Iscrizione delle notizie di reato: la Procura della Repubblica di Roma fa luce su alcuni punti

Il Procuratore della Repubblica ha il compito di assicurare l’osservanza delle disposizione relative all’iscrizione delle notizie di reato , così come da ultimo disposto dall’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 106/2006 a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge n. 103/2017.

L’espressione può sembrare ovvia ed in un certo qual modo lapalissiana la legge stabilisce quando il Pubblico Ministero deve procedere all’iscrizione della notizia di reato il Procuratore della Repubblica è a capo dell’ufficio del Pubblico Ministero quest’ultimo deve verificare che i procuratori aggiunti o i suoi sostituti provvedano nel senso indicato dalla legge. Parrebbe, dunque, che tale nuova” disposizione in realtà non stabilisca altro che un principio di vigilanza in capo al Procuratore della Repubblica, peraltro già latente nel sistema processale penale vigente, e che pertanto il tutto non abbia effetti pratici particolari, se non – eventualmente – quello di dare impulso al Procuratore della Repubblica per emanare circolari di riassetto organizzativo oppure per esprimere più oggettivi criteri per l’effettuazione di controlli sull’operato dei procuratori aggiunti o dei sostituti procuratori e per i propri poteri di avocazione. Se non che, leggendo la circolare della Procura della Repubblica di Roma in allegato si comprende come in realtà tale compito sia stato avvertito come potere” di indicazione dei criteri anche extra legali e massimante discrezionali sul momento in cui sussiste il dovere di iscrizione di cui si tratta. In altri termini, si è voluto definire che cosa sia una notizia di reato ai sensi di legge e non si sono dettate semplici indicazioni per rispettare la previsione di cui all’art. 335 c.p.p. secondo cui il Pubblico Ministero deve iscrivere immediatamente ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa nonché, contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato sia stato attribuito . Procura della Repubblica di Roma ogni anno oltre 350.000 notizie di reato. Un punto va da subito chiarito, per evitare equivoci e per meglio comprendere la portata anche solo simbolica della circolare de qua nulla è mutato nel sistema processuale vigente sicché tale circolare ha inteso modificare”, al di là dei richiami effettuati alla giurisprudenza vigente ed ai criteri ministeriali, una prassi esistente, non soltanto in base al ruolo che la legge da ultimo avrebbe attribuito al Procuratore della Repubblica ma anche al fatto che l’ufficio in questione è titolare di procedimenti estremamente delicati ed è tenuto a vagliare, ogni anno, oltre 350.000 notizie di reato . L’esigenza, quindi, è assai pratica e – si potrebbe dire – contingente. Se così è, al di là di ogni critica ideologica”, si deve sempre tenere a mente che in circostanze diverse, verosimilmente, tale circolare potrebbe essere modificata significativamente. Per contro, proprio perché si fa riferimento ad una specifica realtà giudiziaria, non si può trarre da tale circolare una indicazione che valga urbi et orbi. Ciò detto, conviene analizzare gli aspetti più generali” e significativi. Le direttive indicate. Nella logica della circolare, il punto fondamentale è dato dal fatto che spetta al Procuratore della Repubblica procedere per l’eventuale iscrizione nel registro delle notizie di reato art. 109 disp. att. c.p.p. . Questa valutazione presuppone una lettura degli atti ed un apprezzamento, sostanzialmente insindacabile, posto che contro tale giudizio non vi è alcun rimedio processuale se non la possibilità, per l’interessato, di reiterare e riproporre la denuncia”. Nell’ambito romano, l’ufficio si è strutturato nel senso di affidare una prima e non vincolante iscrizione ai procuratori aggiunti essendo tale vaglio nei fatti non estremamente approfondito, il compito effettivo di una valutazione approfondita della notizia è affidata ai sostituti procuratori, che peraltro hanno il compito di provvedere urgentemente” visti gli obblighi di legge art. 335 c.p.p. . Così strutturato il percorso, è evidente che il vaglio dei sostituti procuratori dovrà incentrarsi non tanto su una valutazione di merito, quanto su elementi oggettivi, id est risultanti dall’atto, che immediatamente possano far ritenere di trovarsi innanzi ad una vera e propria notizia di reato. Se così è, allora è evidente che il tutto sta nell’individuare i caratteri formali che deve possedere una notizia per essere qualificata come notitia criminis ” ai sensi di legge. Sul punto la circolare fa buon governo dei principi giurisprudenziali vigenti il fatto denunciato, per essere fatto di reato , deve essere un accadimento suscettibile di una sia pur sommaria descrizione, sia perché sufficientemente delineato nello spazio e nel tempo, sia perché i suoi contorni materiali siano tali da consentirne l’astratta sussunzione in un titolo di reato . E’ però possibile che il fatto descritto non conduca immediatamente ad un tale giudizio e che, anzi, per la sua comprensione sia necessario svolgere ulteriori attività od approfondimenti situazione di dubbio secondo la circolare in questione che richiama sul punto le indicazioni date dal Ministro della Giustizia con circolare datata 11.11.2006 si può procedere alla iscrizione nel registro delle notizie non costituenti reato, Mod. 45, solo se gli accertamenti si limitino alle attività indispensabili alla qualificazione come notizia di reato del contenuto di comunicazioni ed esposti, di cui non risulti altrimenti possibile stabilire la natura fatto costituente reato o non in tutti gli altri casi è dovuta l’iscrizione nel Mod. 44 registro ignoti o nel Mod. 21 registro noti . Ma quando si effettuerà la scelta tra l’uno Mod. 44 o l’altro modello Mod. 21 ? Il punto è cruciale e la circolare in commento assume su tale aspetto – è inutile negarlo, al di là dei richiami alla giurisprudenza di legittimità – un carattere di estrema novità per la prassi dell’ufficio. Si procederà alla iscrizione nel Mod. 21 registro noti solo nei casi in cui a carico di un soggetto identificato emergano non meri sospetti, ma specifici elementi indizianti”, ovverosia una piattaforma cognitiva che consente l’individuazione, a suo carico, degli elementi essenziali di un fatto astrattamente qualificabile come reato e l’indicazione di fonti di prova . Non basta, dunque, che la denuncia indichi il nome dell’autore del reato, ma è necessario che vi siano indicati o rinvenibili nell’atto di denuncia/querela elementi dai quali si possa in effetti trarre un qualche dato concreto che il reato sia attribuibile alla persona indicata. Fuori da questo caso, il Mod. 44 registro ignoti diviene il modello elettivo di riferimento. Ne consegue che dovranno essere iscritte nel Mod. 44 registro ignoti tutte le denunce/querele, che pur spendendo il nome del reo, i manchino dell’indicazione di elementi indizianti o ii nelle quali la condotta non sia esattamente definita o definibile come nel caso di colpa medica o nelle quali iii la posizione apicale nei reati propri, concernenti reati amministrativi o societari, non sia elemento probatorio di per sé significativo come nelle grandi aziende e nell’ambito di organizzazioni complesse . Critiche. L’impostazione in questione deriva chiaramente dall’esclusione di una sorta di favor iscritionis ”, posto che procedere ad iscrizioni non necessarie è tanto inappropriato quanto omettere le iscrizioni dovute , e dal fatto che non si può accettare una lettura meccanica” dell’art. 335 c.p.p. poiché il potere di disporre in ordine alle iscrizioni Mod. 21 non può che essere esclusivo del pubblico ministero . Entrambe le affermazioni sono corrette, ma parziali, poiché il problema non si pone nel caso della certezza”, ma nella sfera estremamente varia e variegata del dubbio. Sicché le ragioni ideologiche” in questione non possono soddisfare ed anzi sono capaci di ingenerare prassi tutt’altro che edificanti. Per meglio comprendere il punto, basti osservare che l’iscrizione nel registro ignoti Mod. 44 impedisce la conoscenza dell’esistenza di una denuncia e soprattutto autorizza come pure la circolare in questione ammette lo svolgimento, nel più totale segreto, di attività di indagine irripetibili senza la partecipazione dei soggetti potenzialmente interessanti, sol perché non sussisterebbero elementi formali” indizianti indicati nella denuncia. L’art. 335 c.p.p. è norma di garanzia per l’indagato e di trasparenza processuale delle attività investigative. Il potere - che il Procuratore della Repubblica giustamente richiama - del Pubblico Ministero di iscrivere le notizie di reato non è assoluto, ma è strumentale all’esercizio dell’azione penale ma ancor di più all’esigenza di evitare ingiustificati ritardi nello svolgimento delle indagini o, il che è sostanzialmente lo stesso, di svolgere extra legem attività di indagine verso un soggetto determinato o di permettere inerzie investigative. Allorché vi è una denuncia/querela verso un particolare soggetto, questi è innanzi tutto la persona indicata come responsabile” la mancanza di elementi indizianti può valere solo sul piano della fondatezza della notizia di reato verso quella persona. Del resto, è noto che nel caso di notizie di reato verso ignoti, le richieste di archiviazione possono essere inviate in maniera cumulativa art. 415, comma 4, c.p.p. , ma è pur vero che il Giudice per le Indagini Preliminari ove il reato sia da attribuire a persona già individuata ordina che il nome di questa sia iscritta nel registro delle notizie di reato art. 415, comma 2, c.p.p. tale giudizio è a sua volta sovrano e non sindacabile. Il tutto significa che, a ben vedere, il Pubblico Ministero ha sì il potere di iscrivere le notizie nel registro di reato, ma non ha una insindacabile discrezionalità per quanto riguarda l’individuazione della persona a cui attribuire il reato e soprattutto che il suo giudizio sul punto, eventualmente diverso da quello della polizia giudiziaria e del denunciante, può essere sempre sindacato. A conclusione, dunque, si possono comprendere le esigenze di carico di lavoro e di strutturazione delle attività della procura romana, ma bisogna altresì comprendere se una simile impostazione alla lunga non possa procurare effetti dirompenti, posto che nel diritto processuale penale contemporaneo ingiusta non è solo la decisione adottata contro il parametro legale di riferimento, ma anche la decisione che viene presa in un momento significativamente posteriore rispetto a quello dovuto e che la lunghezza ingiustificata, id est non fondata su effettive ragioni di giustizia, dei procedimenti penali è sempre fonte di ingiustizia.

PP_PEN_17circProcRoma_defrancesco_s