Imposta sui finanziamenti, applicazione ad ampio raggio

Una nuova risoluzione delle Entrate ammette il regime sostitutivo anche in caso di cessione del credito a soggetto diverso da un istituto di credito.

Cessione del credito. L’atto di cessione del credito derivante da un finanziamento soggetto ad imposta sostitutiva e di trasferimento della relativa garanzia ipotecaria, beneficia del medesimo regime sostitutivo anche se il cessionario non è una banca. La conferma arriva dalla risoluzione n. 17/E diramata lo scorso 16 febbraio dall’Agenzia delle Entrate. Il regime fiscale. Il caso, sottoposto all’Agenzia delle Entrate da un notaio, riguarda la stipula di un atto di cessione di credito, a titolo oneroso, da parte di una Banca in favore di una società. Oggetto dell’atto è un credito derivante da un finanziamento a medio termine, garantito da ipoteca, assoggettato al regime fiscale di esenzione ex art. 15 del d.P.R. n. 601/1973, con applicazione dell’imposta sostitutiva prevista dal successivo art. 17. Come sottolineato dalle Entrate, il menzionato art. 15 è stato modificato ad opera del d.l. n. 91/2014 che ha ampliato l’ambito applicativo del regime sostitutivo dell’imposta sui finanziamenti. Al contempo è stato introdotto dopo l’art. 17, l’art. 17- bis Altre operazioni ammesse a fruire dell’agevolazione al fine di ampliare la platea dei soggetti, diversi dalle banche, che possono concedere finanziamenti a medio e lungo termine cui si applica, a richiesta, il regime sostitutivo di cui ai precedenti articoli. Da qui la risposta affermativa delle Entrate alla richiesta di applicazione del regime sostitutivo al caso di specie. Fonte fiscopiu.it

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