Agevolazione prima casa non si estingue

Il credito di imposta per l’acquisto di prima casa non si estingue in caso di successivi atti di trasferimento purché vi sia l’effettivo trasferimento della residenza negli immobili acquisiti.

Il principio è contenuto nella sentenza della Corte di Cassazione n. 2072/16, depositata l’8 febbraio, da cui emerge che il bonus fiscale vantato dal contribuente in forza del primo acquisto può essere goduto più volte nelle condizioni previste dalla normativa. Beneficio fiscale prima casa. L’applicazione del beneficio fiscale prima casa comporta per il contribuente l’applicazione dell’imposta di registro in misura ridotta, distinguendo a seconda che la compravendita avvenga da un privato o da un’impresa infatti se l’immobile si acquista da un privato si versa l’imposta al 2% e imposte ipotecaria e catastale fisse di 50 euro. Viceversa se l’operazione avviene con un’impresa, la vendita è soggetta ad IVA e si applica la percentuale del 4%. Le imposte catastale e di registro salgono in questo caso a 200 euro sempre in misura fissa . Dal 2016 la situazione è mutata il proprietario di un immobile che ha già usufruito dell’agevolazione quando ha effettuato l’acquisto, nel momento in cui decide di cambiare immobile comprandone uno nuovo può chiedere ancora il bonus fiscale, a condizione che il vecchio immobile sia venduto entro un anno dal rogito CTP Roma n. 18877/2014 e che non sia immobile di lusso categoria catastale A1, A8 e A9 , oltre al fatto che la residenza sia nel Comune in cui si trova l’immobile acquistato. Tale bonus da quest’anno si potranno applicare anche nel caso in cui si cambia abitazione, acquistandone una nuova dopo aver già fruito di sgravi tributari in precedenza. Fattispecie. Nel caso in esame i contribuenti hanno impugnato l’avviso di liquidazione con cui l’Agenzia delle Entrate aveva revocato le agevolazioni prima casa in quanto gli stessi avevano portato in detrazione il credito di imposta, usufruito per l’acquisto di un secondo immobile, successivo a quello della prima casa. Sia in primo grado che in appello i giudici tributari hanno accolto le motivazioni del contribuente e l’ufficio finanziario ha proposto ricorso per cassazione. La Suprema Corte ha affermato che in caso di più atti di trasferimento e acquisto infrannuali con effettivo trasferimento della residenza negli immobili dei singoli acquisti, il contribuente, che venduto l’immobile nei cinque anni dall’acquisto, abbia acquistato entro un anno un altro immobile, può conservare l’agevolazione solo se prova che l’acquisto sia seguito dalla effettiva destinazione ad abitazione propria degli immobili acquisiti. Pertanto il contribuente può usufruire dell’agevolazione del primo acquisto più volte, ovviamente fino a concorrenza dell’intera somma, qualora rivenda ed acquisti più volte nel rispetto di quanto prevede la normativa di cui all’art. 1 del d.P.R. n. 131/1986 immobile non di lusso ed acquisto infrannuale . Conclusivamente la Corte ha ritenuto che il contribuente può avvalersi del credito di imposta anche se tale credito si è formato non già con il pagamento di una somma ma di utilizzo di altro credito d’imposta inerente al precedente acquisto ciò in virtù dello spirito della norma che è quello di incentivare l’acquisto della prima casa beneficiando il contribuente e autorizzandolo ad avvalersi più volte sempre dello stesso credito d’imposta, anche nel caso in cui quest’ultimo per motivi personali sia spinto a rivendere l’immobile acquistato per comprarne altro più adatto alle condizioni proprie o familiari.

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza 3 dicembre 2015 – 8 febbraio 2016, n. 2072 Presidente Merone – Relatore Meloni Svolgimento del processo L'Agenzia delle Entrate Ufficio di Venezia, con avviso di liquidazione d'imposta notificato in data 16/2/2006, accertava che i contribuenti e .avevano indebitamente usufruito delle agevolazioni fiscali previste per l'acquisto della prima casa di cui al DPR 131/1986 in quanto avevano portato in detrazione il credito di imposta usufruito per l'acquisto di un secondo immobile, successivo all'acquisto della prima casa, per compensare quanto dovuto all'erario in conseguenza di un terzo successivo acquisto di altro immobile, dopo aver rivenduto il secondo, sempre da destinare a propria abitazione. Pertanto procedeva alla revoca delle agevolazioni illegittimamente godute applicando interessi e sanzioni. Avverso l'avviso di recupero d'imposta i contribuenti proponevano ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Venezia che lo accoglieva con sentenza impugnata dall'Ufficio davanti alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto. I giudici di secondo grado respingevano l'appello proposto dall'Agenzia e ritenevano che il legislatore non aveva posto alcuna limitazione alla possibilità di successive rivendite ai fini delle agevolazioni previste per l'acquisto della prima casa, consentendo all'acquirente di neutralizzare l'imposta assolta nella precedente operazione. Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate con quattro motivi ed i contribuenti resistono con controricorso. Motivi della decisione Con il primo ed il secondo motivo dI ricorso la ricorrente Agenzia delle Entrate lamenta violazione di legge e falsa applicazione dell'articolo 7 legge 448/1998, articolo 8 legge 212/2000 ed articolo 1241 cc in relazione all'articolo 360 comma 1 nr.3 cpc in quanto la CTR ha erroneamente ritenuto legittimo usufruire delle agevolazioni fiscali previste per l'acquisto della prima casa di cui al DPR 131/1986 portando in detrazione il credito di imposta già usufruito per l'acquisto di un secondo immobile, successivo all'acquisto della prima casa, per compensare quanto dovuto all'erario in conseguenza di un terzo successivo acquisto dì altro immobile, dopo aver rivenduto il secondo, sempre da destinare a propria abitazione. Così facendo, secondo l'Ufficio, il giudice ha ritenuto legittimo che un'imposta pagata fosse portata in detrazione più volte ed un medesimo credito di imposta potesse compensare più volte molteplici debiti d'imposta. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente Agenzia delle Entrate lamenta violazione di legge e falsa applicazione dell'articolo 68 D.L.gs 546 del 1992 in relazione all'articolo 360 comma 1 nr.3 cpc in quanto la CTR ha erroneamente fatto riferimento al sopra citato articolo 68 che riguarda invece una ipotesi di riscossione frazionata del tributo. Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente Agenzia delle Entrate lamenta violazione di legge e falsa applicazione dell'articolo 10 D.L.gs 546 del 1992 in relazione all'articolo 360 comma 1 nr.3 cpc in quanto la CTR avrebbe dovuto dichiarare il difetto dì legittimazione attiva del Notaio ad esercitare quale responsabile d'imposta l'azione di rivalsa per il recupero delle somme pagate al posto di altri. Il ricorso è infondato in ordine ai primi tre motivi da trattarsi congiuntamente in quanto connessi, assorbito il quarto. Al riguardo, in tema di perdita dell'agevolazione fiscale sul pagamento dell'imposta di registro per l'acquisto della prima casa, questa Corte in caso di plurimi successivi atti di alienazione e acquisto infrannuali con effettivo trasferimento della residenza negli immobili dei singoli acquisti ha statuito In tema di agevolazioni tributarie per l'acquisto della prima casa, ai sensi del comma 4, ultimo periodo, della nota II bis dell'articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, il contribuente che, venduto l'immobile nei cinque anni dall'acquisto, abbia acquistato, entro un anno da tale alienazione, un altro immobile, procedendo poi alla sua vendita ed all'acquisto infrannuale di un ulteriore immobile, può mantenere l'agevolazione solo se fornisce la prova che l'acquisto sia seguito dalla effettiva realizzazione della destinazione ad abitazione propria degli immobili acquisiti nelle singole transazioni in virtù del concreto trasferimento della residenza anagrafica nell'unità abitativa correlata . Sez. 6-5, Ordinanza n. 8847 del 30/04/2015 . Pertanto il contribuente ben può godere del credito d'imposta vantato in forza del primo acquisto anche più volte, ovviamente fino a concorrenza dell'intera somma, qualora rivenda ed acquisti più volte nel rispetto delle condizioni previste dalla norma immobile non di lusso ed acquisto infraannuale . Nella fattispecie quindi legittimamente il contribuente pretende di avvalersi di un credito di imposta di euro 918,22, acquisito con il secondo acquisto, anche se tale credito si era formato non già con il pagamento della somma ma in virtù di utilizzo di altro credito d'imposta relativo al precedente acquisto. L'interpretazione del contribuente appare corretta e conforme allo spirito della norma che mira ad incentivare l'acquisto della prima casa beneficiando il contribuente autorizzandolo ad avvalersi più volte sempre del medesimo credito d'imposta, anche qualora quest'ultimo per motivi personali sia indotto nel tempo rivendere l'immobile acquistato acquistarne altro più adatto alle mutate condizioni personali o familiari. Il ricorso proposto deve pertanto essere respinto in ordine ai primi tre motivi e conseguentemente risulta assorbito il quarto motivo. Le spese del giudizio di merito e di legittimità vanno compensate tra le parti stante la complessità delle questioni trattate e la novità della questione. P.Q.M. Respinge il ricorso della Agenzia delle Entrate in riferimento ai primi tre motivi, assorbito il quarto. Compensa tra le parti le spese del giudizio.