di Leda Rita Corrado
di Leda Rita CorradoIl contribuente è responsabile per le sanzioni amministrative derivanti da irregolarità contabili compiute dal consulente tributario.La fattispecie. Nel caso di specie l'Amministrazione finanziaria operava nei confronti di una S.r.l. una rettifica di tipo induttivo, giustificata, in particolare, dall'inattendibilità delle scritture contabili.Riformando la pronuncia di prime cure, la Commissione tributaria regionale accoglieva il ricorso della società contribuente sulla base dei seguenti rilievi - la regolarità della contabilità era assicurata dall'attività di vigilanza dell'Ufficio Italiano Cambi dal 1° gennaio 2008, l'Ufficio Italiano Cambi è soppresso e le sue funzioni sono esercitate dalla Banca d'Italia posta in essere sul commercio di oro - eventuali irregolarità contabili erano da imputare al commercialista.Nell'ordinanza del 14 febbraio 2011, numero 3651 qui leggibile come documento correlato , la Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso dell'Amministrazione finanziaria, cassa con rinvio la decisione impugnata.Società responsabile per l'irregolare tenuta delle scritture contabili. L'azienda che abbia una contabilità irregolare, nonostante le scritture siano state tenute da un commercialista di fiducia, incorre nelle sanzioni fiscali comunque, secondo il monito della Cassazione.La Corte Suprema affronta due profili particolarmente interessanti.In primo luogo, il Collegio non condivide la posizione del Giudice del gravame, secondo cui l'attività di commercio dell'oro non potrebbe non essere effettuata in maniera perfettamente legittima, attesa l'attività di vigilanza svolta dall'Ufficio Italiano Cambi. Il fatto che talune attività siano soggette a vigilanza di appositi organi non significa che non possano sfuggire a tale vigilanza, come dimostrano i numerosi casi di frodi in ambito bancario e nel sistema delle S.p.A. quotate.In secondo luogo, il Giudice di legittimità osserva che, nel caso di specie, la responsabilità della società - ai fini sanzionatori - in ordine alla irregolare tenuta delle scritture contabili non può essere esclusa. Il consulente tributario al più potrebbe essere un concorrente nell'illecito costituito dalla violazione di un obbligo che fa capo all'ente e, per esso, al legale rappresentante, in forza del principio di responsabilità personale.
Corte di Cassazione, sez. Tributaria, ordinanza 14 febbraio 2011, numero 3651Presidente Lupi - Relatore MeroneFatto e dirittoIl Collegio Letti gli atti del ricorso specificato in epigrafe Premesso che il ricorso è stato proposto tempestivamente, perchè risulta consegnato presso UNEP della Corte di Appello di Roma il 21 maggio 2007 cronumero 10.669, cassa 9 Nel merito, vista, condivisa e fatta propria la relazione redatta ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c., nella quale si legge La controversia ha ad oggetto un accertamento induttivo a carico della società Miror Metalli Preziosi srl, sul presupposto della omessa dichiarazione dei redditi, della inattendibiltà delle scritture contabili e dell'esito delle indagini bancarie sui conti del socio P La CTP adita dalla società ha rigettato il ricorso. La CTR, invece, lo ha accolto sul rilievo che - la dichiarazione dei redditi risultava regolarmente presentata - la contabilità non poteva essere inattendibile perchè, trattandosi di commercio dell'oro soggetto alla attività di vigilanza dell'UIC, tutto avviene nella massima trasparenza - i flussi finanziari riscontrati nei conti del socio P. non possono essere imputati ad omessi ricavi senza riscontri oggettivi - che eventuali irregolarità contabili erano da imputare al commercialista.L'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe sulla base di sei motivi.Con i primi due motivi viene denunciata la incongruenza del ragionamento della CTR secondo il quale l'attività di commercio dell'oro non potrebbe non essere effettuato in maniera perfettamente legittima, attesa l'attività di vigilanza svolta dall'Ufficio Italiano dei Cambi. La censura è manifestamente fondata. Se fosse vero quanto afferma la CTR bisognerebbe escludere che in Italia si sia mai verificato un episodio di contrabbando d'oro, in considerazione della vigilanza svolta dall'ente competente.L'affermazione è manifestamente errata. Il fatto che talune attività siano soggette a vigilanza di appositi organi non significa che non possano sfuggire a tale vigilanza. L'esistenza della CONSOB o della Banca d'Italia non ha impedito la realizzazione di frodi epocali nel mondo delle società per azioni quotate in Borsa o nel campo bancario.Manifestamente fondata è anche la denuncia di violazione del D.P.R. numero 633 del 1972, articolo 51, e D.P.R. numero 600 del 1973, articolo 32, motivi 3 e 4 , in quanto se, come nella specie, non viene contestata la riferibilità dei movimenti bancari alla società nella sentenza della CTR si parla di movimenti effettuati per autofinanziare la società , l'imputabilità a ricavi dei relativi flussi non richiede alcun riscontro oggettivo, mentre è il contribuente a dover dimostrare poi di averne tenuto a tenuto conto nelle dichiarazioni o che si tratta di flussi finanziari che non si riferiscono ad operazioni imponibili D.P.R. numero 633 del 1972, articolo 51, comma 2, numero 2, e D.P.R. numero 600 del 1973, articolo 32, comma 1, numero 2 .Quanto alla legittimità dell'accertamento induttivo motivo numero 5 , la censura è irrilevante perchè la CTR non esclude la legittimità del metodo dell'accertamento. Esclude semmai la percentuale di ricarico, ma sempre sul presupposto, errato, della inesistenza di un mercato parallelo di contrabbando dell'oro.Anche il sesto motivo appare manifestamente fondato. Erroneamente la CTR ha escluso la responsabilità della società ai fini sanzionatoli in ordine alla irregolare tenuta delle scritture contabili, scaricandola sul consulente fiscale, che, tutt'al più, potrebbe essere un concorrente nell'illecito costituito dalla violazione di un obbligo che fa capo all'ente e per esso al legale rappresentante. Trattasi di obbligazioni di carattere pubblico/sanzionatorio che come tali non sono delegabili.Resta invece acquisito in punto di fatto la circostanza che la dichiarazione dei redditi è stata regolarmente presentata Considerato - che la relazione è stata notificata ai sensi dell'articolo 308 bis c.p.c., comma 3, che la discussione in camera di consiglio non ha apportato nuovi elementi di valutazione - che, pertanto, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, anche per le spese, ad altra sezione della CTR del Lazio.P.Q.M.La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della CTR del Lazio.