L’insegnate è assunto nella scuola statale: automatica la risoluzione del rapporto di lavoro nella scuola privata

In ambito di rapporto di lavoro nelle scuole private, il CCNL Anisei – Assoscuola prevede il divieto di assunzione per le scuole private di personale che presti servizio nelle scuole statali e l’obbligo per il personale in forza alla scuola privata assunto in quella statale di optare per il rapporto di lavoro prescelto. Consegue che, ove sopravvenga ad un rapporto di lavoro nella scuola privata l’assunzione nella scuola statale ed il lavoratore non si avvalga del diritto di opzione, il rapporto di lavoro con la prima debba intendersi risolto.

Così affermato dalla Corte di Cassazione, sezione lavoro con la sentenza numero 19739, pubblicata il 2 ottobre 2015. Il caso impugnazione di licenziamento intimato per giustificato motivo e risarcimento danni conseguenti. Una insegnante dipendente di una scuola privata agiva in giudizio per ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro e la condanna del datore di lavoro al risarcimento dei danni derivanti dalla condotta di quest’ultimo, ritenuta illegittima e vessatoria. il Tribunale rigettava l’impugnazione, condannando unicamente l’azienda al pagamento di differenze retributive spettanti. Proponeva appello la lavoratrice ma la Corte lo rigettava. Ricorreva allora in Cassazione l’insegnante, per la riforma della pronuncia d’appello. Il rapporto di lavoro nella scuola privata. La ricorrente lamenta l’errata interpretazione resa dai giudici di merito alla norma della contrattazione collettiva applicata al rapporto per cui è causa. In particolare l’articolo 10 del CCNL Anisei – Assoscuola così dispone “Non è permesso assumere personale in servizio presso la scuola statale. Il personale assunto nella scuola statale è obbligato ad optare. L’assunzione comporta l’automatica risoluzione del rapporto di lavoro. Sono fatte salve le disposizioni di legge sul part-time, con i limiti e nel rispetto delle compatibilità degli orari”. Secondo la ricorrente, la disposizione contrattuale si riferirebbe alle sole assunzioni da parte delle scuole private di personale in forza alle scuole pubbliche statali. Viceversa la lavoratrice venne assunta dalla scuola statale mentre già era in servizio presso la scuola privata. Corretta l’applicazione del CCNL al caso esaminato. La Suprema Corte non condivide la tesi prospettata dalla ricorrente con il motivo di censura proposto. L’interpretazione della norma contrattuale operata dalla Corte di merito appare corretta e condivisibile. Il tenore letterale dell’articolo 10 citato porta a considerare che ove sopravvenga ad un rapporto di lavoro in essere con una scuola privata l’assunzione del lavoratore da parte di una scuola statale, il primo rapporto di lavoro si intende risolto in automatico, qualora il lavoratore non si avvalga del diritto di opzione previsto dalla norma contrattuale. Così deve infatti intendersi il comportamento concludente del lavoratore di mancata esplicita scelta. Rimane salva la possibilità, ove consentita, di avvalersi di rapporti di lavoro in regime di part-time. Correttamente quindi è stato ritenuto valido il recesso adottato dalla scuola privata datrice di lavoro della ricorrente. Non provato il mobbing. Altro motivo di censura riguarda il mancato riconoscimento del risarcimento danni a titolo di mobbing. La lavoratrice ricorrente lamentava di essere stata vittima di comportamenti vessatori da parte del datore di lavoro, scaturiti, come estrema conseguenza, nella risoluzione del rapporto di lavoro. In realtà la Corte territoriale ha evidenziato che nel giudizio era mancata la prova, a carico del lavoratore, circa il pregiudizio dell’integrità psico-fisica e circa l’elemento soggettivo caratterizzante il mobbing, cioè l’intento persecutorio. Osserva la Suprema Corte che i giudici di merito hanno logicamente motivato il proprio convincimento, sulle base delle risultanze istruttorie. Così come hanno correttamente motivato il giudizio sull’attendibilità dei testi escussi. La valutazione fatta dal giudice di merito sulle risultanze delle prove costituisce giudizio di merito incensurabile in sede di legittimità, ove correttamente motivato. In conclusione dunque il ricorso proposto è stato ritenuto infondato.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 16 aprile – 2 ottobre 2015, numero 19739 Presidente Roselli – Relatore Amoroso Svolgimento del processo 1. Con ricorso ex articolo 409 c.p.c., depositato il 24.08.2001, la sig.ra C.N. conveniva in giudizio dinanzi il Tribunale di Viterbo la Società Nuova Tuscia S.r.l. ed il Liceo Artistico Tuscia S.r.l. per sentire condannare quest'ultima alla sua reintegrazione nel posto di lavoro di insegnante in materie artistiche, nonché per ottenere la condanna di entrambe le società in solido al pagamento di tutti i danni derivanti dalla condotta tenuta nei suoi confronti dall'Istituto, ove svolgeva la sua attività di insegnante, poiché, a suo dire, ingiusto ed altamente lesivo della sua dignità personale e professionale. Chiedeva inoltre, la condanna del Liceo Artistico Tuscia S.r.l. al pagamento in suo favore delle differenze retributive indicate nel conteggio sindacale in atti, nonché alla restituzione dell'indennità di mancato preavviso, indebitamente trattenuta in suo danno. Si costituiva il Liceo Artistico Nuova Tuscia S.r.l., chiedendo, previa declaratoria di nullità e/o improcedibilità della domanda per mancato rispetto dei requisiti ex articolo 414 c.p.c., il rigetto di tutte le avverse domande. Nella contumacia della convenuta Nuova Tuscia S.r.l., senza necessità di istruttoria, la causa perveniva alla decisione di rigetto in ordine alla domanda di reintegrazione nel posto di lavoro, con sentenza non definitiva numero 293/2004, per la quale la ricorrente riservava la proposizione d'appello all'udienza del 21.04.2004. Contestualmente il giudice rimetteva la causa davanti a sé all'udienza del 5.12.2003 per provvedere ad espletare l'istruttoria sulle domande di cui al ricorso e di spettanza di ulteriori emolumenti in relazione al trascorso rapporto di lavoro e dell'eventuale diritto alla tras forni azione del rapporto a tempo parziale, nonché sulle domande risarcitorie svolte . Espletata l'istruttoria, mediante l'assunzione delle prove orali essenzialmente sull'accertamento della presenza o meno degli estremi del mobbing. la causa si concludeva con la sentenza definitiva numero 618/2006, la quale statuiva, in parziale accoglimento delle domande della ricorrente, la condanna del Liceo Artistico Tuscia al pagamento della somma di Euro 4.400,63 oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge a titolo di differenze retributive maturate per effetto dei rinnovi contrattuali intervenuti e di restituzione dell'indennità di mancato preavviso, rigettando per il resto ogni altra domanda. 2. Avverso tale sentenza proponeva appello la C. , ritenendola infondata ed ingiusta, ed insisteva per l'accoglimento delle conclusioni formulate in primo grado. Si costituiva la società Liceo Artistico Tuscia a r.l. resistendo all'impugnazione. Con la sentenza numero 10325/2010, del 14.12.2010 - 03.03.2011, la Corte d'Appello di Roma respingeva l'appello compensando le spese del grado. 3. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione la C. con due motivi. Resiste con controricorso la società Liceo Artistico Tuscia. Nessuna difesa ha svolto l'altra parte intimata, Nuova Tuscia s.r.l La ricorrente ha depositato memoria. Motivi della decisione 1. Il ricorso è articolato in due motivi. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione di norme di contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro articolo 360 comma 1, numero 3 c.p.c. con particolare riferimento della parte seconda del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale degli istituti di educazione ed istruzione gestiti da enti e privati ANINSEI - ASSOSCUOLA FIINSEI per il periodo 1998-2001 . In particolare, la ricorrente sostiene che l'interpretazione accolta dai giudici di merito non sia in linea con il contenuto dell'articolo 10 C.C.N.L. poiché tale disposizione si riferirebbe ai soli casi di assunzione da parte della scuola privata di dipendenti già in servizio presso la scuola statale invece la ricorrente fu assunta presso la scuola statale quando era già in servizio presso quella privata. Con un secondo motivo la ricorrente lamenta la omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio articolo 360 comma 1 numero 5 c.p.c. , con particolare riferimento alla erronea valutazione delle risultanze istruttorie . A sostegno di quest'ultima censura la ricorrente deduce che le risultanze istruttorie avevano evidenziato una situazione giuridica inquadrabile nella fattispecie del mobbing. 2. Il ricorso - i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente - è infondato. 3. Preliminarmente deve ritenersi la ritualità e tempestività del ricorso dovendo in proposito ribadirsi quanto già affermato da questa Corte Cass., sez. lav., 13 ottobre 2010, numero 21154 in tema di notificazione di atti processuali quale, nella specie, l'impugnazione di una sentenza ai sensi dell'articolo 330 c.p.c. . È stato precisato che, qualora la notificazione dell'atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, quali l'intervenuto mutamento del luogo in cui ha sede lo studio del procuratore costituito, questi ha la facoltà e l'onere - anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio - di richiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l'esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie. 4. Nel merito deve rilevarsi che corretta è l'interpretazione accolta dai giudici di merito e segnatamente dalla Corte d'appello. L'articolo 10 del ceni Aninsei-Assoscuola prevede espressamente, al primo comma, un divieto di assunzione da parte delle scuole private di personale che presti servizio presso la scuola statale e specificamente prescrive che il personale assunto nella scuola statale è obbligato ad optare e conseguentemente è stabilito che l'assunzione nella scuola statale comporta la risoluzione del rapporto di lavoro nella scuola privata. Il chiaro tenore letterale della disposizione è nel senso che, ove sopravvenga ad un rapporto di lavoro con una scuola privata l'assunzione da parte della scuola pubblica, il rapporto con la prima si intende risolto, nel senso che così va interpretato in maniera concludente il comportamento del dipendente che non si avvalga del suo diritto di opzione, a meno che la scuola privata non ritenga, in relazione alla eventuale compatibilità delle prestazioni nella scuola privata ed in quella statale, di avvalersi del dipendente in regime di part time secondo la disciplina dettata dalla l. 863/1984. 5 . Quanto poi al mobbing lamentato dalla ricorrente, la Corte territoriale - dopo avere puntualmente e correttamente precisato che nozione di mobbing richiede non solo una molteplicità di comportamenti a carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio, ma altresì la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio di tali comportamenti - ha ritenuto che comunque era mancata la prova del pregiudizio all'integrità psico-fisica della lavoratrice nonché la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio. Questa Corte ha più volte affermato - e qui ribadisce - che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili Cass. 23 maggio 2014 numero 11511 . Cfr. anche Cass. 5 ottobre 2006 numero 21412 che ha ulteriormente precisato che la valutazione delle risultanze della prova testimoniale e il giudizio sull'attendibilità dei testi sono riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata. 6. Il ricorso va quindi rigettato. Alla soccombenza consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali di questo giudizio di cassazione nella misura liquidata in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione liquidate in Euro 100,00 cento per esborsi oltre Euro 3.000,00 tremila per compensi d'avvocato ed oltre accessori di legge.