Nonni disposti a prendersi cura dei nipotini: non basta per l'affidamento

Non basta la mera disponibilità dei nonni a farsi carico dei minori deve comunque sussistere un rapporto sottostante di familiarità ed accudimento.

Non basta la mera disponibilità dei nonni a farsi carico dei minori deve comunque sussistere un rapporto sottostante di familiarità ed accudimento, o, tutt'al più, un tentativo di contrastare la condizione di degrado dei minori. Si è così espressa la Prima sezione Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza numero 7504 depositata lo scorso 31 marzo, rigettando il ricorso proposto dai familiari di 4 bambini romani.La fattispecie. Genitori, nonni e zii di quattro minori impugnavano il decreto con cui il Tribunale dei Minorenni di Roma dichiarava l'adottabilità dei bambini in evidente stato di abbandono la Corte d'appello capitolina convalidava l'adozione dei minori. Nonni e familiari, però, non si danno per vinti e propongono ricorso per cassazione, ma senza successo. Invano sostengono che il giudice di merito non avrebbe considerato la disponibilità a prendersene cura espressa dal nonno paterno e dalla bisnonna dei bambini che con loro avevano rapporti significativi .Bimbi sporchi, affamati e malati via libera all'adozione. La Suprema Corte, però, smonta la tesi difensiva evidenziando lo stato di abbandono e le condizioni di degrado in cui i bambini erano costretti a vivere. Non solo. In tutto questo i due genitori non facevano altro che rimpallarsi le responsabilità da un lato il padre accusava la madre di essere psichicamente disturbata, dall'altro, la donna affermava che il padre era violento sia nei suoi confronti che in quelli dei minori. Ma non è tutto.I nonni devono sostituirsi ai genitori per ottenere l'affidamento dei minori. I giudici di legittimità escludono la sussistenza di rapporti significativi della nonna e degli altri parenti non basta una mera disponibilità dei parenti, nonni compresi, a farsi carico dei minori, dovendo comunque sussistere un rapporto sottostante di familiarità ed accudimento, ovvero, al limite, un tentativo di contrastare la condizione di degrado dei minori, con interventi sostitutivi dei genitori od eventualmente con denunce alle autorità di controllo.I paletti della Cassazione all'affidamento dei nipoti ai nonni. In conclusione, il Collegio pone un freno all'affidamento dei nipoti da parte dei nonni a nulla vale affermare di avere rapporti significativi con il bambino per ottenere di potersene occupare.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 14 dicembre 2010 - 31 marzo 2011, numero 7504Presidente Luccioli - Relatore DogliottiSvolgimento del processoCon decreto in data 3-2-2003, il Tribunale per i Minorenni di Roma disponeva l'apertura di un procedimento per la dichiarazione di adottabilità dei minori V.D., C., Ve., Au., figli di V.A. e C.B Venivano depositate relazioni dei Servizi Sociali, disposte una prima e una seconda C.T.U. venivano presentate istanze da parte di vari parenti dal lato paterno per l'affidamento dei minori.In data 2-5-2007, il Tribunale per i Minorenni pronunciava l'adottabilità dei minori con decreto che, a seguito di opposizione, veniva annullato, in data 9-10-2007, per mancata audizione di parenti disponibili ad accogliere i bambini.Sentiti i parenti, il padre e la madre dei minori, con sentenza in data 19-12-2008 - 19-1-2009, il Tribunale per i Minorenni dichiarava l'adottabilità dei minori.Proponevano appello, con distinti ricorsi, P.G. , nonna paterna, V.M.C. e Z.A. rispettivamente zia paterna e marito di lei , V.G. e F.S. zio paterno e moglie di lui , V.A. padre dei minori e V.V. zia paterna . Gli appelli venivano riuniti. Si costituivano, da un lato, C.B. , dall'altro il curatore speciale dei minori, che chiedevano rigettarsi gli appelli.Con sentenza in data 20-10/3-12-2004, la Corte di Appello di Roma rigettava gli appelli.Ricorrono per cassazione V.A., G., M.C., V., Anumero , F.S., Z.A., P.G., sulla base di quattro motivi.Ricorrono altresì per cassazione i minori V.D., Ve., C., Au., rappresentati dal curatore speciale, sulla base di un unico motivo.I ricorrenti principali hanno depositato memoria per l'udienza.Motivi della decisioneVanno riuniti i ricorsi, ai sensi dell'articolo 335 c.p.c. Va dichiarato inammissibile il ricorso di Ve.Anumero che non aveva proposto appello al riguardo, tra le altre, v. Cass. numero 20071/2008 .Con il primo motivo del ricorso principale, V.A. + 6 denunciano violazione dell'articolo 12 L. 184 del 1983 e conseguente nullità dell'intero procedimento, non essendo stati mai sentiti il nonno paterno dei minori, Ve.Anumero , e la bisnonna paterna, A.A Con il secondo, essi lamentano falsa applicazione degli articolo 1, 8, 15 L. numero 184, nonché 30, 24, 111 Cost., sostenendo, da un lato l'insussistenza dell'abbandono, dall'altro una palese violazione del diritto alla difesa, avendo il Giudice ritenuto superflui ulteriori incombenti istruttori, e fondato la sua decisione su relazioni e dati, alla cui formazione il difensore non aveva potuto partecipare lamentano, infine, che del tutto erroneamente il Giudice a quo aveva ritenuto irrilevante la disponibilità dei parenti ad accogliere i minori. Con il terzo, i ricorrenti lamentano insufficienza e contraddittorietà di motivazione, in quanto la Corte di merito avrebbe dovuto esplicitare le ragioni del rigetto delle istanze istruttorie da loro proposte con il quarto, mancanza assoluta di motivazione, in ordine al rigetto dell'istanza volta a recuperare il rapporto tra la famiglia di origine e i minori.Il primo motivo va dichiarato inammissibile, non essendo, al riguardo, autosufficiente il ricorso si fa riferimento al nonno paterno e alla bisnonna dei minori, affermando che questi avevano rapporti significativi con essi e ne avevano richiesto l'affidamento, senza specificazione alcuna circa il contenuto di tali rapporti e l'asserita istanza di affidamento.Quanto al secondo motivo, non si ravvisa violazione alcuna di legge.La pronuncia impugnata, con un ampia ed articolata narrativa e con una altrettanto ampia ed approfondita motivazione, evidenzia la sussistenza dell'abbandono, con riferimento alla condizione degradata dei bambini, sporchi, affamati ed infermi, quando si trovavano presso la madre, condizione che aveva inciso in modo gravemente negativo sul loro sviluppo psicofisico i genitori si palleggiavano le responsabilità da un lato il padre accusava la madre di essere psichicamente disturbata, dall'altro, questa affermava che il padre era violento sia nei suoi confronti che in quelli dei minori richiama il Giudice a quo un procedimento penale a carico del padre per violenza sessuale e maltrattamenti dei figli . Esclude la Corte di merito la sussistenza di rapporti significativi della nonna e degli altri parenti. Va del resto osservato che, per giurisprudenza consolidata per tutte Cass. numero 18219 del 2009 , non è sufficiente una mera disponibilità dei parenti ivi compresi i nonni a farsi carico dei minori, dovendo comunque sussistere un rapporto sottostante di familiarità ed accudimento, ovvero, al limite, un tentativo di contrastare la condizione di degrado dei minori, con interventi sostitutivi dei genitori od eventualmente con denunce alle autorità di controllo.Si lamenta altresì violazione dell'articolo 10, comma 2 L. 184, non avendo potuto partecipare il difensore all'attività istruttoria espletata. Va al riguardo precisato che l'attività istruttoria del giudizio di primo grado si era svolta quasi interamente nella vigenza della disciplina anteriore, modificata dalla L. numero 149 del 2001 la norma richiamata, profondamente innovativa rispetto alla lettera originaria, è entrata in vigore nel luglio del 2007 .Il motivo va pertanto rigettato.Anche il terzo motivo va rigettato, in quanto infondato non deve il Giudice di merito motivare specificamente sulla reiezione di tutte le istanze istruttorie, deve peraltro giustificare, con motivazione adeguata, la sua valutazione sulla sufficiente istruzione della causa. Nella specie, il Giudice a quo richiama l'ampia istruttoria effettuata relazione dei servizi, relazioni mediche, consulenze, ecc Anche il quarto motivo va rigettato, siccome infondato. Non può affermarsi che, al riguardo, il Giudice a quo non si sia pronunciato dal contesto motivazionale emerge, con chiarezza, che appariva palesemente contrario all'interesse dei minori il mantenimento o addirittura l'intensificazione del rapporto del padre, e, più in generale, della famiglia di origine con i minori stessi.Conclusivamente, va rigettato il ricorso principale.Con ricorso incidentale, il Curatore dei minori lamenta violazione degli articolo 143, 82, 133, D.P.R. 115/2002, avendo la Corte di merito liquidato le spese a suo favore nella sentenza e non con decreto separato, con riferimento ai due gradi di giudizio, mentre per il primo già erano state liquidate, e unitamente all'altra parte costituita la madre dei minori , senza infine rispettare i minimi tariffari.Il ricorso merita accoglimento.In effetti, la sentenza impugnata ha omesso di considerare che il Curatore dei minori era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato e che conseguentemente la determinazione e la liquidazione dei diritti spettanti al difensore doveva essere effettuata secondo le modalità e i criteri di cui agli articolo 143 e 82 D.P.R. 115/2002, ove si dispone che, nei giudizi di cui alla L. numero 184 del 1983, i diritti e gli onorari dei difensori delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato sono liquidati dal Giudice del singolo grado di giudizio, con decreto di pagamento a carico dell'amministrazione dello Stato, debbono essere liquidati per ogni singolo difensore, in relazione alla qualità e quantità di attività difensiva da ciascuno svolta, ed in misura non superiore alla media tra massimi e minimi tariffari e comunque non inferiore a tali minimi.La Corte d'Appello non poteva dunque liquidare le spese processuali a favore del difensore dei minori, con la sentenza, ma con decreto di pagamento non poteva liquidare le spese del precedente grado, già liquidate dall'autorità giudiziaria competente non poteva liquidare le spese processuali unitariamente a favore delle parti costituite , ma avrebbe dovuto condannare gli appellanti soccombenti, con riferimento al curatore dei minori, al pagamento delle spese processuali a favore dello Stato, ai sensi dell'articolo 133 DPR. 115/2002, in relazione agli esborsi effettivamente sostenuti dall'Amministrazione per il giudizio d'appello. Va pertanto cassata in parte qua la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, che si atterrà ai criteri suindicati, e pure si pronuncerà sulle spese del presente giudizio di legittimità.P.Q.M.La Corte riunisce i ricorsi rigetta il ricorso principale accoglie quello incidentale cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta rinvia alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, che pure si pronuncerà sulle spese del presente giudizio di legittimità.