Presupposti per la compensazione delle spese di lite

L’articolo 92 c.p.c. consente la compensazione delle spese processuali in caso di soccombenza parziale oppure in presenza di gravi ed eccezionali ragioni che ricorrono in presenza di specifiche circostanze o aspetti della decisione.

Sul tema, la Corte di Cassazione con l’ordinanza numero 2312/21, depositata il 2 febbraio. Con atto di citazione notificato il 3 maggio 2010, il ricorrente proponeva opposizione nei confronti della cartella di pagamento notificata da Equitalia Polis S.p.a. per la violazione dell’articolo 142 c.d.s., deducendo la mancata notificazione dello stesso e la violazione dell’articolo 1, cooma 153, l. numero 244/2007. Il Giudice di Pace, integrando in contraddittorio la presenza del Comune di Capaccio Paestum, il quale dimostrava la regolare notificazione, rigettava l’opposizione, senza pronunciarsi sulla domanda del risarcimento del danno da lite temeraria proposta dal Comune in questione, compensando, inoltre, le spese di secondo grado. L’ente locale ricorreva, quindi, in appello ed il Tribunale di Salerno rigettava il gravame compensando anche le spese del secondo grado. Il Comune, ricorreva, successivamente, in Cassazione, lamentando sia la violazione e falsa applicazione degli articolo 91 e 92 c.p.c. sia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 96 c.p.c Il primo motivo di ricorso risulta fondato. L’articolo 92 c.p.c. consente infatti la compensazione delle spese in caso di soccombenza parziale non configurabile nella vicenda in esame , oppure in presenza di gravi ed eccezionali ragioni. Secondo la giurisprudenza, tale presupposto ricorre in presenza di specifiche circostanze o aspetti della decisione, non potendo essere riferito alla mera peculiarità della materia o a generiche ragioni di giustizia. Nel caso di specie, il Tribunale ha compensato le spese in ragione della proposizione di più censure da parte dell’opponente, censure non accolte dal giudice di merito, ma tale circostanza non giustifica la compensazione delle spese processuali. Quanto al secondo motivo di ricorso, la Corte sottolinea che il comportamento dell’opponente non è riconducibile alla c.d. lite temeraria, né può configurare una colpa grave o un abuso dello strumento processuale, poiché egli ha proposto motivi di impugnazione comunque fondati sull’interpretazione di una disposizione normativa. In conclusione, la Corte ha accolto il primo motivo di ricorso e dichiarato inammissibile il secondo, rinviando la causa al Tribunale di Salerno per ciò che riguarda le spese del giudizio di legittimità.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile 2, ordinanza 2 dicembre 2020 – 2 febbraio 2021 numero 2312 Presidente Lombardo Relatore Oliva Fatti di causa Con atto di citazione notificato il 3.5.2010 Di N.C. propose opposizione avverso la cartella di pagamento notificatale da Equitalia Polis S.p.a. sulla base di un verbale della Polizia municipale del Comune di Capaccio per violazione dell’articolo 142 C.d.S A sostegno della propria opposizione, la D.N. deduceva la mancata notificazione del verbale presupposto alla cartella impugnata. Il Giudice di Pace ordinava l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune, che, costituendosi, dimostrava la regolare notificazione, a mani della D.N. , del verbale di contravvenzione al codice della strada, della quale quindi invocava la condanna ai sensi dell’articolo 96 c.p.c Con sentenza numero 543/2010 il Giudice di Pace rigettava l’opposizione, senza pronunciarsi sulla domanda di risarcimento del danno da lite temeraria proposta dal Comune e compensando le spese del grado. L’ente locale interponeva appello avverso detta decisione ed il Tribunale di Salerno, con la sentenza oggi impugnata, numero 3023/2018, rigettava il gravame compensando le spese anche del secondo grado. Ricorre per la cassazione di detta decisione il Comune di Capaccio Paestum affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso Di N.C. . Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli articolo 91 e 92 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, perché il Tribunale di Salerno avrebbe erroneamente compensato le spese di lite, senza considerare che la D.N. era risultata totalmente soccombente e che non sussistevano le gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente richieste dall’articolo 92 c.p.c., comma 2, nel testo applicabile ratione temporis. La censura è fondata. La citazione introduttiva del giudizio è successiva alle modifiche apportate all’articolo 92 c.p.c. dalla L. 18 giugno 2009, numero 69. Di conseguenza, la compensazione delle spese poteva essere disposta dal giudice di merito, al di fuori dell’ipotesi di soccombenza parziale che nel caso specifico non è configurabile, essendo stata totalmente respinta l’opposizione spiegata dalla D.N. alla cartella di pagamento notificatale soltanto in presenza delle gravi ed eccezionali ragioni prevista dalla formulazione dell’articolo 92 c.p.c. applicabile ratione temporis. La giurisprudenza di questa Corte ha, nel tempo, chiarito che tali ragioni non possono essere rappresentate dal generico riferimento alla peculiarità della materia Cass. Sez. 6-5, Sentenza numero 11217 del 31/05/2016, Rv. 639907 o a non meglio precisate ragioni di giustizia Cass. Sez. 6-5, Decreto numero 14546 del 13/07/2015, Rv. 635969 nè -ancora-possono esaurirsi nella considerazione che, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l’attività difensiva della parte è, in genere, limitata Cass. Sez. 6-2, Ordinanza numero 26987 del 15/12/2011, Rv. 620186 . È infatti richiesta l’indicazione di specifiche circostanze o aspetti della decisione, sì da rendere possibile il controllo sulla sussistenza dei presupposti richiesti dalla norma Cass. Sez. 6-5, Ordinanza numero 22310 del 25/09/2017, Rv. 645998 . Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto opportuno compensare le spese del secondo grado, confermando altresì la compensazione di quelle relative al primo grado, valorizzando, ai fini della valutazione di soccombenza della D.N. , il fatto che quest’ultima avesse proposto opposizione alla cartella di pagamento non soltanto allegando la mancata notificazione del verbale di contravvenzione al codice della strada ad essa presupposto circostanza, poi, rivelatasi non vera in quanto il Comune, costituendosi, aveva dimostrato che il verbale era stato addirittura notificato a mani proprie dell’opponente , ma anche eccependo la decadenza e la prescrizione del credito ai sensi dell’articolo 153 L. numero 244 del 2007 recte, dell’articolo 1, comma 153 . Detta circostanza, in realtà, può rilevare ai fini dell’esclusione della condanna della D.N. ex articolo 96 c.p.c., ma non è certamente idonea a spiegare alcun effetto sul governo delle spese, poiché la proposizione di più censure, comunque non accolte dal giudice di merito, non implica alcuna soccombenza reciproca, nè costituisce, di per sé sola, una valida ragione per discostarsi dal criterio generale della soccombenza previsto dall’articolo 91 c.p.c Il secondo motivo di ricorso, con il quale il Comune ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 96 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, va invece dichiarato inammissibile. La circostanza -evidenziata dalla sentenza impugnata che la D.N. avesse proposto opposizione non soltanto per l’omessa notifica del verbale presupposto alla cartella di pagamento, ma anche per violazione della L. numero 244 del 2007, articolo 1, comma 153, costituisce invero motivo sufficiente per escludere la responsabilità aggravata della parte, non potendosi configurare nè un profilo di colpa grave, nè un abuso dello strumento processuale, a fronte della proposizione di motivi di impugnazione comunque fondati sull’interpretazione di una disposizione normativa. In definitiva, va accolto il primo motivo e dichiarato inammissibile il secondo. Il ricorso va quindi accolto in relazione alla censura accolta e la causa rinviata al Tribunale di Salerno, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. la Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il secondo. Cassa la decisione impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Salerno, in persona di diverso magistrato.