Non basta zoppicare per avere l’indennità di accompagnamento

L’indennità di accompagnamento spetta ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, che si trovino nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbiano necessità di una assistenza continua.

Ad affermarlo è la Corte di Cassazione con l’ordinanza numero 5555, depositata il 19 marzo 2015. Il caso. La Corte d’appello di Reggio Calabria, confermando la sentenza di primo grado, rigettava la domanda di un invalido diretta ad ottenere la corresponsione dell’indennità di accompagnamento, prevista dall’articolo 1 l. numero 18/1980. Contro tale pronuncia gli eredi del richiedente proponevano ricorso alla Corte di Cassazione lamentando, per quanto qui interessa, di come i Giudici di merito avessero erroneamente disatteso le conclusioni dell’«ausiliare officiato» in grado di appello, il quale aveva invece riconosciuto il beneficio richiesto. L’invalidità deve essere totale. Ricorso che tuttavia, sulla base del principio esposto in massima, viene ritenuto dalla Corte «manifestamente infondato». Secondo la consolidata interpretazione che la Cassazione ha fornito alla Legge in esame, infatti, ai fini del riconoscimento dell’indennità di accompagnamento è necessario che sussistano due requisiti i l’invalidità totale del richiedente e ii l’impossibilità di camminare senza un accompagnatore o, in alternativa, la necessità di assistenza continua per compiere gli «atti quotidiani della vita». Quanto al primo profilo, prosegue la Corte, è necessaria la sussistenza di una invalidità totale rilevante per la pensione di inabilità Cass. nnumero 22878/2008 3597/1998 4555/1995 mentre, quanto al secondo profilo, è necessaria «l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore» o – in alternativa - «l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua». In questo contesto, conclude la Corte, non risultano sufficienti ai fini dell’indennità in discorso la «semplice difficoltà di deambulazione» o il compimento di «atti della vita quotidiana con difficoltà ma senza impossibilità ». Il Giudice può sempre disattendere il proprio ausiliario. Su questi presupposti, ad avviso della Corte i Giudici di merito avevano compiutamente motivato la propria decisione, anche nella parte in cui avevano disatteso le conclusioni dell’ausiliare nominato in appello le quali, poiché riferite alla l. numero 222/1984 recante una «Revisione della disciplina della invalidità pensionabile» , non risultavano pertinenti rispetto alla decisione del giudizio. Ogni capo autonomo della sentenza deve essere impugnato. Peraltro, conclude la Corte, i ricorrenti avevano omesso di impugnare il capo della sentenza con la quale i Giudici avevano escluso l’impossibilità del richiedente di compiere gli atti ordinari della vita quotidiana. Tale circostanza, secondo il pacifico orientamento della Cassazione, comportava già da sola l’inammissibilità del ricorso in quanto «è sufficiente che anche una sola delle ragioni fondanti la decisione gravata non abbia formato oggetto di censura ovvero, pur essendo stata impugnata, sia respinta, perché il ricorso o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo di essa debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni poste a base della sentenza impugnata» Cass. nnumero 13906/2007 10374/2007 Cass. SS.UU. numero 16602/2005 .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – L, ordinanza 29 gennaio – 19 marzo 2015, numero 5555 Presidente Curzio – Relatore Mancino Svolgimento del processo e motivi della decisione 1. La Corte pronuncia in camera di consiglio ex articolo 375 c.p.c. a seguito di relazione a norma dell'articolo 380-bis c.p.c., condivisa dal Collegio. 2. La Corte d'appello di Reggio Calabria, per quanto qui rileva, ha confermato la sentenza impugnata con la quale era stata rigettata la domanda di A.A. tendente ad ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento. 3. Gli eredi di A.A. ricorrono, con due motivi violazione di legge e vizio di motivazione , dolendosi che la Corte territoriale abbia disatteso le conclusioni dell'ausiliare officiato in grado di appello che aveva riconosciuto il beneficio richiesto a decorrere dal settembre 2010. 4. L'INPS ha resistito con controricorso. 5. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e Ministero dell'Interno sono rimasti intimati. 6. Il ricorso è qualificabile come manifestamente infondato alla stregua della giurisprudenza di questa Corte formatasi in merito alla L. numero 18 del 1980, articolo 1, che ha previsto che ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognino di una assistenza continua, è concessa una indennità di accompagnamento non reversibile. 7. In base alla norma occorre che sussistano due requisiti concorrenti a l'invalidità totale b l'impossibilità di camminare senza un accompagnatore ovvero la necessità di assistenza continua per non essere il soggetto in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. 8. Sotto il primo profilo è necessaria, pertanto, la sussistenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilita civile ai sensi della L. 30 marzo 1971, numero 118, articolo 12 Cass. sez. lav., 9.9.2008 numero 22878 Cass. sez. lav., 7.4.1998 numero 3597 Cass. sez. lav., 22.4.1995 numero 4555 . 9. Sotto il secondo profilo è altresì necessario che il soggetto si trovi, secondo l'univoco orientamento giurisprudenziale formatosi sulla questione Cass. sez. lav., 28.5.2009 numero 12521 Cass. sez. lav., 12.5.2008 numero 11718 , alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua requisiti, quindi, diversi rispetto alla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà ma senza impossibilità . 10. Nella fattispecie la statuizione della Corte territoriale, svolta sulla base della predetta interpretazione della normativa che regola la materia in punto di autonoma deambulazione, si appalesa adeguatamente motivata anche quanto alle conclusioni, disattese, rassegnate dall'ausiliare nominato in appello, per essere state svolte, con riferimento alla legge numero 222 del 1984 e, dunque, senza pertinenza alcuna con la vicenda in esame ove la capacità lavorativa specifica svolta dall'assistita non assume rilievo. 11. Peraltro va anche aggiunto che la Corte territoriale ha escluso la sussistenza del requisito sanitario anche quanto all'insussistente impossibilità di compiere gli atti ordinari della vita quotidiana e avverso tale proposizione, costituente ratio decidendi, non è stata introdotto nel giudizio impugnatorio innanzi a questa Corte alcun mezzo d'impugnazione. 12. Per consolidata giurisprudenza di questa Corte è sufficiente che anche una sola delle ragioni fondanti la decisione gravata non abbia formato oggetto di censura, ovvero, pur essendo stata impugnata, sia respinta, perché il ricorso o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo di essa, debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni poste a base della sentenza o del capo impugnato v. ex multis, Cass. SU 10374/2007 Cass. 13906/2007 Cass., SU 16602/2005 . 13. Ne consegue il rigetto del ricorso. 14. Nulla deve disporsi per le spese del presente giudizio ai sensi dell'articolo 152 disp. att. c.p.c., nel testo anteriore all'entrata in vigore del d.l. 30 settembre 2003, numero 269, articolo 42, comma 11, conv. in L. 24 novembre 2003, numero 326, nella specie inapplicabile ratione temporis infatti le limitazioni di reddito per la gratuità del giudizio introdotte da tale ultima norma non sono applicabili ai processi il cui ricorso introduttivo del giudizio sia stato depositato, come nella specie, anteriormente al 2 ottobre 2003 ex multis, Cass. 4165/2004 S.U. 3814/2005 e successive conformi . P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso nulla spese