Il Ministero della Giustizia ha la legittimazione passiva

Il Ministero di Giustizia, e non già l’Agenzia delle Entrate, ha la legittimazione passiva nei procedimenti per la liquidazione delle prestazioni professionali a spese dello stato.

Il procedimento di opposizione ex art. 170 d.p.r. n. 115/2002 al decreto di liquidazione dei compensi a custodi ed ausiliari del giudice ed al decreto di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori di patrocinati a spese dello Stato presenta, anche se riferito a liquidazioni inerenti ad attività espletate ai fini di giudizio penale, carattere di autonomo giudizio contenzioso avente ad oggetto controversia di natura civile incidente su situazione soggettiva dotata della consistenza di diritto soggettivo patrimoniale, per cui parte necessaria dai procedimenti suddetti deve considerarsi ogni titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento con la conseguenza che, nei procedimenti di opposizione a liquidazioni inerenti a giudizi civili e penali suscettibili di restare a carico dell’Erario, anche quest’ultimo, identificato nel Ministero della Giustizia, è parte necessaria. Rilevata, così, la carenza di legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate, i giudici di Piazza Cavour, con sentenza n. 26170, del 21 novembre 2013, cassano il provvedimento impugnato, in quanto emesso in assenza di contradditorio con la parte necessaria, con rinvio al medesimo giudice di primo grado. I fatti di causa. L’odierno ricorrente inviava, quale attore, istanza per la liquidazione delle prestazioni professionali svolte in un procedimento penale in qualità di avvocato. La liquidazione, una volta effettuata, non trovava, però, soddisfatto l’avvocato, il quale lamentava la violazione dei minimi tariffari, da un lato, e la mancanza dei presupposti per l’applicazione della tariffa minima, trattandosi – a suo personale parere – di un processo più difficile della media. Il Tribunale di merito rigettava il ricorso in opposizione e, a quel punto, l’opponente proponeva altro ricorso, in sede di legittimità. Chi è il soggetto passivo del procedimento? In realtà, la Seconda Sezione Civile di Cassazione si trova a dover risolvere altro e pregiudiziale problema il soggetto passivo del procedimento. Gli Ermellini rilevano come il ricorrente abbia indicato, a riguardo, l’Agenzia delle Entrate, ma ricordano come le recenti Sezioni Unite sent. n. 8516/2012 , hanno individuato, quale parte necessaria nei procedimenti ex artt. 84 e 170, d.p.r. n. 115/2002 e se concernenti compensi e onorari, relativi a giudizi civili o penali, suscettibili di restare a carico dell’Erario , il Ministero della Giustizia, in quanto - rilevano - è proprio sul bilancio del Ministero della Giustizia che viene a gravare l’onere degli esborsi correlativi, in concreto gestito attraverso aperture di credito a favore dei funzionari delegati. Afferma, quindi, che, nel caso di specie, è applicabile il principio di diritto per cui posto che il procedimento di opposizione ex art. 170 d.p.r. n. 115/2002 al decreto di liquidazione dei compensi a custodi ed ausiliari del giudice ed al decreto di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori di patrocinati a spese dello Stato presenta, anche se riferito a liquidazioni inerenti ad attività espletate ai fini di giudizio penale, carattere di autonomo giudizio contenzioso avente ad oggetto controversia di natura civile incidente su situazione soggettiva dotata della consistenza di diritto soggettivo patrimoniale, parte necessaria dai procedimenti suddetti deve considerarsi ogni titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento con la conseguenza che in tale prospettiva finalistica va letta la previsione di cui all’art. 170 d.p.r. n. 115/2002, e che, nei procedimenti di opposizione a liquidazioni inerenti a giudizi civili e penali suscettibili di restare a carico dell’erario, anche quest’ultimo, identificato nel Ministero della Giustizia, è parte necessaria . Rilevata, così, la carenza di legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate, i giudici di Piazza Cavour, cassano il provvedimento impugnato, in quanto emesso in assenza di contradditorio con la parte necessaria, identificata nell’indicato Ministero della Giustizia, con rinvio al medesimo giudice di primo grado.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 4 ottobre – 21 novembre 2013, n. 26170 Presidente Goldoni – Relatore Petitti Fatto e diritto Ritenuto che l'Avvocato F.A. inoltrava al Tribunale di Sorveglianza di Venezia istanza per la liquidazione delle prestazioni professionali svolte in un procedimento penale di Sorveglianza avente ad oggetto il differimento pena facoltativo a causa di grave infermità dell'assistito che il Tribunale di Sorveglianza, con decreto emesso il 24 gennaio 2011, accoglieva l'istanza e, valutata la natura del procedimento e l'impegno necessario, liquidava in favore dell'Avvocato F. Euro 1.500,00 per onorario ed Euro 187,00 per spese generali, somma inferiore a quella oggetto di istanza di liquidazione che l'Avvocato F. impugnava, ex art. 84 del d.P.R n. 115 del 2002, il decreto di liquidazione emesso dal Tribunale di Sorveglianza, lamentando, da un lato, la violazione dei minimi tariffari, dall'altro, la mancanza dei presupposti per l'applicazione della tariffa minima trattandosi, a suo dire, di un processo più difficile della media di quelli che normalmente vengono trattati in sede di Sorveglianza che il Tribunale di Venezia rigettava il ricorso in opposizione, affermando che l'attività del difensore poteva esser retribuita solo a far data dall'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio e non dalla data di presentazione della domanda che il giudice dell'impugnazione poteva entrare nel merito della parcella, depennando alcune voci, poiché non si era formato giudicato sulla retribuibilità della stessa che i minimi tariffari erano stati pienamente rispettati che avverso il predetto provvedimento, l'Avvocato F.A. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi che con il primo motivo viene denunziata violazione dell'art. 109 del d.P.R. n. 115 del 2002 poiché, a differenza di quanto statuito dal Tribunale adito, gli effetti del beneficio decorrerebbero dalla data di deposito dell'istanza e non dalla data della ammissione al beneficio che con il secondo motivo di ricorso l'Avvocato F. lamenta la violazione dell'art. 329, comma secondo, cod. proc. civ. per avere il Tribunale espunto dalla parcella alcune prestazioni, ritenendo legittimo un suo intervento nel merito della parcella e negando la formazione del giudicato sull' an debeatur , identificato con tutte le prestazione in essa indicate che, ad avviso del ricorrente, il fatto che il Tribunale di sorveglianza non aveva depennato alcuna delle prestazioni indicate avrebbe dovuto impedire al Tribunale di Venezia, in assenza di specifica impugnazione, di ridiscutere quanto già deciso, in applicazione del principio devolutivo che con il terzo motivo di ricorso l'odierno ricorrente lamenta un vizio di ultrapetizione ex art. 112 cod. proc. civ., poiché né il ricorrente, né la controparte rimasta contumace avevano chiesto al Tribunale un riesame della parcella che con il quarto motivo di ricorso parte ricorrente si duole della omessa motivazione circa un fatto decisivo per la controversia, in relazione alla esclusione di alcune voci tariffarie dalla liquidazione che con il quinto motivo viene censurata omessa motivazione circa un fatto decisivo per la controversia, e cioè per l'avvenuta liquidazione dei compensi ai valori minimi che il ricorso è stato proposto nei confronti dell'Agenzia delle entrate, che non ha svolto attività difensiva che, essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio è stata redatta relazione ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., che è stata comunicata alle parti e al Pubblico Ministero. Considerato che il relatore designato ha formulato la seguente proposta di decisione [ Il ricorrente ha indicato, quale soggetto legittimato passivo del procedimento, l'Agenzia delle Entrate. Tuttavia, le Sezioni Unite, nella sentenza n. 8516 del 2012, hanno individuato, quale parte necessaria nei procedimenti ex artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 se concernenti compensi e onorari, relativi a giudizi civili o penali, suscettibili di restare a carico dell'erario , il Ministero della giustizia come emerge anche dalla previsione di cui all'art. 185, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, è infatti sul bilancio del Ministero della giustizia che viene a gravare l'onere degli esborsi correlativi, in concreto gestito attraverso aperture di credito a favore dei funzionari delegati. Può, dunque, ritenersi applicabile al caso di specie il seguente principio di diritto posto che il procedimento di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002 al decreto di liquidazione dei compensi a custodi ed ausiliari del giudice ed al decreto di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori di patrocinati a spese dello Stato presenta, anche se riferito a liquidazioni inerenti ad attività espletate ai fini di giudizio penale, carattere di autonomo giudizio contenzioso avente ad oggetto controversia di natura civile incidente su situazione soggettiva dotata della consistenza di diritto soggettivo patrimoniale, parte necessaria dei procedimenti suddetti deve considerarsi ogni titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento con la conseguenza che in tale prospettiva finalistica va letta la previsione di cui all'art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002, e che, nei procedimenti di opposizione a liquidazioni inerenti a giudizi civili e penali suscettibili di restare a carico dell'erario, anche quest'ultimo, identificato nel Ministero della Giustizia, è parte necessaria. Per quanto sopra esposto, deve essere rilevata la carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate. Il provvedimento impugnato dovrà dunque essere cassato, in quanto emesso in assenza di contraddittorio con la parte necessaria, il Ministero della Giustizia” che il Collegio condivide la proposta di decisione formulata dal consigliere relatore che le deduzioni svolte dal ricorrente nella memoria depositata in prossimità dell'adunanza camerale non appaiono pertinenti che invero rientra nei poteri del giudice quello di individuare, anche d'ufficio, la corretta parte processuale, sicché ove il provvedimento impugnato sia stato emesso nel corso di un procedimento nel quale sia stato evocato un soggetto non legittimato, ben può rilevarsi il difetto di legittimazione anche d'ufficio, a prescindere cioè dalla proposizione di uno specifico motivo di impugnazione sul punto che nella specie il ricorrente ha evocato nel giudizio di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002 un soggetto, l'Agenzia delle entrate, che non è il soggetto legittimato passivamente rispetto alla pretesa di pagamento delle somme dovute al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato che, peraltro, proprio perché sul punto della individuazione dell'organo dello Stato legittimato passivamente in tali giudizi è sorto contrasto - risolto dalle Sezioni Unite di questa Corte con la citata sentenza n. 8516 del 2012 - ed essendo il giudizio di opposizione svoltosi prima della pronuncia di questa sentenza, il ricorso dell'Avvocato Luciano Faraon non può essere considerato inammissibile, dovendosi invece rilevare che al giudizio di opposizione non ha partecipato l'unico organo dello Stato legittimato passivamente che, pertanto, pronunciando sul ricorso, il provvedimento impugnato deve essere cassato con rinvio al Tribunale di Venezia, perché in diversa composizione e integrato il contraddittorio nei confronti del Ministero della giustizia, proceda a nuovo esame dell'opposizione che al giudice di rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Venezia, in persona di diverso magistrato.