Riscossione coattiva delle multe: i Comuni possono avvalersi dei concessionari

Per il recupero delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa per le infrazioni alle norme del Codice della Strada, i Comuni possono avvalersi della procedura di riscossione coattiva tramite ingiunzione, di cui al r.d. numero 639/1910, finanche affidando il relativo servizio ai concessionari iscritti all’albo di cui all’articolo 53 d.lgs. numero 44/1997, essendo tale affidamento consentito dall’articolo 4, comma 2-sexies, d.l. numero 209/2002, del quale non è intervenuta l’abrogazione seppur inizialmente disposta dall’articolo 7, comma 2, d.l. numero 70/2011, convertito con modificazioni nella l. numero 106/2011 non essendo entrate in vigore le disposizioni cui essa risultava subordinata.

Il principio è stato ribadito dalla Seconda Sezione Civile, nella complessa ordinanza numero 3504, depositata il 6 febbraio 2019. La normativa che legittima la riscossione coattiva delle multe. Per il recupero delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa per le violazioni ai dettami del codice stradale, i Comuni sono legittimati ad avvalersi della procedura di riscossione coattiva attraverso ingiunzione, prevista dal Regio Decreto numero 639/1910, pure affidando il servizio relativo ai concessionari iscritti all’albo contemplato all’articolo 53 del d.lgs. numero 446/1997, essendo detto affidamento consentito dall’articolo 4, comma 2- sexies , d.l. numero 209/2002, del quale non è intervenuta l’abrogazione, nonostante la previsione in tal senso, non essendo entrate in vigore le disposizioni a cui la stessa risultava subordinata. I Giudici Ermellini della Seconda Sezione Civile ricostruiscono il quadro normativo, corredandolo dell’ampio supporto giurisprudenziale, relativo alla praticabilità, in capo ai Comuni, di avvalersi, per la riscossione dei tributi e delle ulteriori entrate, della procedura di riscossione coattiva per il tramite dell’ingiunzione, disciplinata al r.d. numero 639/1910, ed attribuita dal d.lgs. numero 446/1997, in virtù del quale si prevede pure la possibilità di affidare, ad ulteriori soggetti, la riscossione dei tributi e di ogni altra entrata. I precedenti giurisprudenziali. Tra i numerosi precedenti conformi, viene rammentata la recente sentenza 8 ottobre 2018, numero 24722, emanata dalla Seconda Sezione Civile di piazza Cavour, dove veniva ulteriormente rafforzato il principio secondo il quale «la legge consente ai Comuni di utilizzare lo strumento dell’ingiunzione disciplinata dal Regio Decreto numero 639 del 1910 per il recupero di somme dovute a titolo di sanzione amministrativa per violazione del Codice della Strada, e di farlo a mezzo di concessionari del servizio riscossione». La mancata abrogazione della disciplina. La Cassazione rammenta che l’equivoco della presunta abrogazione della normativa, indicata dal ricorrente, risale al 2007, quando, in particolare, veniva abrogata dall’articolo 1 comma 224, lett. b , Legge numero 244/2007. In seguito, ma sempre nello stesso anno, intercorreva il d.l. numero 248/2007 che, all’articolo 36, comma 2, statuiva che la riscossione dei tributi, come pure di ogni ulteriore entrata in capo agli enti locali, continuava a poter essere praticata - per il tramite della procedura dell’ingiunzione, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del d.P.R. numero 602/1973, in quanto compatibili, qualora la riscossione coattiva sia svolta in proprio dall’ente locale, ovvero sia affidata ai soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lett. b , d.lgs. numero 446/1997 - nonché attraverso la procedura del ruolo di cui al d.P.R. numero 602/1973, qualora la riscossione coattiva fosse stata affidata agli agenti della riscossione di cui all’articolo 3 d.l. numero 203/2005, convertito dalla Legge numero 248/2005. Più in dettaglio, i Giudici hanno rimarcato la circostanza che l’abrogazione, nonostante fosse stata disposta, non è effettivamente avvenuta la Legge numero 44 del 2012 inseriva una dizione normativa differente che, di fatto, non contemplava più l’abrogazione dell’articolo 36 del D.L. numero 248. Per l’effetto è rimasto in vigore il comma 2- sexies dell’articolo 4 d.l. numero 209/2002, in conformità al quale i Comuni ed i concessionari, iscritti all’albo di cui all’articolo 53 d.lgs. numero 446/1997, procedono alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall’ingiunzione prevista dal r.d. numero 639/1910, secondo le previsioni del d.P.R. numero 602/1973, in quanto compatibili.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 23 ottobre – 6 febbraio 2019, numero 3504 Presidente Petitti – Relatore Orilia Ritenuto in fatto 1 Con sentenza 6.7.2015 il Tribunale di Parma ha rigettato l’appello proposto da D.F.C. contro la sentenza del locale Giudice di Pace che aveva a sua volta respinto la sua opposizione contro l’ingiunzione di pagamento di una somma di danaro emessa R.D. numero 639 del 1910, ex articolo 2, dalla concessionaria Parma Gestione Entrate spa in relazione ad infrazioni al codice della strada. 2 Contro tale decisione la parte soccombente ricorre per cassazione. Resiste con controricorso la società concessionaria. Le parti hanno depositato memorie. Considerato in diritto 1.1 Con il primo motivo la parte ricorrente denunzia violazione dell’articolo 360 c.p.c., numero 3, per difetto di motivazione nonché per violazione e/o falsa applicazione della L. numero 689 del 1981, articolo 27, in combinato con la disciplina prevista dagli articolo 194 e 206 C.d.S., e del D.Lgs. numero 446 del 1997, articolo 52 e 53. 1.2 Con un secondo motivo si deduce l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’articolo 201 C.d.S., numero 4. Con le citate censure, la parte ricorrente, attraverso una articolata doglianza sulla scorta di richiami normativi e giurisprudenziali, si duole sostanzialmente della ritenuta delegabilità della riscossione di somme derivanti da sanzioni per violazioni del Codice della Strada alle agenzie concessionarie, ritenendo tale delega consentita solo per la riscossione dei tributi locali, tra i quali certamente non rientrano le sanzioni amministrative. La Parma Gestioni, quindi, secondo la tesi della parte ricorrente, non aveva il potere di emettere l’ingiunzione opposta. 2 I due motivi si prestano a trattazione unitaria per l’identità della questione di diritto proposta possibilità per i Comuni di delegare al concessionario, ai fini del recupero delle somme dovute a titolo di sanzioni per violazioni del codice della strada, la procedura di riscossione coattiva tramite ingiunzione, di cui al R.D. numero 639 del 1910 . Le censure sono inammissibili laddove deducono un motivo non più denunziabile in sede di legittimità il vizio di motivazione, già denunziabile ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 5, oggi non lo è più per effetto della nuova formulazione della norma, applicabile ratione temporis alla presente fattispecie . Per il resto, le doglianze sono infondate La questione di diritto non è nuova ed è stata affrontata da questa Corte con diverse pronunce, ove si è affermato che ai fini del recupero delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa per violazione delle norme del codice della strada, i Comuni possono avvalersi della procedura di riscossione coattiva tramite ingiunzione, di cui al R.D. numero 639 del 1910, anche affidando il relativo servizio ai concessionari iscritti all’albo di cui al D.Lgs. numero 446 del 1997, articolo 53, essendo tale affidamento consentito dal D.L. numero 209 del 2002, articolo 4, comma 2 sexies, del quale non è intervenuta l’abrogazione - pure inizialmente disposta dal D.L. numero 70 del 2011, articolo 7, comma 2, conv. con mod. nella L. numero 106 del 2011 - non essendo entrate in vigore le disposizioni cui essa era subordinata cfr. Sez. 2 -, Ordinanza numero 22710 del 28/09/2017 RV 645567 Sez. 2, Sentenza numero 26736 de113/11/2017 e, da ultima Sez. 2 Sentenza numero 24722 dell’8/10/2018 . Con le citate pronunce è stato ricostruito il panorama normativo di riferimento nei termini seguenti la possibilità per i Comuni di avvalersi, per la riscossione dei tributi e delle altre entrate, della procedura di riscossione coattiva tramite l’ingiunzione di cui al R.D. 639/1910 era stata attribuita dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, numero 446, articolo 52, comma 6, in forza del quale era prevista anche la possibilità di affidare ad altri soggetti la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate l’articolo 52, comma 5, individua tali soggetti . Questa norma è stata abrogata dalla L. numero 244 del 2007, articolo 1, comma 224, lett. b. È poi intervenuto il decreto legge numero 248/2007 articolo 36 comma 2, a norma del quale, la riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali continua a potere essere effettuata con a la procedura dell’ingiunzione di cui al R.D. 14 aprile 1910, numero 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, numero 602, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall’ente locale o è affidata ai soggetti di cui al D.Lgs. 15 dicembre 1997, numero 446, articolo 52, comma 5, lett. b b la procedura del ruolo di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, numero 602, se la riscossione coattiva è affidata agli agenti della riscossione di cui al D.L. 30 settembre 2005, numero 203, articolo 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, numero 248 . Il D.L. numero 70 del 2011, articolo 7, comma 2, convertito, con modifiche, dalla L. numero 106 del 2011, ha disposto al comma 2, lett. gg septies, che in conseguenza delle disposizioni di cui alle lett. da gg ter a gg sexies 1 al D.L. 24 settembre 2002, numero 209, articolo 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 novembre 2002, numero 265, i commi 2 sexies, 2 septies e 2 octies sono abrogati 3 il D.L. 31 dicembre 2007, numero 248, articolo 36, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2008, numero 31, è abrogato . Tale abrogazione non è poi di fatto avvenuta per effetto di un gioco di rinvii dell’entrata in vigore delle disposizioni a cui era subordinata la abrogazione medesima v. D.L. 6 dicembre 2011, numero 201, articolo 10, comma 13 octies, e D.L. 29 dicembre 2011, numero 216, articolo 29, comma 5 bis, come convertito dalla legge L’abrogazione delle disposizioni previste dal D.L. 13 maggio 2011, numero 70, articolo 7, comma 2, lett. gg septies , nnumero 1 e 3 , convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, numero 106, acquista efficacia a decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni di cui alle lett. gg ter e gg quater , del medesimo comma 2 . È poi intervenuta la legge numero 44/2012 che ha convertito il D.L. numero 16 del 2012 in particolare, l’articolo 5, comma 8 bis, ha disposto che al D.L. 13 maggio 2011, numero 70, articolo 7, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, numero 106, e successive modificazioni, la lett. gg septies è sostituita dalla seguente gg septies nel caso di affidamento ai soggetti di cui al D.Lgs. 15 dicembre 1997, numero 446, articolo 52, comma 5, lett. b , la riscossione delle entrate viene effettuata mediante l’apertura di uno o più conti correnti di riscossione, postali o bancari, intestati al soggetto affidatario e dedicati alla riscossione delle entrate dell’ente affidante, sui quali devono affluire tutte le somme riscosse. Il riversamento dai conti correnti di riscossione sul conto corrente di tesoreria dell’ente delle somme riscosse, al netto dell’aggio e delle spese anticipate dal soggetto affidatario, deve avvenire entro la prima decade di ogni mese con riferimento alle somme accreditate sui conti correnti di riscossione nel mese precedente . Come si vede il legislatore del 2012 ha inserito alla lett. gg seppie, un testo diverso che non contempla più l’abrogazione del D.L. numero 248 del 2007, articolo 36. Conseguentemente, sempre per effetto del meccanismo descritto nuova formulazione della lett. gg seppie, e mancata riproduzione delle abrogazioni è rimasto in vigore il D.L. numero 209 del 2002, articolo 4, comma 2 sexies, pure destinato, come si è visto, alla soppressione a norma del quale i comuni e i concessionari iscritti all’albo di cui al D.Lgs. 15 dicembre 1997, numero 446, articolo 53, di seguito denominati concessionari, procedono alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall’ingiunzione prevista dal testo unico di cui al R.D. 14 aprile 1910, numero 639, secondo le disposizioni contenute nel titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, numero 602, in quanto compatibili . Va infine rilevato ma solo per completezza - che la questione di diritto della iscrizione o meno della società concessionaria all’albo di cui al D.Lgs. numero 446 del 1997, articolo 53, non risulta mai sollevata nei giudizi di merito e pertanto la Corte di Cassazione non è tenuta ad esaminarla, essendo necessari accertamenti in fatto tra le varie, Sez. 3 -, Ordinanza numero 27568 del 21/11/2017 Rv. 646645 Sez. 5, Sentenza numero 1435 del 22/01/2013 Rv. 625055 sez. 1, Sentenza numero 25546 del 30/11/2006 Rv. 593077 Sez. 3, Sentenza numero 15422 del 22/07/2005 Rv. 584872 Sez. 3, Sentenza numero 5070 del 03/03/2009 Rv. 606945 Cass. numero 23675/2013 . Tirando le fila di questo complicato percorso ricostruttivo, deve ritenersi corretta la decisione impugnata sulla legittimazione della società concessionaria ad utilizzare lo strumento previsto dal R.D. numero 639 del 2010, e gli sforzi interpretativi della parte ricorrente, per quanto apprezzabili, non sono idonei a sorreggerne una diversa conclusione. La indiscutibile complessità della ricostruzione normativa in materia e l’assenza di un intervento chiarificatore del giudice di legittimità al momento della proposizione del ricorso costituiscono gravi ed eccezionali ragioni di compensazione delle spese del presente giudizio. Sussistono le condizioni per il pagamento del doppio contributo unificato. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Dà atto della sussistenza delle condizioni per il pagamento del doppio contributo unificato.