Separazione con addebito per entrambi i coniugi invalido il patto economico fatto dopo aver superato un periodo di crisi.
A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione con la sentenza numero 10718, depositata l’8 maggio 2013. Il caso. La Corte di appello confermava la pronuncia di separazione personale tra due coniugi con addebito ad entrambi, ritenendo irrilevanti gli accordi preventivi di natura economica assunti in costanza di matrimonio, all’esito di una fase di conflittualità particolarmente accesa. L’addebito ad entrambi, precisano i giudici di merito, è basato sui tradimenti del marito e sulle reazioni troppo violente, nonché le diverse e prolungate assenze dal domicilio coniugale, di lei. Proprio quest’ultima si rivolge ai giudici di legittimità, che però non riconoscono il carattere vincolante dell’accordo scritto tra i due, che prevedeva un importo mensile in suo favore. La dichiarazione di addebito ad entrambi esclude la vincolatività dell’accordo. Si legge in sentenza, infatti, in merito all’accordo, che «la dichiarazione di addebito e le conseguenze patrimoniali ad esse ex lege riconducibili articolo 156, primo e terzo comma, c.c. inducono ad escluderne radicalmente la vincolatività». Sì agli alimenti. Tuttavia, la donna riesce ad ottenere qualcosa. Si tratta dell’assegno di natura alimentare anche se la richiesta viene presentata per la prima volta in appello, non può essere qualificata come domanda nuova, «considerata anche la natura degli interessi ad essa sottostanti» Cass. numero 5977/1996 e 5831/1997 .
Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 14 febbraio – 8 maggio 2013, numero 10718 Presidente Vitrone – Relatore Acierno Svolgimento del processo Nella sentenza impugnata, la corte d'Appello di Torino, confermando la pronuncia del Tribunale con la quale era stata pronunciata la separazione personale tra L P. e C.M.A. , con addebito ad entrambi i coniugi ed esclusione di statuizioni patrimoniali, aveva rigettato gli appelli proposti da entrambe le parti, volti a contestare la pronuncia di addebito posta a loro rispettivo carico e quanto alla C. anche a richiedere un assegno di mantenimento in suo favore o quanto meno un assegno di natura alimentare. A sostegno della decisione assunta, la Corte d'Appello osservava che le risultanze istruttorie evidenziavano da un lato la reiterata violazione del'obbligo di fedeltà da parte del P. e dall'altro i ripetuti episodi di aggressività e violenza della C. nei confronti del coniuge oltre alle lunghe assenze dal domicilio coniugale. Ne conseguiva la piena condivisione della valutazione di reciprocità dell'addebito compiuta dal giudice di primo grado. In ordine alle domande patrimoniali svolte dalla C. , la Corte, escluso l'assegno di mantenimento a causa dell'addebitabilità reciproca, osservava che il riferimento ad accordi preventivi di natura economica, assunti dai coniugi in costanza di matrimonio, all'esito di una fase di conflittualità particolarmente accesa, verificatasi nell'anno 1999, era del tutto irrilevante ai fini del riconoscimento del predetto assegno, da escludersi ex lege mentre la domanda relativa all'assegno alimentare doveva reputarsi tardiva in quanto formulata per la prima volta in appello. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso C.B. , affidandosi a quattro motivi. Ha resistito con controricorso P.L. . Entrambe le parti hanno depositato memorie. Motivi della decisione Nel primo motivo viene censurata la violazione e falsa applicazione degli articolo 143 e 144 cod. civ. in relazione all'articolo 360 numero 3 cod. proc. civ. per avere la Corte d'appello erroneamente dichiarato addebitabile ad entrambi i coniugi la separazione sulla base di una valutazione separata delle loro condotte e non invece in virtù di un esame globale e compartito delle stesse. In particolare non sarebbe stato considerato che il comportamento reattivo della ricorrente era stato determinato dalla perdurante violazione del dovere di fedeltà da parte del coniuge, protrattasi per numerosi anni e costituente la causa unica del deterioramento insanabile del rapporto coniugale. Il motivo si chiude con il seguente quesito Vero che il comportamento dei coniugi deve essere valutato globalmente con comparazione dei rispettivi comportamenti ed una relazione adulterina, neppure occasionale, giustifica comportamenti reattivi dell'altro coniuge senza che essi costituiscano per ciò solo motivi di addebito? Nel secondo motivo viene denunciata la violazione e falsa applicazione degli articolo 154 -157 cod. civ. in relazione all'articolo 360 cod. proc. civ., per non aver considerato gli effetti della riconciliazione intervenuta tra i coniugi nel 1999 ai fini dell'addebitabilità della separazione anche alla ricorrente sulla base di comportamenti ad essa anteriori”. Il motivo si chiude con il presente quesito di diritto Vero che gli effetti sostanziali della riconciliazione tra i coniugi, preclusivi di indagini e valutazioni in riferimenti a fatti pregressi alla rottura, poi sanata, si applicano anche in mancanza di una separazione legale?”. Nel terzo motivo viene censurata la violazione dell'articolo 1322 cod. civ. per avere la Corte omesso di considerare le scritture private stipulate dalle parti nel giugno 1999 per la regolamentazione dei rapporti economici dopo la predetta crisi coniugale nei quali si conveniva un importo mensile ritenuto idoneo alle necessità della ricorrente. Secondo la ricorrente l'accordo in oggetto deve ritenersi valido alla luce della recente giurisprudenza in materia di famiglia in quanto relativo all'assegno di mantenimento in caso di crisi coniugale, potendo risultare affetto esclusivamente da nullità relativa eccepibile solo dall'avente diritto, non avendo ad oggetto l'esclusione dell'obbligo di mantenimento. Il motivo si chiude con il seguente quesito Sono legittimi gli accordi tra coniugi volti ad attribuire disposizioni o vantaggi economici ad un coniuge in caso di crisi del matrimonio? Nel quarto motivo viene denunciata la violazione e falsa applicazione degli articolo 156 e 433 cod. civ. e degli articolo 112 e 345 cod. proc. civ. per avere la Corte d'Appello erroneamente ritenuto nuova e non compresa in quella più ampia relativa all'assegno di mantenimento, la domanda di alimenti. Il motivo si chiude con il seguente principio di diritto Vero che l'assegno alimentare si pone come un minus rispetto all'assegno di mantenimento, nel quale è necessariamente ricompreso, per cui non costituisce domanda nuova la richiesta di alimenti formulata per la prima volta dal coniuge che in primo grado aveva chiesto l'assegno di mantenimento?” Deve essere, in primo luogo, disattesa l'eccezione d'inammissibilità del controricorso prospettata dalla parte ricorrente nella memoria ex articolo 378 cod. proc. civ. La notifica del controricorso non è stata effettuata tardivamente, dal momento che la scadenza del termine di venti giorni dalla notificazione del ricorso articolo 369 cod. proc. civ. che costituisce il dies a quo a partire dal quale computare il termine di venti giorni per la notifica del controricorso, cade il giorno 25/12/2008, ovvero in un giorno festivo, così come il successivo 26/12/2008. Ne consegue che la decorrenza del predetto termine deve essere individuata nel 27/12/2008 con conseguente consumazione del termine di legge nel 15 gennaio 2009, giorno in cui l'atto è stato consegnato all'Ufficiale Giudiziario e la notificazione per il richiedente si è tempestivamente perfezionata. I primi due motivi, da trattarsi congiuntamente in quanto rivolti a censurare la valutazione dell'addebitabilità reciproca contenuta nella sentenza impugnata, sono entrambi inammissibili in quanto, pur se prospettati come vizi di violazione di legge appaiono diretti a richiedere un diverso, e non consentito, giudizio sui fatti esaminati dal giudice del merito. È sufficiente rilevare che la Corte d'Appello ha fondato la propria decisione su un quadro diacronico molto ampio e alla luce della valutazione complessiva della numerosa sequenza di comportamenti censurabili tenuti dalle parti. Non ha escluso il rilievo di circostanze risalenti e ne ha evidenziato il carattere di continuità temporale, avendo espressamente riscontrato pag. 5 l'assenza di una riconciliazione in senso tecnico giuridico articolo 154 cod. civ. , in corso di vincolo coniugale, essendo mancata prima dell'attuale procedimento, l'instaurazione di un precedente giudizio separativo. Dell'intero quadro probatorio relativo alle condotte delle parti incidenti sull'addebito la Corte d'Appello ha fornito, in conclusione, ampia, puntuale ed adeguata giustificazione motivazionale, formulando un giudizio finale incensurabile in questa sede. Il terzo motivo è manifestamente infondato. L'accordo, di natura negoziale, posto a base del motivo ha avuto ad oggetto la regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi all'esito di una fase critica del rapporto coniugale che, però, si è consumata all'interno del rapporto stesso secondo quanto emerge dalla ricostruzione dei fatti, incensurabilmente condotta dal giudice del merito e, sostanzialmente coincidente con quanto affermato dalle parti. Non risulta che tale regolamentazione avesse ad oggetto la predisposizione della misura dell'assegno di mantenimento in vista di una futura separazione personale tra i coniugi, e, soprattutto, quand'anche si fosse potuto scorgere tale intento, la dichiarazione di addebito e le conseguenze patrimoniali ad esse ex lege riconducibili articolo 156, primo e terzo comma cod. civ. inducono ad escluderne radicalmente la vincolatività. Deve, invece, essere accolto il quarto motivo di ricorso, in quanto secondo l'orientamento della giurisprudenza di questa Corte la domanda rivolta a richiedere un assegno di natura alimentare costituisce un minus ricompreso nella più ampia domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento per il coniuge. Si tratta pertanto di una domanda ammissibile, ancorché formulata, in conseguenza della dichiarazione di addebito per la prima volta in appello che non può essere qualificata come nuova ai sensi dell'articolo 345 cod. proc. civ., considerata anche la natura degli interessi ad essa sottostanti Cass. 5977 del 1996 5831 del 1997 . All'accoglimento del quarto motivo consegue la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte D'Appello di Torino perché esamini la fondatezza della domanda formulata dalla ricorrente, di riconoscimento in suo favore di un assegno di natura alimentare. P.Q.M. La Corte, rigetta i prime tre motivi di ricorso. Accoglie il quarto motivo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Torino, in diversa composizione anche per le spese del presente procedimento.