L’aggravante dell’ingente quantità di cui all’articolo 80, comma 2, d.P.R. numero 309/1990, non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi, determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al DM 11 aprile 2006.
Con la sentenza numero 19188, depositata il 3 maggio 2013, la Corte di Cassazione ha confermato la responsabilità penale del minorenne, ma ha annullato con rinvio per l’errata applicazione della circostanza aggravante dell’ingente quantità. Droga nella lavatrice il figlio aiuta a fare il bucato. Un 16enne viene condannato per la detenzione di 479 grammi di marijuana, 477 grammi di hashish e 17 grammi di cocaina tre anni di reclusione e 10mila euro di multa. La maggior parte della droga è stata ritrovata nella lavatrice di casa. In separato procedimento, i genitori hanno sostenuto la loro esclusiva responsabilità per tale delitto. E l’assunzione di responsabilità da parte dei genitori? Il minorenne ricorre per cassazione, sostenendo che erroneamente non sarebbe stato preso in considerazione l’esito del procedimento penale in cui i genitori hanno ammesso la loro esclusiva responsabilità per il fatto imputatogli, di cui è stata respinta l’acquisizione in fase di rinnovazione istruttoria e che comunque non sussisterebbe l’aggravante dell’ingente quantità. Il minorenne ha ammesso la propria responsabilità. La Suprema Corte sottolinea che l’imputato stesso ha ammesso la propria responsabilità nel concorso della detenzione illecita delle sostanze stupefacenti, per cui legittimamente la Corte d’Appello non ha ritenuto necessaria l’acquisizione della sentenza emessa nei confronti dei genitori, «tanto più che non era e non è stato specificato il preciso contenuto di detta sentenza e i modi e termini in cui sia stata affermata la dedotta responsabilità del padre dell’imputato». L’aggravante dell’ingente quantità. La doglianza rispetto alla circostanza aggravante deve invece trovare accoglimento. Infatti, come espressamente stabilito dalla sentenza numero 36258/2012 delle Sezioni Unite, in tema di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, «l’aggravante dell’ingente quantità di cui all’articolo 80, comma 2, d.P.R. numero 309/1990, non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi, determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al DM 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata». Poiché non può essere escluso che l’applicazione di tale aggravante abbia inciso sulla determinazione della pena, la Corte di Cassazione annulla e rinvia, rispetto a tale punto, la sentenza impugnata.
Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 10 gennaio – 3 maggio 2013, numero 19188 Presidente De Roberto – Relatore Cortese Fatto A. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Napoli, Sez. per i Minorenni, ha confermato la pronuncia di primo grado, emessa in esito a rito abbreviato, che aveva dichiarato la penale responsabilità di P.G. per i delitti ex articolo 110 cp., 73 e 80 cpv. del d.P.R. 309/1990, e 648 cp., di concorso in illecita detersione di ingente quantità di hashish grammi 479 di marijuana, grammi 477 di hashish e cocaina grammi 17 e ricettazione di una carta d'identità rubata, condannandolo, con la concessione delle attenuanti generiche e della minore età prevalenti e la diminuente del rito, alla pena di anni tre di reclusione ed Euro 10.000,00 di multa. B. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo 1. con un primo atto a firma dell'avv. Ventrone, violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte di merito omesso di a. prosciogliere l'imputato, in relazione in particolare alla esclusiva assunzione di responsabilità da parte dei suoi genitori b. concedere le attenuanti generiche 2. con altro atto a firma dell'avv. De Falco, violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte di merito a. rigettato la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con l'acquisizione della sentenza emessa nei confronti dei genitori del prevenuto b. omesso di spiegare le ragioni dell'attribuzione al minore anche della droga rinvenuta in luoghi diversi dalla lavatrice di famiglia c ritenuto illegittimamente sussistente l'aggravante dell'ingente quantità, prevista comunque da norma incostituzionale d. omesso di motivare sulla richiesta di riconoscimento della non imputabilità almeno parziale del minore e. negato illegittimamente il riconoscimento dell'attenuante di cui al comma 5 dell'articolo 73 legge stupefacenti f. omesso di motivare sulla richiesta di minimo aumento per la continuazione g. omesso di motivare sulla richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena. Diritto Il ricorso è fondato limitatamente al motivo relativo all'aggravante dell'ingente quantità. Si osserva, invero, in ordine alle altre doglianze di cui sopra sub B.l.a. e B.2.b., che la Corte d'appello ha motivato in modo congruo e logico con decisivo superamento della allegata presunta assunzione di esclusiva responsabilità da parte dei genitori sulla responsabilità del prevenuto per tutta la droga rinvenuta nella casa in cui abitava con i genitori, con riferimento alla sua esplicita confessione e alla circostanza indicativa della sua consapevole partecipazione alla detersione dell'occultamento nella lavatrice di parte della sostanza, da lui operato durante lo stesso controllo della P.G. — sub B.2.a., che in tema di giudizio abbreviato, il mancato esercizio da parte del giudice d'appello dei poteri officiosi di rinnovazione dell'istruttoria, sollecitato a norma dell'articolo 603, comma terzo, cod. proc. penumero , dall'imputato che abbia optato per il giudizio abbreviato senza integrazione probatoria , non costituisce un vizio deducibile mediante ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 606, comma primo, lett. d , cod. proc. penumero . Sez. 6, numero 7485 del 16/10/2008 dep. 20/02/2009, Monetti, Rv. 242905 in ogni caso, è evidente che la Corte d'appello, avendo argomentato nel modo riferito sulla sicura affermazione di responsabilità del prevenuto, ha implicitamente ritenuto non necessaria l'acquisizione della sentenza emessa nei confronti dei genitori, tanto più che non era e non è stato specificato il preciso contenuto di detta sentenza e i modi e termini in cui sia stata affermata la dedotta responsabilità del padre dell'imputato sub B. 1.b., che le attenuanti generiche risultano concesse sub B.2.d. e B.2.f., che le relative richieste erano state formulate nei motivi di appello in termini del tutto generici sub B.2.e. e B.2.g., che su tali punti la Corte di merito ha reso congrua e logica motivazione v. pp. 3 e 4 della sentenza impugnata . Fondato è invece, come già sopra accennato, il motivo relativo all'aggravante dell'ingente quantità, di cui sopra sub B.2.C Le quantità rinvenute, infatti, sono nettamente al di sotto dei limiti individuati da Sez. U, numero 36258 del 24/05/2012 dep. 20/09/2012, P.G. e Biondi, Rv. 253150, per la quale, in tema di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, l'aggravante della ingente quantità, di cui all'articolo 80, comma secondo, d.P.R. numero 309 del 1990, non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi valore soglia , determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio limitatamente a detta aggravante. Non potendosi, poi, escludere che la ritenuta erronea sussistenza di tale aggravante, pur valutata subvalente rispetto alle attenuanti, abbia comunque avuto influenza sulla determinazione della pena, rientrando la gravità del fatto sulla cui valutazione potrebbe avere inciso l'errore in questione tra i parametri di cui all'articolo 133 cp. cfr. Sez. 6, numero 2261 del 07/01/2000, Norice, Rv. 215637 , la causa va rinviata al giudice di merito per la eventuale rideterminazione della pena. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente all'aggravante di cui all'articolo 80, comma 2, numero dpr 309 del 1990 e rinvia per la determinazione della pena ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli. Rigetta nel resto il ricorso.