Da invalidità a vecchiaia: importo più favorevole non viene conservato

La richiesta di conversione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia non assicura al richiedente la conservazione dell’eventuale più favorevole importo economico della prestazione di cui è titolare.

La fattispecie. Tramutare la pensione di invalidità in pensione di vecchiaia, questa la richiesta di una donna al giudice di Patti. Richiesta accolta e confermata dalla Corte d’appello, che ha ritenuto sussistente l’interesse al riconoscimento di una prestazione, come la pensione di vecchiaia, che, «per la sua definitività, irrevocabilità e non rivedibilità, possa essere ritenuta dalla parte più favorevole rispetto alla pensione di invalidità». La questione, però, non si ferma qui. L’Inps, infatti, ricorre per cassazione. Importo precedente più favorevole La Corte di Cassazione, con la sentenza numero 6588/2012 depositata il 30 aprile, smentisce quanto affermato dai colleghi del merito. La richiesta di conversione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia, infatti, non assicura al richiedente la conservazione dell’eventuale importo economico più favorevole della prestazione di cui è titolare. la conversione non ne assicura la conservazione. Più precisamente, gli Ermellini enunciano un principio di diritto che ha portato alla cassazione della sentenza impugnata «la trasformazione della pensione di invalidità acquisita nel regime del r.d.l. numero 636 del 1939 in pensione di vecchiaia, consentita solo se sussistano i requisiti assicurativi e contributivi propri di quest’ultima prestazione, opera come effetto di una specifica opzione dell’assicurato, conseguendone che il diritto alla conversione non dà titolo alla conservazione se più favorevole del trattamento economico in godimento».

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – L, ordinanza 26 marzo – 30 aprile 2012, numero 6588 Presidente Battimiello – Relatore Filabozzi Fatto e diritto Atteso che è stata depositata relazione del seguente contenuto 1. F D. ha adito il giudice del lavoro di Patti per ottenere la trasformazione della pensione di invalidità, di cui godeva in base alla normativa precedente a quella della legge numero 222/84, in pensione di vecchiaia, ai sensi della detta legge numero 222/84, articolo 1, comma 10 2. Il giudice di primo grado ha accolto la domanda con sentenza che è stata confermata dalla Corte di appello di Messina, che ha ritenuto sussistente il diritto al mutamento della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia a decorrere da primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa, in presenza dei prescritti requisiti anagrafici e contributivi, in assenza nell'ordinamento previdenziale di un principio ostativo in tal senso. Ha ritenuto, in particolare, sussistente l'interesse al riconoscimento di una prestazione, come la pensione di vecchiaia, che, per la sua definitività, irrevocabilità e non rivedibilità, possa essere ritenuta dalla parte più favorevole rispetto alla pensione di invalidità. Ha osservato che, del resto, era garantito un importo della pensione di vecchiaia non inferiore a quello della pensione di invalidità in godimento 3. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l'Inps affidandosi ad un unico motivo. L'intimata non si è costituita nel presente giudizio 4. Il ricorso è qualificabile come manifestamente fondato. Deve, infatti, ritenersi errata l'affermazione del giudice di merito che, in caso di trasformazione, l'importo della pensione di vecchiaia non possa essere inferiore a quello della pensione di invalidità si tratta, infatti, di previsione valida solo nel regime della trasformazione della prestazione da assegno ordinario di invalidità, concesso a norma dell'articolo 1 della legge numero 222/84, in pensione di vecchiaia Cass. numero 17492/2010 così come solo nel caso di quest'altro tipo di trasformazione trova applicazione la regola, prevista dall'articolo 1, comma 10, della legge numero 222/84, sulla computabilità come periodi di contribuzione di quelli di godimento dell'assegno di invalidità, se non vi è stata prestazione di attività lavorativa Cass. numero 18580/2008, Cass. numero 21292/2009 più in generale cfr. anche Cass. sez. unite numero 9492/2004, la quale afferma il principio generale che è consentita la conversione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia solo nel caso che di questa siano maturati tutti i requisiti anagrafici e contributivi 5. Che ove si condivida il testé formulato rilievo, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 375 codice procedura civile e dichiarato manifestamente fondato Atteso che il Collegio condivide e fa proprie le considerazioni che precedono, rilevando in particolare che va ribadito il principio secondo cui la richiesta di conversione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia non implica il diritto dell'assicurato a conservare l'eventuale più favorevole importo economico della prestazione di cui è titolare per il che la pensione di vecchiaia, conseguita per effetto della trasformazione, può essere di importo inferiore a quello della prestazione precedentemente goduta cfr. da ultimo Cass. numero 3855/2011 che, in conclusione, va enunciato il seguente principio di diritto La trasformazione della pensione di invalidità acquisita nel regime del r.d.l. numero 636 del 1939 in pensione di vecchiaia, consentita solo se sussistano i requisiti assicurativi e contributivi propri di quest'ultima prestazione, opera come effetto di una specifica opzione dell'assicurato, conseguendone che il diritto alla conversione non da titolo alla conservazione se più favorevole del trattamento economico in godimento” che la sentenza impugnata, che non si è attenuta a questo principio, deve pertanto essere cassata, mentre la causa va rinviata per i necessari accertamenti di fatto ad altro giudice, che si designa nella Corte d'appello di Catania, il quale si uniformerà al principio di diritto sopra enunciato e provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Catania anche per le spese.