Il segretario comunale in posizione di disponibilità ha diritto alla mobilità volontaria

Il segretario comunale in posizione di disponibilità ai sensi del d.P.R. numero 465/1997, che abbia presentato istanza di mobilità volontaria prima dell’entrata in vigore della l. numero 186/2004, ha il diritto soggettivo alla mobilità volontaria con avvio della relativa procedura.

Lo ha stabilito la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione con la sentenza numero 20856, depositata il 15 ottobre 2015. Il caso. La pronuncia in commento trae origine dal giudizio promosso dal segretario comunale in posizione di disponibilità dal 1999, ai sensi dell’articolo 19, comma 11, d.P.R. numero 465/1997 e dell’articolo 7, comma 3, l. numero 3/2003, che aveva presentato domanda di mobilità al Ministero dell’Interno per essere assegnato preferibilmente ad uno degli uffici territoriali del governo nel territorio regionale. Tale richiesta è stata accolta dall’agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali. La procedura, tuttavia, non è stata completata a seguito dell’entrata in vigore della l. numero 186/2004 è stata avviata la procedura di mobilità d’ufficio, secondo le modalità previste dal d.lgs. numero 165/2001. Il lavoratore ha, quindi, agito in giudizio per il riconoscimento del suo diritto alla mobilità conformemente alla sua domanda ed il Tribunale l’ha accolta, ritenendo che l’inserimento del lavoratore nell’ambito della sopravvenuta procedura di mobilità di ufficio fosse illegittimo, in quanto il lavoratore aveva un diritto soggettivo potestativo – maturato prima dell’abrogazione della normativa da parte della l. numero 186/2004 – al completamento della procedura di cui agli articolo 18 e 19, d.P.R. numero 465/1997 entro sei mesi ed alla riallocazione presso le amministrazioni indicate nella domanda. La Corte territoriale, invece, ha rigettato la domanda del lavoratore, configurando la posizione dello stesso nei confronti della procedura suddetta in termini di mero interesse legittimo, al più ma non nella specie fonte di risarcimento del danno, e non di diritto soggettivo perfetto alla collocazione presso la PA, e ritenendo la fattispecie disciplinata dall’articolo 3 ter , comma 2, l. numero 186/2004, che prevede per i segretari comunali e provinciali per i quali, a decorrere dal 2003, sia terminato il quadriennio di disponibilità, la ricollocazione tenendo conto della loro professionalità. Mobilità volontaria il segretario ha un diritto soggettivo al perfezionamento della procedura. La pronuncia in commento ritiene pacifico che, nel caso di specie, il lavoratore, segretario comunale in disponibilità, avesse presentato domanda di mobilità volontaria, a seguito della quale era stato anche autorizzato il suo trasferimento presso altra amministrazione pubblica, sebbene tale procedura non si fosse completata nel termine. In tale contesto, il ricorrente aveva già maturato un diritto soggettivo benché non potestativo, come ritenuto dal giudice di primo grado al perfezionamento della procedura ex articolo 18 d.P.R. numero 465/1997, che doveva solo essere conclusa, con l’individuazione della sede di lavoro tra quelle indicate dal lavoratore, da parte dell’amministrazione. Quest’ultima, peraltro, aveva invece già verificato tutti i presupposti per la mobilità volontaria e non aveva obiettato alcunché circa l’esistenza della disponibilità per vacanza o eventualmente per passaggio anche in soprannumerarietà presso le sedi richieste dal lavoratore. Le nuove disposizioni in tema di mobilità di ufficio non sono retroattive. La pronuncia in commento ritiene inapplicabile alla fattispecie, in quanto perfezionatasi anteriormente all’entrata in vigore delle nuove disposizioni, l’articolo 3 ter , l. numero 186/2004 che abroga il citato articolo 18, prevedendo in ogni caso la conservazione del trattamento economico pensionabile e della qualifica in godimento , norma che è insuscettibile di essere applicata a situazioni precedenti la sua entrata in vigore per il generale principio di irretroattività della legge e per mancanza di previsioni specifiche in deroga ad un effetto abrogativo ex nunc il diritto del lavoratore, dunque, non poteva essere travolto dalle nuove disposizioni che prevedevano la mobilità di ufficio, ma solo per i segretari per i quali fosse terminato il quadriennio di disponibilità e che non avessero maturato alcun diritto alla mobilità volontaria e rimaneva inalterato nonostante l’entrata in vigore di queste ultime disposizioni. Il diritto del segretario comunale in posizione di disponibilità alla mobilità volontaria, che abbia presentato istanza di mobilità volontaria prima dell’entrata in vigore della legge numero 186/2004, deve, pertanto, essere riconosciuto.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 3 luglio – 15 ottobre 2015, numero 20856 Presidente Macioce – Relatore Buffa Svolgimento del processo G.M., segretario comunale in posizione di disponibilità dai 27.09.1999, in data 09.06.2003, ai sensi dell'articolo 19, co. 11, D.P.R. numero 46511997 e articolo 7, co. 3, L. numero 3/2003, aveva presentato domanda di mobilità al Ministero dell'Interno per essere assegnata preferibilmente ad uno degli uffici Territoriali dei Governo, Regione Campania. Tale richiesta è stata accolta dall'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali con determinazione numero 437 del 25.07.2003, trasmessa il 28.07.2003 al Dipartimento della Funzione Pubblica. La procedura non è stata tuttavia completata. A seguito dell'entrata in vigore della L. numero 186/2004 è stata avviata la procedura di mobilità d'ufficio, secondo le modalità previste dal D.lgs. numero 16512001. La lavoratrice ha quindi agito in giudizio per il riconoscimento dei suo diritto alla mobilità conformemente alla sua domanda, ed il tribunale di Roma, con sentenza 14.2.06, l'ha accolta, ritenendo che l'inserimento della lavoratrice nell'ambito della sopravvenuta procedura di mobilità di ufficio era illegittimo in quanto la lavoratrice aveva un diritto soggettivo potestativo -maturato prima deil'abrogazíone della normativa da parte della L. numero 186/2004- al completamento della procedura di cui agli arti. 18 e 19 D.P.R. numero 46511997 entro 6 mesi ed alla riallocazione presso le p.a. indicate nella domanda Con sentenza dei 29.9.08, la Corte d'Appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda della lavoratrice, configurando la posizione della stessa nei confronti della procedura suddetta in termini di mero interesse legittimo, al più ma non nella specie fonte di risarcimento dei danno, e non di diritto soggettivo perfetto alla collocazione presso la p.a., e ritenendo la fattispecie disciplinata dall'articolo 3-ter, co.2, l. numero 186/2004, che prevede per i segretari comunali e provinciali per i quali, a decorrere dal 2003, sia terminato il quadriennio di disponibilità, l'applicazione degli articolo 33 e 34 D.lgs. numero 165/2001, e dunque la ricollocazione tenendo conto della loro professionalità. Avverso tale sentenza ricorre la lavoratrice con due motivi, illustrati da memoria, cui resiste il datore di lavoro con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso si deduce ex articolo 360 numero 3 e numero 5 c.p.c. violazione e/o falsa applicazione degli articolo 18 e 19 del D.P.R. numero 46511997, articolo 1, comma 4, 70 comma 2 e 102, comma 4 dei D.lgs. numero 26712000, articolo 10, comma 4 della L. numero 131/2003, e dell'articolo 3-ter L.numero 186/2004 nonché vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia in ordine alla sussistenza di un diritto quesito della ricorrente all'accoglimento della domanda di mobilità volontaria in applicazione dell'articolo 18 dei D.P.R. numero 465/1997 si deduce altresì illegittimità costituzionale in parte qua della L. numero 186/2004 per contrasto con gli arti. 3, 97 e 98 Cost. Con il secondo motivo di ricorso si deduce ex articolo 360 numero 3 e numero 5 c.p.c. violazione e/o falsa applicazione degli articolo 1, commi 48 e 49 della L. numero 311/2004, in connessione con gli arti. 18 e 19 dei D.P.R. numero 465/1997, articolo 1, comma 4, 70, comma 2 e 102, comma 4 dei Digs. numero 267/2000 e articolo 3 - Ter L. numero 18612004, nonché vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia diritto quesito della ricorrente all'accoglimento della domanda di mobilità volontaria in applicazione dell'articolo 1, comma 49, della L. numero 311/2004 , si deduce altresì l'illegittimità costituzionale in parte qua della L. numero 18612004 per contrasto con gli articolo 3, 97 e 98 Cost. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione essi sono fondati. E' pacifico che nel caso di specie la lavoratrice, segretaria comunale in disponibilità, aveva presentato domanda di mobilità volontaria a seguito della quale era stato anche autorizzato il suo trasferimento presso altra amministrazione pubblica, sebbene tale procedura non si era completata nel termine. In tale contesto, la ricorrente aveva già maturato un diritto soggettivo benché non potestativo, come ritenuto dal tribunale al perfezionamento della procedura ex articolo 18 d.p.r. 465/97, che doveva solo essere conclusa con l'individuazione della sede di lavoro tra quelle indicate dalla lavoratrice da parte dell'amministrazione quest'ultima, peraltro, aveva invece già verificato tutti i presupposti per la mobilità volontaria e non aveva obiettato alcunché circa la esistenza della disponibilità per vacanza o eventualmente per passaggio anche in soprannumerarietà presso le sedi richieste dalla lavoratrice. E' invece inapplicabile alla fattispecie, in quanto perfezionatasi anteriormente alla entrata in vigore delle nuove disposizioni, l'articolo 3 ter 1. 186/04 che abroga l'articolo 18 predetto, prevedendo in ogni caso la conservazione de trattamento economico pensionabite e della qualifica il godimento , norma che è insuscettibile di essere applicata z situazioni precedenti la sua entrata in vigore per il generale principio di irretroattività della legge e per mancanza d previsioni specifiche in deroga ad un effetto abrogativo e nunc il diritto della lavoratrice, dunque, non poteva esserE travolto dalle nuove disposizioni che prevedevano lz mobilità di ufficio, ma solo per i segretari per i quali fosse terminato il quadriennio di disponibilità e che non avesserc maturato alcun diritto alla mobilità volontaria e rimaneva inalterato nonostante l'entrata in vigore di queste ultime disposizioni. Per completezza, va detto che sulla controversia in questione non incide la questione dell'applicabilità dell'articolo 1 co. 48 e 49 della 1. 31112004, attualmente all'esame delle sezioni Unite di questa Corte, giusta ordinanza numero 6369/2015 non essendo oggetto dì questo giudizic l'eventuale promozione ed il definitivo superiore inquadramento della ricorrente sulla base delle norme suddette e la possibilità della lavoratrice di avvalersi delle stesse, essendo qui invece in discussione solo la mobilità per come originariamente richiesta ed approvata dall'amministrazione. Per altro verso, poiché le parti controvertono circa la portata abrogativa di tali norme sulle vecchie norme sulla mobilità, va rilevato che anche le disposizioni di tale legge non possono incidere retroattivamente su diritti soggettivi maturati anteriormente all'entrata in vigore delle dette disposizioni, e dunque non escludono il diritto alla mobilità già maturato. Problema dei tutto diverso è invece quello relativo all'applicazione delle nuove norme anche alle procedure di mobilità pregresse in quanto ancora in corso , ossia non definite , ma ciò, come si è detto, non è oggetto di questo giudizio. Può dunque affermarsi che ìl segretario comunale in posizione di disponibilità ai sensi dei d.p.r. 465/97, che abbia presentato istanza dì mobilità volontaria ex articolo 19 co. 11 dei citato d.p.r., prima dell'entrata in vigore della legge numero 186/04, ha il diritto soggettivo alla mobilità volontaria con avvio della procedura ex articolo 18 citato. La sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla stessa corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese di lite. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla stessa corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese di lite.