Niente pc, cella piccola e inondata dal fumo passivo: fa bene il detenuto a reclamare

Secondo l’articolo 35 Ord. Pen., tutti coloro che sono sottoposti a restrizione della libertà personale hanno il diritto di rivolgere istanze o reclami orali, tra gli altri, anche al Magistrato di Sorveglianza, ove essi afferiscano a lesione di diritti soggettivi.

È quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza numero 18207 del 30 aprile 2014. Il caso. Il Magistrato di Sorveglianza di Napoli dichiarava inammissibile il reclamo generico proposto da un detenuto nel confronti dell’Amministrazione Penitenziaria a causa di alcuni comportamenti tenuti nei suoi confronti – tra i quali la mancata assegnazione di un pc, l’allocazione in una cella ridotta e occupata da un detenuto fumatore – lesivi del diritto allo studio e alla salute. Ciò in quanto l’istante non versava nella condizione di detenuto in via definitiva e, pertanto, non era legittimato alla proposizione del reclamo ex articolo 35 Ord. Penumero L’uomo ricorre in Cassazione, sostenendo che il Magistrato di Sorveglianza deve occuparsi della tutela giurisdizionale dei diritti dei detenuti, senza operare alcun distinguo con riferimento alla posizione giuridica degli stessi. Una premessa sbagliata. Il ricorrente contesta, quindi, l’assunto secondo cui il “detenuto non definitivo” non sarebbe legittimato, perciò solo, a rivolgere istanze e reclami al Magistrato di Sorveglianza. Si tratta, in effetti, di una premessa errata dal momento che l’articolo 69, comma 2, Ord. Penumero stabilisce che il Magistrato di sorveglianza «esercita la vigilanza diretta ad assicurare che l’esecuzione degli imputati sia attuata in conformità delle leggi e dei regolamenti». La stessa Corte di Cassazione ha ribadito che «i provvedimenti dell’Amministrazione penitenziaria incidenti su diritti soggettivi sono sindacabili in sede giurisdizionale mediante reclamo al Magistrato di Sorveglianza». Il Magistrato di Sorveglianza deve occuparsi delle istanze e dei reclami dei detenuti. L’articolo 35 Ord. Penumero deve, dunque, essere interpretato nel senso che tutti coloro che sono sottoposti a restrizione della libertà personale hanno il diritto di rivolgere istanze o reclami orali, tra gli altri, anche al magistrato di sorveglianza, ove essi afferiscano a lesione di diritti soggettivi. Il provvedimento impugnato, in quanto risulta negare tale tutela giurisdizionale al detenuto perché non definitivo, deve essere annullato con rinvio.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 4 marzo – 30 aprile 2014, numero 18207 Presidente Cortese – Relatore Cavallo Ritenuto in fatto 1. Con il decreto indicato in epigrafe, il Magistrato di sorveglianza di Napoli, ha dichiarato inammissibile il reclamo generico proposto da S.M., con il quale il predetto denunziava alcuni comportamenti dell'Amministrazione penitenziaria adottati nei suoi confronti - tra i quali la mancata assegnazione di un computer l'allocazione in una cella di dimensioni ridotte ed occupata da detenuto fumatore - ritenuti lesivi del diritto allo studio e del diritto alla salute, e ciò a ragione del rilievo che non versando l'istante nella condizione di detenuto in via definitiva, lo stesso doveva ritenersi non legittimato alla proposizione del reclamo ex articolo 35 Ord. Penumero . 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del suo difensore, deducendone l'illegittimità per violazione di legge articolo 35 Ord. Penumero , osservando che la più recente elaborazione giurisprudenziale - anche di rango costituzionale e sovranazionale - è ormai univoca nel riconoscere al Magistrato di sorveglianza la tutela giurisdizionale dei diritti dei detenuti, senza operare alcun distinguo con riferimento alla posizione giuridica degli stessi. Considerato in diritto 1. L'impugnazione proposta dal S., nei termini meglio precisati in prosieguo, è fondata e merita accoglimento. 1.1. Premesso che da parte del ricorrente non si contesta il dato fattuale posto a fondamento del provvedimento impugnato - e cioè che l'istante risulta detenuto in quanto imputato in attesa di giudizio nei cui confronti è stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere - ma la fondatezza dell'assunto che ne costituisce l'implicita ratio decidendi, ovvero che il detenuto non definitivo non sarebbe legittimato, per ciò solo, a rivolgere istanze o reclami al Magistrato di sorveglianza ai sensi dell'articolo 35 Ord. Penumero , ritiene il Collegio che la decisione impugnata, che reca una motivazione del tutto assiomatica, sia in effetti illegittima e da annullare senza rinvio. 1.2. Il Magistrato di sorveglianza di Napoli, infatti, nel dichiarare inammissibile - con provvedimento de plano - il reclamo generico proposto dal S. in quanto «il nominato in oggetto non trovasi in posizione di detenuto definitivo», non ha adeguatamente valutato a che il reclamo proposto dall'istante, detenuto presso il carcere di Secondigliano, sollecitava una valutazione dì quel giudice in merito ad atti e comportamenti dell'amministrazione penitenziaria che lo stesso, a torto o a ragione non essendo evidentemente questa la sede in cui stabilirlo , riteneva lesivi di suoi diritti soggettivi diritto allo studio diritto alla salute b che l'articolo 69 Ord. Penumero nel definire funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza , al comma 2 prevede espressamente che detto giudice «esercita, altresì, la vigilanza diretta ad assicurare che l'esecuzione degli imputati sia attuata in conformità delle leggi e dei regolamenti» c che la Corte Costituzionale, già con la sentenza numero 26 del 1999 ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 35 e dell'articolo 69 Ord. Penumero nella parte in cui non prevedono una tutela giurisdizionale nei confronti degli atti dell'amministrazione penitenziaria lesivi di diritti di coloro «che sono sottoposti a restrizione della libertà personale» d che questa Corte dì legittimità, nella sua più autorevole composizione Sez. U, numero 25079 del 26/02/2003 - dep. 10/06/2003, Gianni, Rv. 224603 , ha di recente ribadito il principio che i provvedimenti dell'Amministrazione penitenziaria incidenti su diritti soggettivi, sono sindacabili in sede giurisdizionale mediante reclamo al magistrato di sorveglianza che decide con ordinanza ricorribile per cassazione secondo la procedura indicata nell'articolo 14-ter della legge 26 luglio 1975 numero 354 cd. ordinamento penitenziario . 2. Alla stregua dei principi sin qui esposti, avendo in particolare il giudice delle leggi, chiaramente interpretato l'articolo 35 Ord. Penumero nel senso che esso assegna incondizionatamente a tutti coloro che sono sottoposti a restrizione della libertà personale il diritto di rivolgere istanze o reclami orali, tra gli altri, anche al magistrato di sorveglianza, ove essi afferiscano a lesioni di diritti soggettivi, deve allora riconoscersi che il provvedimento impugnato, nella misura in cui risulta negare tale tutela giurisdizionale al S. in quanto detenuto non definitivo, deve essere annullato senza rinvio con trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Napoli, affinché proceda ad un nuovo esame del reclamo dallo stesso proposto. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Magistrato di sorveglianza di Napoli.