Se c’è un grave rischio di sottrazione del minore, il Tribunale può decidere inaudita altera parte

Il rischio, grave e fondato su elementi incontestati, che la madre espatri portando con sé il figlio minore, collocato presso il padre, ha condotto il giudice ad accogliere le richieste di quest’ultimo disponendo, in via provvisoria ed urgente, prescindendo dal contraddittorio delle parti, l’obbligo di immediata consegna del passaporto del bambino, in riferimento al quale dispone il divieto di espatrio.

Così ha deciso la X sezione civile del Tribunale di Milano con decreto datato 24 aprile 2015. Il caso. In seguito all’arresto per gravi fatti di reato della madre del minore, arresto peraltro avvenuto presso l’abitazione e alla presenza dei figli, fatti che hanno avuto risonanza anche sulla stampa nazionale, il padre segnalava al giudice milanese come le indagini abbiano portato alla luce l’intenzione dell’indagata di trasferirsi in Tunisia, portando con sé il minore, collocato presso di lui e già affidato alle istituzioni, sottraendolo in tal modo alla genitorialità paterna. La gravità della situazione esclude la necessità del contraddittorio. Posta la gravità della situazione, nella necessità di scongiurare che la madre ponga in essere il progetto di fuga” all’estero, e la notorietà dei fatti, il Tribunale ritiene che le richieste avanzate in via d’urgenza dal padre possano essere positivamente apprezzate anche in difetto di previa costituzione del contraddittorio . I provvedimenti invocati dal padre presentano infatti un’ineludibile carattere cautelare a garanzia del primario interesse del minore e all’esclusione del pericolo che lo stesso possa essere esposto ad esperienze incongrue e traumatizzanti. Per questi motivi, il giudice ordina alla madre la consegna immediata del passaporto del minore, di cui dispone il divieto assoluto di espatrio. Con ulteriore diposizione viene modificato il regime delle visite della madre al bambino che potranno avvenire solo nel territorio di residenza di quest’ultimo e previo avviso all’ente affidatario e al padre collocatario, sospendendo la previsione di weekend alternati presso la madre.

Tribunale di Milano, sez. X Civile, decreto 24 aprile 2015 Presidente Servetti Fatto e diritto Vista l'istanza in data 20 aprile u.s. depositata da ed esaminata l'allegata documentazione, premesso che l’istante segnala il recente arresto di , convivente more uxorio della ricorrente Z, nel corso di indagini per gravi fatti di reato, arresto del resto eseguito presso l'abitazione di pertinenza della coppia e residenza anche dei loro figli minori, premesso che la posizione del predetto nell'ambito del procedimento penale viene riferita come di primario rilievo, anche alla luce di quanto riportato dalla stampa nazionale, premesso che segnala ulteriormente come le indagini abbiano posto in luce il progetto dell'indagato di trasferirsi in Tunisia unitamente al proprio nucleo familiare, al cui interno sarebbe stato anche compreso il minore CC già affidato al Comune di e collocato presso il padre, ritenuto che le richieste in via d'urgenza avanzate da quest'ultimo possono essere positivamente apprezzate anche in difetto di previa costituzione del contraddittorio, attesa la notorietà dei fatti descritti e tenuto conto che la prossima udienza collegiale risulta già fissata per il 27 maggio p.v., sì da essere ormai imminente, ritenuto che i provvedimenti invocati presentano un condivisibile carattere cautelare a garanzia del primario interesse del minore e sono volti ad escludere il rischio che possa il medesimo essere esposto a esperienze incongrue e comunque destabilizzanti, P.Q.M. In via provvisoria e urgente, così provvede 1 ORDINA alla madre Y di consegnare immediatamente all'Ente affidatario, in persona di soggetto all'uopo delegato, il passaporto del minore CC, unitamente ad altro documento valido per l'espatrio eventualmente in suo possesso 2 DISPONE il divieto di espatrio del minore predetto, con obbligo a carico dell'Ente affidatario di dare comunicazione del presente provvedimento alle autorità competenti, senza indugio alcuno 3 In parziale modifica del regime vigente, dispone che la madre Y possa incontrare il figlio minore esclusivamente ne1 territorio di residenza di quest'ultimo e previo avviso all'ente affidatario nonché al padre collocatario, secondo tempi e modalità che dovranno essere individuati dai Servizi incaricati e con l'accordo del genitore collocatario, sospendendo la previsione di week end alternati presso la madre in 4 Conferma nel resto, per quanto di ragione 5 Decreto immediatamente esecutivo. Rinvia alla prefissata udienza del maggio 2015, ore , rammentando all'Ente affidatario che la richiesta Relazione dovrà pervenire a questo Ufficio entro e non oltre i115 maggio p.v.