Il querelante, emigrato in America, si fa autenticare la firma da un notaio made in USA, ma manca l'apostille e quindi la querela non può essere valida.
La Corte di Cassazione, con la sentenza numero 34141/2011 depositata il 15 settembre, ha stabilito che l'autenticazione della firma, da parte di un notaio americano, è invalida se prima non viene apposta una apostille da parte del Secretary of State.Il caso. La Corte d'appello confermava la sentenza di primo grado che condannava un siciliano alla pena di mesi 3 di reclusione ed euro 300 di multa, per essersi indebitamente appropriato articolo 646 c.p. di mobilia, vestiario, effetti personali e di un'autovettura, a lui lasciati in custodia con l'obbligo di consegnarli al fratello del proprietario.La querela è stata sottoscritta da un notaio californiano. Oltre a eccepire l'errata sospensione dei termini di prescrizione e la conseguente tardiva presentazione della querela, nel ricorso per cassazione, l'imputato deduce la nullità della querela per mancata autenticazione della sottoscrizione secondo le formalità richiesta per la presentazione della querela articolo 337 c.p.p. . Infatti, la persona offesa, emigrata negli USA, aveva fatto pervenire in Italia una querela con firma autenticata da un notaio Stati Uniti.La Convenzione dell'Aja prevede l'apposizione dell' apostille . La procedura semplificata per la legalizzazione degli atti pubblici, prevista dalla Convenzione dell'Aja e firmata da Italia e Usa, si applica anche all'autenticazione di firma apposta su atto privato. Per la validità di tale atto, dunque, è richiesta l'apposizione di una attestazione, detta apostille, da parte dell'ufficio del Secretary of State dello Stato in cui l'atto è stato emanato o legalizzato da notaio pubblico .Dell' apostille neanche l'ombra l'azione penale non poteva essere iniziata per mancanza di valida querela. Nel caso in esame, però, manca del tutto l'attestazione richiesta dalla Convenzione Aja. La S.C. non reputa validamente autenticata dal notaio americano la sottoscrizione della querela pertanto, ritiene fondato il motivo di ricorso, ed essendo assorbiti gli altri due motivi, annulla la sentenza impugnata senza rinvio.
Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 6 luglio - 15 settembre 2011, numero 34141Presidente Esposito - Relatore FiandaneseSvolgimento del processoLa Corte di Appello di Caltanissetta, con sentenza in data 14 dicembre 2010, confermava la condanna pronunciata il 16 novembre 2009 dal Tribunale di Enna, alla pena di mesi tre di reclusione ed Euro 300 di multa, nei confronti di M.D., dichiarato colpevole del delitto di cui all'articolo 646 c.p., per essersi appropriato di mobilia, vestiario, effetti personali vari e un'autovettura, di proprietà di T.F. e da questi momentaneamente lasciati in custodia all'imputato, con l'obbligo di consegnarli al di lui fratello, rifiutandosi reiteratamente di restituire le suddette cose, facendone uso personale, nonostante le richieste di Tr.Fi Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo i seguenti motivi 1 illegittimità e/o nullità dell'ordinanza del 22 giugno 2009, di sospensione dei termini di prescrizione, in quanto il rinvio dell'udienza del 22 giugno 2009 a quella del 17 novembre 2009 era avvenuto per assenza dei testi della difesa regolarmente citati.2 nullità della querela per mancata autenticazione della sottoscrizione ex articolo 337 c.p.p. in relazione all'articolo 39 disp. att. c.p.p Il ricorrente afferma che non può ritenersi valida la sottoscrizione della querela autenticata da notaio degli Stati Uniti, poiché l'articolo 39 disp. att. c.p.p. si riferisce a notaio tale in Italia e qui esercente, mentre per querele presentate all'estero la sottoscrizione deve essere autenticata da agente consolare italiano.3 tardività della querela, presentata il 19 novembre 2003, mentre il teste Tr.Fi. ha dichiarato di avere informato il fratello F., emigrato in ., che il M. si era rifiutato di consegnare i beni di cui all'imputazione tra il mese di maggio e il mese di giugno del 2003.Con memoria del 19 maggio 2011 il difensore del ricorrente eccepisce che, dichiarata l'illegittimità dell'ordinanza del 23 giugno 2009, con la quale sono stati sospesi i termini di prescrizione, quest'ultima è maturata il 29 marzo 2011.Motivi della decisioneÈ fondato il motivo di ricorso con il quale si deduce la invalidità della querela per essere la sottoscrizione autenticata da un notaio degli Stati Uniti.In effetti, la sottoscrizione della querela risulta autenticata da un notaio dello Stato della California. La Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, firmata sia dall'Italia che dagli Stati Uniti d'America, prevede una procedura semplificata per la legalizzazione degli atti pubblici da utilizzare in paesi diversi da quello che li ha rilasciati, procedura che si applica anche all'autenticazione di firma apposta su atto privato e che prevede l'apposizione di una particolare attestazione detta apostille da parte dell'ufficio del Secretary of State dello Stato in cui l'atto è stato emanato o legalizzato da notaio pubblico. L'apostille, pertanto, certifica l'autenticità della firma e la veridicità del sigillo o timbro ivi appositi, ai fini della sua validità legale. Nel caso di specie manca la apostille e, quindi, la sottoscrizione apposta dal querelante non può ritenersi autentica ai sensi dell'articolo 337 c.p.p., con la conseguenza dell'annullamento della sentenza impugnata perché l'azione penale non poteva essere iniziata per mancanza di valida querela. Gli altri motivi di ricorso sono assorbiti in quello accolto.P.Q.M.Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non poteva essere iniziata per mancanza di valida querela.