La moglie che riceve in ritardo l'assegno di mantenimento da parte dell'ex marito può ottenere dal datore di lavoro di questi il versamento diretto della somma che le spetta.
La moglie che riceve in ritardo l'assegno di mantenimento da parte dell'ex marito può ottenere dal datore di lavoro di questi il versamento diretto della somma che le spetta. Ad affermarlo è il Tribunale di Caltanissetta, con un decreto depositato il 7 febbraio scorso.La fattispecie. Una donna ricorreva al tribunale di Caltanissetta perché - secondo gli accordi statuiti in sede di separazione consensuale - l'assegno di mantenimento che avrebbe dovuto esserle versato dall'ex marito entro il 5 di ogni mese, non arrivava mai tempestivamente ma solo dopo alcuni giorni. L'uomo giustificava il ritardo con la considerazione che la retribuzione mensile veniva da lui percepita soltanto il giorno 27. La donna richiedeva al tribunale di disporre in suo favore il versamento diretto di una parte dei ratei dello stipendio erogato dall'INPDAP all'ex coniuge. La funzione dell'assegno viene ad essere frustrata da semplici ritardi. Il giudice di merito ha affermato che il non puntuale adempimento dell'obbligo di mantenimento, anche se di pochi giorni rispetto alla scadenza imposta, legittima l'emanazione dell'ordine ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato, di versare direttamente all'avente diritto una parte di esse, ove tale comportamento provochi fondati dubbi sulla tempestività dei futuri pagamenti e ciò soprattutto in considerazione della funzione cui adempie l'assegno e che viene ad essere frustrata anche da semplici ritardi . Il datore di lavoro dell'ex marito versa direttamente alla di lui moglie. Il coniuge obbligato aveva infatti riconosciuto che l'assegno di cui trattasi costituiva l'unico mezzo di sostentamento della ricorrente pertanto, il tribunale ha ritenuto che ricorressero le condizioni di legge per disporre che l'INPDAP, quale datrice di lavoro del coniuge, versasse direttamente alla ricorrente l'importo che l'ex era tenuto mensilmente a corrisponderle, e ciò allo scopo di consentire a quest'ultima di poter contare con regolarità su tale somma.
Tribunale di Caltanissetta, sez. Civile, decreto 4 - 7 febbraio 2011Presidente Relatore Liberto PorraccioloFatto e dirittoL'odierna ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di disporre in suo favore il versamento diretto di una parte dei ratei della pensione erogata dall'INPDAP - sede Provinciale di - al resistente tale istanza è stata fondata sul rilievo che il Y non ha mai assicurato il regolare e tempestivo versamento delle somme dovute, avendo sempre provveduto ai pagamenti di norma non prima del giorno 27 di ogni mese . Il convenuto, a sua volta - ha riconosciuto che secondo gli accordi statuiti in separazione consensuale l'assegno di mantenimento avrebbe dovuto essere versato entro il 5 di ogni mese , giustificando il ritardo con la considerazione che la retribuzione mensile viene da lui percepita soltanto il giorno 27 si confronti pag. 3 della comparsa di costituzione datata 6 dicembre 2010 - ha pure riconosciuto di esser stato recentemente debitore nei confronti della X a causa di problemi economici sofferti pag. 5 di detta comparsa - ha dichiarato di esser sempre stato al corrente del fatto che tale assegno di mantenimento rappresentava - e rappresenta - l'unico mezzo di sostentamento dell'odierna ricorrente pag. 2 delle note di replica depositate il 20 gennaio 2011 . Ciò posto, osserva il collegio che, secondo l'insegnamento della Corte Suprema, il potere-dovere del giudice di disporre la misura de qua è subordinato alla verifica dell' inadempimento dell'obbligato, ma non anche alla gravità dello stesso o all'intento di eludere l'obbligo [ ] in realtà, il prudente apprezzamento del giudice va esercitato con riguardo alla valutazione della idoneità dei comportamenti dell'obbligato a frustrare la finalità dell'assegno di mantenimento, e non, invece, alla considerazione delle esigenze dell'obbligato così Cass. 23668/06 . In altri termini, il non puntuale adempimento dell'obbligo di mantenimento, anche se di pochi giorni rispetto alla scadenza imposta, legittima l'emanazione dell'ordine ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato, di versare direttamente all'avente diritto una parte di esse, ove tale comportamento provochi fondati dubbi sulla tempestività dei futuri pagamenti Cass. 9 dicembre 1983 numero 7303 e ciò soprattutto in considerazione della funzione cui adempie l'assegno e che viene ad essere frustrata anche da semplici ritardi così Cass. 1095/90 . Ora, è incontestato rectius, ammesso che il versamento dell'assegno de quo non avviene alla scadenza pattuita emerge, poi, dagli estratti-conto prodotti dalla ricorrente che, una volta, tale versamento non è avvenuto neppure in unica soluzione il 27 agosto 2010 sono stati versati 400 euro e il successivo 3 settembre ulteriori 300 euro . Il convenuto, infine, ha pure riconosciuto che detto assegno costituisce l'unico mezzo di sostentamento della ricorrente. Rebus sic stantibus, e alla luce di quanto in precedenza esposto, ritiene dunque questo collegio che ricorrano le condizioni di legge per disporsi che l'INPDAP di versi direttamente alla ricorrente l'importo che il Y è tenuto mensilmente a corrispondere alla medesima ricorrente, e ciò allo scopo di consentire a quest'ultima di disporre con regolarità di tale importo. Nulla quaestio, poi, relativamente al quantum dell'assegno, che la X ha quantificato in €775,11 il convenuto, invero, ha riconosciuto implicitamente - ma inequivocabilmente - la giustezza di tale ammontare allorché ha dichiarato di aver versato esattamente quell'importo con riguardo ai mesi di ottobre e novembre 2010 si veda pag. 5 della richiamata comparsa di costituzione . Tenuto conto, infine, dei rapporti tra le parti in lite, si stimano ricorrenti gravi ed eccezionali ragioni per disporsi l'intera compensazione, tra le stesse, delle spese del giudizio. P.Q.M.A parziale modifica delle condizioni della separazione di Y , nato a il , e X , nata a il , omologate da questo Tribunale con decreto del 28 maggio - 1° giugno 2004, ordina all'INPDAP di di versare mensilmente e direttamente alla predetta X l'importo di €775,11 da detrarre da quello maggiore che detto Istituto eroga con uguale periodicità al Y compensa interamente tra le parti le spese del procedimento.