caso – riconosciuto al proprietario della ‘500’, e quantificato in appena 25 euro! Cass., sentenza numero 23789, terza sezione civile, deposita oggi . Manovra fatale. Nessun ‘cono d’ombra’ nella ricostruzione della dinamica dell’episodio, grazie anche alla «produzione del modello di denuncia del sinistro sottoscritto da entrambi i conducenti» in sostanza, l’uomo alla guida «del veicolo Bamford effettuava una manovra di retromarcia, senza avvedersi del veicolo in sosta», cioè una Fiat 500 che rimaneva «gravemente danneggiata». Conseguenziale la domanda di «risarcimento dei danni» per quasi 2mila euro avanzata «dal proprietario della ‘500’», che portava, a corredo, «preventivo e fattura» relativi alle riparazioni effettuate sulla ‘quattro ruote’. Ma tale richiesta viene ritenuta legittima, seppur solo in minima parte, dai giudici di secondo grado, i quali escludono la ‘partecipazione’ della società proprietaria del veicolo Bamford e della compagnia assicuratrice, e condannano esclusivamente il «conducente» a pagare «25 euro» al proprietario della ‘500’. Quest’ultimo, come è immaginabile, reagisce prontamente, contestando, in particolare, la cifra fissata dai giudici, e sottolineando, col ricorso in Cassazione, la «mancata ammissione della ‘consulenza tecnica d’ufficio’ meccanica in relazione alla valutazione simbolica e punitiva del danno alla ‘500’, malgrado la produzione delle foto del mezzo danneggiato, della fattura delle riparazioni per euro 1810 e del preventivo». Danno. Ebbene, l’obiezione mossa dal proprietario del veicolo Fiat viene ritenuta legittima dai giudici del ‘Palazzaccio’, i quali evidenziano, innanzitutto, che «i giudici del merito, nel confermare i dicta del primo giudicato, avrebbero dovuto motivare sulla valutazione delle prove e non sul semplice fumus di un» presunto «accordo in danno del terzo garante solidale». Allo stesso tempo, anche «la soluzione data, di considerare responsabile il solo conducente danneggiante, risulta viziata in ordine alla indicazione della misura simbolica del danno, indicata in 25 euro». Evidenti, quindi, i ‘nodi’ ancora da sciogliere, ossia, concludono i giudici – riaffidando la vicenda al Tribunale –, la «estromissione della garanzia della solidarietà assicurativa» e, soprattutto, «la punitiva riduzione del danno subito» dalla Fiat 500.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 26 settembre – 7 novembre 2014, numero 23789 Presidente Berruti – Relatore Petti Svolgimento del processo 1. F.M., con citazione dinanzi al giudice di pace di TARANTO, nella veste di proprietario di una autovettura fiat 500, gravemente danneggiata il 1 ottobre 2009 sulla statale 106 dal veicolo BANFORD che effettuava una manovra di retromarcia, senza avvedersi del veicolo in sosta, conveniva il conducente del mezzo P.F., la proprietaria Cooperativa AVIM arl e la assicuratrice ZURICH Insurance-publici limited companye ne chiedeva la condanna in solido al risarcimento dei danni per euro 1910 come da preventivo e fattura. Si costituiva la ASSICURATRICE deducendo di non conoscere la dinamica del sinistro né alcuna prova oggettiva del fatto storico, e contestava la entità dei danni, gli altri convenuti restavano contumaci. La causa era istruita con la produzione del modello di denuncia del sinistro sottoscritto da entrambi i conducenti e si dava atto della mancata comparizione del conducente in ordine allo interrogatorio formale deferitogli. Il giudice di pace non ammetteva la richiesta di consulenza tecnica per la quantificazione dei danni, che risultavano fotografati. 2. Con sentenza del 30 novembre 2000 il giudice di pace rigettava la domanda nel M. e lo condannava alla rifusione delle spese processuali verso la assicuratrice. In particolare il giudice di pace rilevava che l'interrogatorio formale risultava tardivamente notificato e che pertanto la denunzia del sinistro prodotta dall'attore non era utilizzabile in assenza di un sicuro riferimento della sua sottoscrizione . 3. Contro la decisione ha proposto appello il M. dinanzi al Tribunale di Taranto, sulla base di sei motivi. Si costituivano tutte le controparti, in particolare il conducente del veicolo BANFORD e la COOPERATIVA proprietaria confermavano la denuncia del sinistro alla ZURICH e la versione del tamponamento in retromarcia, ma contestavano la gravità dei danni, mentre la assicuratrice chiedeva la conferma della decisione di rigetto. 4. Il tribunale di TARANTO, in composizione monocratica, con sentenza pubblicata il 10 novembre 2011 decideva la causa rigettando lo appello nei confronti della Cooperativa AVIM e della assicuratrice ZURICH ma lo accoglieva nei confronti del conducente P.F. e lo condannava al pagamento in favore del M. della somma di euro 25 oltre accessori come da motivazione e condannava il M. a rifondere alla ZURICH le spese del grado, mentre compensava le spese tra il M. e le altre parti costituite. 5. Contro la decisione ricorre il M. deducendo cinque motivi di ricorso non resistono le controparti, citate a mezzo posta nel domicilio eletto. Motivi della decisione 6. Il ricorso merita accoglimento in ordine al quarto ed al quinto motivo, restando assorbiti gli altri, per le seguenti considerazioni. Per chiarezza espositiva se ne offre una sintesi dei motivi ratione temporis non soggetti al regime dei quesiti ed a seguire la esposizione delle ragioni dello accoglimento. 6.1. SINTESI DEI MOTIVI. Nel primo motivo si deduce error in iudicando per violazione dello articolo 167 cp.cod.proc.civile, in relazione allo articolo 167 c.p.comma sul rilievo che la assicuratrice nella comparsa di costituzione e risposta in primo grado non aveva contestato in forma specifica il fatto storico come circostanziato nella denuncia del sinistro. Nel secondo motivo si deduce error in iudicando per la violazione degli articolo 148 del DLGS 209 DEL 2005, articolo 11 DPR 45 DEL 1981 E articolo 2 e 5 del codice del consumo, nonché dello articolo 4 legge 2003 numero 229 in relazione all'articolo 360 numero 3 del codice di rito, sempre in relazione alla mancata indicazione da parte della impresa delle ragioni per le quali non ha ritenuto di formulare al offerta. Nel terzo motivo si deduce ancora errores in iudicando per la violazione degli articolo 143 d.lgs 209 del 2005, 2702, 2735 c.comma 215 e 229 c.p.comma in relazione all'articolo 360 numero 3 c.p.comma sul rilievo che risulta pacifico il riconoscimento della dinamica dello incidente, risultante dalla denuncia a doppia firma inoltrata all'assicuratore, e che la ricostruzione del fatto storico appare verificata, malgrado alcune imprecisioni contenute per la omessa indicazione dell'orario e del luogo, nei pressi del piazzale della società cooperativa. Si assume da un lato che il verbale di constatazione amichevole, in caso di mancata contestazione specifica, comporta un inversione dell'onu probandi a carico dello assicuratore, e d'altro lato che i documento assume il valore di una confessione stragiudiziale, si citano arresti giurisprudenziale tra cui Cass. 10 luglio 200 numero 18872. Nel quarto motivo si deduce la violazione degli articolo 115 e 11 c.p.comma come vizio della motivazione nell'ambito di liber apprezzamento della efficacia di piena prova della confessioni resa dai litisconsorti proprietario e conducente nei confronti del litisconsorte assicuratore, e si citano recenti arresti giurisprudenziali, tra cui CASS 22 MARZO 2011 N.6526 E 21 SETTEMBRE 2010 N.20352. Nel quinto motivo si deduce ancora il vizio della motivazione in ordine alla mancata ammissione della ctu meccanica in relazioni alla valutazione simbolica e punitiva del danno alla fiat 500, valutato in 25 euro, malgrado la produzione delle foto del mezzi danneggiato, della fattura delle riparazioni per euro 1810,00 E del preventivo. 6.2. RAGIONI DELLO ACCOGLIMENTO DEL QUARTO E QUINTO MOTIVO E dello assorbimento degli altri. IL quarto ed il quinto motivo vengono in esame congiunto in quanto da un lato escludono la garanzia assicurativa, pur doverosa, in presenza di un fatto storico dannoso, dichiarato E circostanziato, in ordine al quale la difesa dello assicuratori si è limitata a contestazioni prive di specificità. Ne deriva che i giudici del merito nel confermare i dicta del primo giudice avrebbero dovuto motivare sulla valutazione delle prove e non sul semplice fumus di un accordo in danno del terzo garante solidale. LA SOLUZIONE data, di considerare responsabile il solo conducente danneggiante in retromarcia, risulta inoltre viziata in ordine alla indicazione della misura simbolica del danno, indicata in 25 euro. La motivazione a ff 8 della sentenza, primo periodo, è del tutto illogica, fondandosi sullo assunto che solo in appello il conducente ebbe a contestare la esosità della somma richiesta per la cinquecento fiat danneggiata, e che tale assunto di per sé, in assenza di una consulenza tecnica per richiesta ed in presenza di fatturazione, costituisce una sorta di eccezione idonea ad impedire la integrità del risarcimento da fatto illecito e per danno materiale alle cose. In conclusione è ravvisabile il doppio vizio motivazionale sia per la estromissione della garanzia della solidarietà assicurativa che per la punitiva riduzione del danno subito, con amplia liquidazione delle spese processuali in favore dello assicuratore, per un valore pari al danno richiesto. Consegue allo accoglimento del quarto e del quinto motivo, lo assorbimento dei primi tre, posto che il contraddittorio si riapre tra le parti, ma nei limiti del devolutum in appello, sia per la legittimazione passiva dell'assicuratore garante, sia per la esatta liquidazione del danno materiale come documentato, salvo ammettere la consulenza tecnica richiesta. IL GIUDICE DEL RINVIO, tribunale di TARANTO in diversa composizione, si atterrà ai principi di diritto della statuizione rinviante, e provvederà in ordine alle spese di questo giudizio di cassazione tenendo conto della soccombenza delle parti solidali. P.Q.M. Accoglie il quarto ed il quinto motivo del ricorso per quanto di ragione, assorbiti gli altri,cassa e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione al tribunale di TARANTO in diversa composizione.